STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA TG69U - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circolare
n.38/E del 12/6/07)
In
virtù della peculiarità dell’attività del settore delle costruzioni, in sede di
accertamento sulla base degli studi di settore, nel caso in cui il periodo che
intercorre tra l’inizio dei lavori ed il momento della effettiva percezione del
ricavo si estenda su più periodi d’imposta, l’Amministrazione finanziaria
raccomanda ai propri uffici di «effettuare una valutazione della posizione
fiscale del contribuente non limitata alla singola annualità, ma che tenga in
debita considerazione la fase del ciclo produttivo in cui questa si viene a
trovare».
Così
l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.38/E del 12 giugno 2007, recepisce,
in via amministrativa, le osservazioni dell’ANCE, emerse durante la riunione
della Commissione degli Esperti dello scorso 8 febbraio 2007, nella quale
l’Associazione si è ufficialmente astenuta dall’approvazione del nuovo Studio
di Settore per l’edilizia TG69U (che costituisce la revisione dell’attuale
SG69U).
Nell’esprimere
forti perplessità sull’idoneità dello strumento a rappresentare la realtà
produttiva del settore delle costruzioni, in tale sede, l’ANCE evidenziava la
necessità di valutare la congruità delle imprese esercenti una delle attività
rientranti nello Studio di Settore TG69U, con riferimento ad un lasso temporale
superiore ad un singolo periodo d’imposta [1]. Ciò in virtù della mutevolezza
dell’attività edile e della durata pluriennale delle commesse, che rende
possibile la predeterminazione statistica dei ricavi, solo se valutata in un
arco temporale pluriennale).
L’Amministrazione,
con la citata Circolare 38/E/2007, conferma quindi la necessità che, in sede di
accertamento, vengano valutate con particolare attenzione le posizioni dei
contribuenti esercenti attività rientranti nell’ambito dello studio TG69U, in
quanto «possono potenzialmente risultare contraddistinte da andamenti non
regolari di capacità reddituale», in ragione della durata spesso ultrannuale dei cicli produttivi.
Vengono,
inoltre, fornite ulteriori precisazioni in ordine all’applicazione dei nuovi
indicatori di normalità economica, previsti dall’art.1 comma 14 della legge
296/2006 (legge Finanziaria 2007) ed approvati con il D.M. 20 marzo 2007.
In
particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel triennio 2007-2009,
tutti gli studi vigenti per il periodo d’imposta 2006 formeranno oggetto delle
revisioni evolutive, elaborate secondo la ordinaria procedura previo parere
della Commissione degli Esperti, che dovranno tener conto degli specifici
indicatori di normalità economica, e saranno volte a cogliere più puntualmente
tutte le situazioni particolari per le quali l’applicazione dei detti studi
vigenti per il 2006 determinino risultati non aderenti alle effettive
condizioni di esercizio dell’attività.
A
tal fine, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione, gli uffici
accertatori dovranno sempre valutare, nella fase del contraddittorio, i
risultati derivanti dalla applicazione degli studi revisionati e, ove più
favorevoli al contribuente, utilizzarli in luogo di quelli ottenibili con
l’applicazione degli studi che tengono conto degli indicatori di normalità
economica approvati con il citato D.M. 20 marzo 2007.
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[1]
A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art.10 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, come da ultimo modificato dall’art. 37, comma 2, lett. a) della legge
248/2006 e dall’art.1, comma 16, della legge 296/2006, per tutti i
contribuenti, in contabilità semplificato od ordinaria (per opzione o per
obbligo), è prevista la possibilità di subire accertamenti tramite gli Studi di
Settore, qualora anche solo per un periodo d’imposta i ricavi dichiarati siano
inferiori a quelli stimati dagli stessi Studi.