IVA - ritenute a garanzia – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
(Risoluzione
Agenzia delle Entrate 28/06/2007, n. 146/E)
La
detrazione del 20%, accantonata dall’appaltatore - nel caso di specie il
Ministero della Difesa - a garanzia dell’adempimento degli obblighi previdenziali
a carico delle imprese appaltatrici in occasione del pagamento degli acconti,
rileva ai fini della determinazione della base imponibile IVA ex art. 13,
D.P.R. n. 633/1972.
La
somma detratta dall’appaltante per le finalità di tutela per i dipendenti dell’appaltatore
o del subappaltatore rappresenta, infatti, parte integrante della
controprestazione dovuta all’appaltatore e, pertanto, la stessa non può essere
scomputata ai fini della determinazione del corrispettivo della prestazione di
servizi da assoggettare ad IVA.
La
base imponibile su cui calcolare l’IVA è costituita, quindi, dall’intero
importo corrisposto dall’appaltante al lordo della detrazione del 20% in
argomento.