(Ministero
ambiente, Comunicato stampa 19/11/98)
Le
imprese che, nel corso del 1998, hanno registrato i rifiuti prodotti e gestiti
secondo il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) non dovranno riformulare le
impostazioni dei registri e formulari, bensì effettuare la comunicazione
annuale al Catasto dei rifiuti con i codici CER già utilizzati prima della
pubblicazione del nuovo manuale di transcodifica (allegato al D.M. n.
372/1998), che non può avere effetto retroattivo.
Tale
manuale deve essere, infatti, utilizzato solo da coloro che, nel corso del
1998, hanno continuato ad usare i codici del Catalogo italiano dei rifiuti
(CIR), nonostante il decreto "Ronchi" abbia introdotto l'obbligo di
procedere alla codifica dei rifiuti secondo il CER (D.Lgs. n. 22/1997).Tali
soggetti, peraltro, dovranno utilizzare il manuale solo per compilare la
dichiarazione da inviare al Catasto rifiuti, per consentire l'acquisizione di
dati omogenei e una corretta elaborazione degli stessi.
Dal
1° gennaio 1999, invece, i codici CER individuati dal manuale di transcodifica
dovranno essere utilizzati da tutte le imprese obbligate, sia per la
compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti in
tale anno, sia per la comunicazione da effettuare al Catasto nel 2000.
Per
i rifiuti non pericolosi sottoposti a recupero, il Ministro dell'ambiente ha
evidenziato che il manuale di transcodifica non riporta i codici CIR (ex codici
M) dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata di recupero
(artt. 31 e 33, D.Lgs. n. 22/1997), perché tali rifiuti erano già stati
individuati, con i relativi codici CER, da un precedente decreto (D.M. 5
febbraio 1998).
Le
relative registrazioni e comunicazioni al Catasto dovranno, perciò, essere
effettuate utilizzando tali codici.