AMBIENTE -
ISTITUZIONE DEL NUOVO ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE GESTISCONO I RIFIUTI
(D.M.
- Ambiente - 28/4/98, n.406, artt. 1-7, 20 e 22, G.U. 25/11/98, n.276)
E'
stato costituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, previsto dal decreto
"Ronchi" in attuazione della normativa comunitaria (art. 30, D.Lgs.
n. 22/1997).
Il
nuovo albo, che sostituisce l'Albo nazionale delle imprese di smaltimento dei
rifiuti (art. 10, D.L. n. 361/1987), è costituito da sezioni regionali (tranne
in Trentino-Alto Adige, dove sono istituite due sezioni provinciali a Trento e
Bolzano) e da un Comitato nazionale.
Le
sezioni regionali hanno sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di
regione e delle province autonome di Trento e Bolzano e presso la regione
autonoma Valle d'Aosta; il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il
Ministero dell'ambiente.
Il
Comitato nazionale ha potere deliberante e esercita le seguenti funzioni:
a)
cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la
pubblicazione (annuale) dell'Albo, in base alle comunicazioni delle sezioni
regionali e provinciali;
b)
stabilisce i criteri per l'iscrizione nelle diverse
categorie e classi di attività per le quali è richiesta e per il passaggio da
una classe ad un'altra;
c)
fissa i criteri e le modalità di accertamento e di
valutazione dei:
· requisiti di
idoneità tecnica e di capacità finanziaria delle imprese;
· requisiti
professionali dei responsabili tecnici;
d)
coordina l'attività delle sezioni regionali e provinciali e
vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi;
e)
determina la modulistica da allegare alle domande di
iscrizione;
f)
propone agli organi di controllo accertamenti ispettivi per
verificare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività
oggetto della domanda di iscrizione all'Albo e decide i ricorsi contro i
provvedimenti delle sezioni regionali e provinciali;
g)
adotta direttive nei confronti delle sezioni regionali e
provinciali e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa
vigente.
Le
sezioni regionali e provinciali:
a)
ricevono e istruiscono le domande di iscrizione all'Albo e
deliberano sulle stesse;
b)
deliberano l'accettazione delle garanzie finanziarie
richieste per l'esercizio dell'attività oggetto della domanda di iscrizione;
c)
procedono all'iscrizione nell'albo (nonché alla sospensione,
alla revoca, all'annullamento e alla variazione dell'iscrizione) delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché delle aziende speciali, dei
consorzi e delle società istituite da comuni e province per l'esercizio dei
relativi servizi e delle imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti avviati al recupero (art. 30, commi 10, 16 e 16-bis,
D.Lgs. n. 22/1997);
d)
redigono e aggiornano l'elenco delle imprese iscritte
all'Albo aventi sede nel proprio territorio e comunicano alle Camere di
commercio competenti e all'Albo delle imprese artigiane l'avvenuta iscrizione
dei soggetti richiedenti, per l'annotazione nel registro delle imprese;
e)
comunicano al Comitato nazionale i provvedimenti di
iscrizione all'Albo nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di
decadenza e di annullamento e di variazione delle iscrizioni ai fini
dell'aggiornamento dell'Albo stesso;
f)
rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni
relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle Camere
di commercio;
g)
verificano la sussistenza dei requisiti per la permanenza
nell'Albo.
ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE QUALI E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
(D.M.
- Ambiente - 28/4/98, n.406, artt.8-9)
L'iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è
richiesta per le seguenti categorie di attività:
1)
raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
2)
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, avviati al
recupero in modo effettivo e oggettivo;
3)
raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi avviati al
recupero in modo effettivo e oggettivo;
4)
raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti
da terzi;
5)
raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
6)
gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali
si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero;
7)
gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero;
8)
intermediazione e commercio di rifiuti;
9)
bonifica di siti;
10) bonifica di
siti e beni contenenti amianto.
Ciascuna
categoria di attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo è
suddivisa in classi in funzione:
a)
della popolazione complessivamente servita, per la categoria
1 (6 classi);
b)
delle tonnellate annue di rifiuti trattati, per le categorie
da 2 a 8 (6 classi);
c)
dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili, per le
categorie 9 e 10 (5 classi).
L'iscrizione
all'Albo sostituisce l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la
raccolta e il trasporto (categorie da 1 a 5) e per l'intermediazione e il
commercio di rifiuti (categoria 8). Per le attività di gestione di impianti di
smaltimento e recupero (categorie 6 e 7) e per quelle di bonifica dei siti
(categorie 9 e 10), invece, l'iscrizione costituisce solo abilitazione
soggettiva alla gestione degli impianti, che, pertanto, devono sempre essere
regolarmente approvati ed autorizzati, ai fini della costruzione e
dell'esercizio.
(D.M.
- Ambiente - 28/4/98, n. 406, artt. 10-11)
L'iscrizione
all'Albo nazionale dei gestori di rifiuti è effettuata:
a)
nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
b)
nelle persone dei soci amministratori delle società in nome
collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli
amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
c)
nelle persone degli amministratori di società commerciali
legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che
concedano trattamenti di reciprocità.
A
tal fine, questi soggetti:
a)
devono essere cittadini italiani, di Stati membri della UE o
cittadini di un altro Stato residenti in Italia (a condizione che quest'ultimo
riconosca analogo diritto ai cittadini italiani); avere il domicilio, la
residenza, la sede o una stabile organizzazione in Italia; essere iscritti al
registro delle imprese (ad eccezione delle imprese individuali che vi
provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo), o nel registro
professionale dello Stato di residenza;
b)
non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione,
cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione straniera, né in stato di interdizione
legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
c)
non devono essere stati condannati a pene detentive per
particolari reati (contro la tutela dell'ambiente, contro la pubblica
Amministrazione, contro la fede pubblica, ovvero per un delitto in materia
tributaria);
d)
devono essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
e)
non devono essere sottoposti a misure di prevenzione (art.
3, legge n. 1423/1956);
f)
devono essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica
e di capacità finanziaria stabiliti dal decreto (art. 11);
g)
non devono essersi resi gravemente colpevoli di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni sul possesso dei requisiti per
l'iscrizione all'Albo.
L'assenza
di procedure fallimentari e di concordato preventivo, dello stato di
liquidazione, della cessazione dell'attività in capo al richiedente viene
accertata d'ufficio dalla sezione regionale, attraverso l'acquisizione di
apposita certificazione. Ugualmente è accertata d'ufficio, tramite il
certificato del casellario giudiziario, l'assenza di condanne che impediscono
l'iscrizione all'Albo.
Per
le imprese con sede all'estero tali requisiti sono comprovati tramite
l'acquisizione di idonei documenti equivalenti in base alla legislazione dello
Stato di appartenenza.
Le
imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di
improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico.Questo deve
essere in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale
e, inoltre, non deve essere interdetto né condannato per reati rilevanti ai
fini dell'iscrizione all'Albo, deve essere in regola con i pagamenti
previdenziali e assistenziali e non deve aver reso false dichiarazioni sul
possesso di tali requisiti.
(D.M. - Ambiente - 28/4/98, n. 406,
art. 12, commi 1-3, art. 13, art. 21, comma 1)
Ai
fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti deve essere presentata apposita domanda alla sezione
regionale o provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale
dell'impresa richiedente, ovvero, per le imprese con sede legale all'estero,
alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede
secondaria con rappresentanza stabile.
La
domanda deve essere corredata da:
a)
nominativo del responsabile tecnico e dichiarazione di
accettazione dell'incarico da parte dello stesso, con firma autenticata;
b)
documentazione relativa al rispetto dei requisiti e delle
condizioni per l'iscrizione all'Albo e all'idoneità tecnica e alla capacità
finanziaria del richiedente;
c)
attestazione comprovante il pagamento del diritto di
segreteria (nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese
delle camere di commercio);
d)
un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si
chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente,
nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di
attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni
altra notizia utile.
Le
imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti
devono, inoltre, allegare alla domanda:
a)
l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in
relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, a mezzo di perizia giurata,
redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto
all'ordine professionale;
b)
copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;
c)
titolo autorizzativo al trasporto di cose (legge n.
298/1974) e documentazione relativa all'abilitazione ADR, ove prescritti;
d)
documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di
trasporto.
Le
imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero (art. 33, D.Lgs. n.
22/1997), sono iscritte all'Albo sulla base di una comunicazione di inizio di
attività presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente
competente. Ugualmente, sono iscritte all'Albo sulla base della sola
comunicazione di inizio attività le aziende speciali, i consorzi e le società
che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse
di comuni o consorzi di comuni (art. 22, legge n. 142/1990).
(D.M.
- Ambiente - 28/4/98, n. 406, artt. 12, commi 4-9, 14, 19, 21, comma 4)
Le
domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti devono essere accolte o respinte dalla competente sezione
regionale o provinciale entro novanta giorni dalla ricezione.
Il
termine può essere interrotto, per non più di una volta, se risulta necessario
acquisire ulteriori elementi, oppure se la documentazione presentata a corredo
della domanda non è completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui
pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la
documentazione richiesta.Se le imprese non provvedono entro il termine
stabilito dalla sezione regionale o provinciale la domanda di iscrizione è
respinta.
Se
la domanda è accolta l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, è tenuto a prestare a favore
dello Stato idonea garanzia finanziaria per ciascuna della attività
autorizzate, per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo,a mezzo di
fideiussione o polizza fideiussoria assicurativa.
La sezione provinciale o regionale delibera
sulla garanzia entro 45 giorni dalla presentazione e, quindi, entro 10 giorni
dall'accettazione (ovvero, se la delibera sulla garanzia finanziaria non è
adottata, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di 60 giorni
dalla presentazione della stessa), formalizza il provvedimento di iscrizione e
ne dà comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed alla provincia.
L'iscrizione
è, in ogni caso, subordinata all'acquisizione della certificazione dell'assenza
di misure di prevenzione a carico dei soggetti da iscrivere (art. 10, comma 4,
legge n. 575/1965) e al pagamento del diritto di iscrizione.
Per
l'iscrizione all'Albo deve essere corrisposto un diritto annuale, diverso a
seconda dell'attività esercitata.
Le
imprese iscritte all'Albo sono tenute a presentare ogni cinque anni, a
decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che
attesti la permanenza dei requisiti previsti, sei mesi prima della scadenza
dell'iscrizione stessa. Le imprese iscritte con procedure semplificate sono
tenute a rinnovare la comunicazione di inizio di attività ogni due anni.
(D.M.
- Ambiente - 28/4/98, n. 406, art. 23)
Il
decreto istitutivo dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti detta alcune disposizioni transitorie per il passaggio delle
imprese dal "vecchio" Albo nazionale degli esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti (art. 10, D.L. n. 361/1987).
Le
iscrizioni al nuovo Albo, effettuate dall'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché le garanzie già prestate
ai sensi della previgente disciplina (DD.MM. 10 maggio 1994 e 8 ottobre 1996)
restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
Restano,
inoltre, valide ed efficaci le domande di iscrizione all'Albo degli smaltitori
presentate fino al 10 dicembre 1998 (entrata in vigore del decreto).
Le
imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo degli smaltitori che non
hanno ancora presentato le garanzie finanziarie prescritte (D.M. 8 ottobre
1996), devono provvedere, a pena di decadenza dall'iscrizione, entro il termine
perentorio di novanta giorni dal 10 dicembre 1998.
Entro
il 10 giugno 1999 le sezioni regionali aggiorneranno le iscrizioni effettuate
all'Albo degli smaltitori sulla base delle categorie e classi previste dalla
nuova disciplina.
Le
domande d'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e commercio di
rifiuti e di bonifica dei siti (categorie 8, 9 e 10) devono essere presentate
alle sezioni regionali e provinciali entro sessanta giorni dall'adozione delle
relative disposizioni di competenza del Comitato nazionale del nuovo Albo.