AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: ACQUISTO DI ABITAZIONE E DUE BOX
(Risoluzione
n. 139/E del 20/6/2007)
L’Agenzia
delle Entrate chiarisce il corretto trattamento tributario, ai fini dell’IVA e
delle altre imposte indirette, della cessione, da parte dell’impresa
costruttrice, di fabbricati ultimati da meno di 4 anni, composti da un immobile
ad uso abitativo (prima casa) e da due immobili pertinenziali della stessa
categoria catastale C/6 (box).
Alla
cessione in oggetto si rende applicabile il regime di imponibilità IVA di cui
all’art. 10, comma 1, n. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972 trattandosi di cessione di
immobili compiuta, dall’impresa costruttrice, prima del termine di 4 anni dall’ultimazione
della costrizione (o recupero).
L’aliquota applicabile è del 4% se in capo agli acquirenti ricorrono le
condizioni per l’applicazione dei benefici collegati alla c.d. prima casa.
L’agevolazioni
prima casa, è estesa anche all’acquisto delle pertinenze (punto 21, tabella A,
Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972).
Tra
queste ultime sono ricompresse limitatamente ad una per ciascuna categoria, le
unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto
dell’acquisto agevolato. Pertanto, nel caso in esame, l’aliquota IVA agevolata
del 4% troverà applicazione solo per una delle due pertinenze in quanto le
stesse appartengono alla stessa categoria catastale.
La
seconda pertinenza deve essere trattata, ai fini delle imposte indirette, come
un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa (Entrate, Circolare n.
12/2007) e scontare l’aliquota IVA del
10% prevista dal n. 127 undecies) della Tabella A, parte
III, allegata al DPR 633/1972.
Con
riferimento, invece, alle imposte ipotecaria e catastale, la cessione di questa
seconda pertinenza comporterà l’applicazione della predetta imposta nella
misura fissa di 168 euro, ai sensi della nota all’art. 1 della Tariffa allegata
al D. Lgs. n. 347/1990.