INPS
- INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E
MISURA SANZIONI CIVILI DAL 13 GIUGNO 2007
La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del
4% a decorrere dal 13 giugno 2007, il Tasso Ufficiale di Riferimento da
prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione
per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti
agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In relazione al citato provvedimento l’Inps, con
circolare n. 93 del 22 giugno 2007, e l’Inail, con circolare n. 28 del 2 luglio
2007, hanno reso noto che, con decorrenza 13 giugno 2007, la misura del tasso
di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:
Interessi di
differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine
di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova
misura del 10% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a
partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2007.
Interessi di
dilazione
L’interesse di dilazione è fissato nella misura del
10% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 13 giugno 2007.
Sanzioni
Civili
La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art.
116, comma 8 della legge n. 388/2000 a decorrere dal 13 giugno 2007 è così
determinata:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, l’aliquota è pari al 9,50% in ragione d’anno (la sanzione non può
comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);
- nel caso di evasione connessa a denunce e/o
registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30%
annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia
effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al
9,50% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40%
dell’importo dovuto).