IRAP - RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE”
L’applicazione
del sistema di deduzioni IRAP, introdotta dall’art.1, commi 266-270, della
Finanziaria 2007 con lo scopo di ridurre il “cuneo fiscale” connesso al costo
del lavoro, non è più subordinata alla specifica approvazione da parte
dell’Unione Europea.
Così
stabilisce il Decreto Legge 28 maggio 2007, n. 67, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.122 del 28 maggio 2007, che interviene sul comma 267 dell’articolo
unico della Finanziaria 2007 - legge 296/2006.
Risultano,
quindi, operative, già in sede di primo acconto per il 2007[1], le deduzioni
dalla base imponibile IRAP, previste dall’attuale art.11, comma 1, lett.a), n.2, 3 e 4, del D.Lgs.
446/1997 ed aventi ad oggetto:
1.
i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato;
2.
un importo pari a 5.000 Euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta;
3.
un importo fino a 10.000 Euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale
deduzione è alternativa a quella “generale”, di cui al punto precedente (pari a
5.000 euro per ogni dipendente) ed è fruibile nel rispetto dei limiti derivanti
dall’applicazione della regola del “de minimis”.
Tali
deduzioni spettano, in ogni caso, a decorrere dal mese di febbraio 2007 in
misura pari al 50% e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di
luglio (art.1, commi 267-268, legge 296/2006).
Inoltre,
l’importo complessivo di tutte le deduzioni riconosciute in relazione al costo
del lavoro non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla
somma tra retribuzioni corrisposte ed ogni altra spesa ed onere sostenuti dal
datore di lavoro.
Si
evidenzia, infine, che le nuove deduzioni (di cui al citato art.11, comma 1, lett.a, n.2, 3 e 4, del D.Lgs.
446/1997) sono comunque alternative rispetto alle altre agevolazioni previste,
ai fini IRAP, in relazione al costo del lavoro e consistenti nella deduzione
dalla base imponibile della medesima imposta:
-
delle spese relative agli apprendisti, ai disabili ed agli assunti con contratto
di formazione e lavoro, nonchè dei costi sostenuti
per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art.11, comma 1, lett.a, n.5, D.Lgs. 446/1997);
-
di un importo pari a 2.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente
impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo di cinque, spettante ai
soggetti con componenti positivi, che concorrono alla formazione del valore
della produzione, non superiori, nel periodo d’imposta, a euro 400.000 (art.11,
comma 4-bis.1, D.Lgs. 446/1997);
-
del costo del personale neoassunto, per un importo massimo di 20.000 euro per
ciascun lavoratore neoassunto, spettante ai soggetti che incrementano, in
ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo
contratto, mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tale deduzione
spetta sino al 31 dicembre 2008 e nel limite dell’incremento complessivo del
costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile (art.11, comma 4-quater, D.Lgs.
446/1997).
L’importo
massimo deducibile è, poi, elevato a (art.11, comma 4-quinquies, D.Lgs. 446/1997):
- 100.000 euro per ogni nuovo assunto nelle
aree depresse del Mezzogiorno (140.000 euro, se si tratta di lavoratrici
rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, di cui al
Regolamento n.2204/2002 della Commissione UE);
- 60.000 euro per ogni lavoratore neoassunto
nelle aree svantaggiate del Centro-Nord (100.000 euro, se si tratta di
lavoratrici rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, di cui
al Regolamento n.2204/2002 della Commissione UE). Il D.L. 67/2007 deve ora
passare all’analisi del Parlamento per la relativa conversione in legge.
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[1]
La possibilità di applicare le nuove deduzioni già in sede di determinazione
dell’acconto IRAP dovuta nel 2007 è espressamente riconosciuta, a livello
normativo, dall’art.1, comma 269, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).