DECRETO
BERSANI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’UTILIZZO DI
LAVORATORI IRREGOLARI - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 6980/2007
Il Ministero del lavoro, con la nota n. 6980 del 1°
giugno 2007, ha fornito alcune indicazioni alle strutture territoriali circa i
contenuti della circolare n. 35 del 30 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate
merito alle sanzioni amministrative comminate sulla base dell’art. 36 bis della
L. n. 248/06 per l’impiego di manodopera irregolare (cfr. Not.
n. 6/2007).
Il documento ministeriale, oltre a ripercorrere le
peculiari innovazioni introdotte dal nuovo disposto legislativo in materia
sanzionatoria, tra le quali l’estensione dell’ambito applicativo delle sanzioni
a tutti i lavoratori indistintamente, l’introduzione di una nuova metodologia
di quantificazione della sanzione non più con riferimento al costo del lavoro
bensì ad una somma compresa tra un minimo ed un massimo, oltre ad una somma
giornaliera per ogni giornata di impiego, l’individuazione nelle Direzioni
Provinciali del Lavoro e non più nell’Agenzia delle Entrate quali organi
preposti all’adozione dal provvedimento sanzionatorio, si contrappone a quanto
contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate quanto alle competenze per
l’irrogazione delle sanzioni relative al lavoro nero e attinenti al periodo
precedente l’entrata in vigore della L. n. 248/06.
Particolare attenzione è stata, infatti, rivolta alle
violazioni verificatesi prima di tale data, considerate dal Ministero del
lavoro rientranti nella previgente disciplina del D.L. n. 12/02, individuando,
pertanto, nell’Agenzia delle Entrate l’ente preposto alla irrogazione delle
relative sanzioni, in virtù del principio ‘’tempus regit actum’’, in base al calcolo
previgente.
Forti dubbi nutre, inoltre, il dicastero relativamente
agli aspetti più strettamente procedimentali della disciplina, attesa la
diversa procedura cui erano sottoposte le sanzioni in oggetto prima
dell’entrata in vigore della L. n. 248/2006. Risulterebbe, infatti, alquanto
difficile riuscire a conciliare le due discipline alla luce della impossibilità
per gli organi precedentemente preposti alla constatazione dell’illecito
(l’Agenzia delle Entrate in quanto allora considerato illecito tributario), di
adottare le necessarie condizioni di procedibilità previste dalla L. n. 689/81
allora non operante nelle fattispecie de quo ed ora invece richiamata quale
procedura di carattere generale cui deve ispirarsi il nuovo organo accertatore.
In virtù di tale discrasia, le direzioni provinciali
del lavoro si troverebbero pertanto costrette ad archiviare tutte le pratiche
antecedenti a tale data.
Anche per ciò che concerne l’identificazione della
implicita contestazione immediata da ravvisarsi nella mera constatazione
operata dall’organo competente all’accertamento, così come sostenuto in una
nota dell’Avvocatura Generale dello Stato, la tesi viene confutata dal
Ministero medesimo, il quale sostiene, per l’appunto, che non può ravvisarsi
nella mera constatazione effettuata dall’organo, non operante nel rispetto
della L. n. 689/81, una constatazione implicita dell’illecito, da ciò
derivandone conseguenze negative anche in merito alla decorrenza dei 90 giorni
previsti per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione.
In virtù di quanto sopra e delle rilevanti
problematicità sollevate dal Ministero, il medesimo ha invitato le Direzioni
Provinciali del Lavoro ad attenersi, nelle more di un chiarimento legislativo,
a quanto divulgato con la circolare n° 29 del
settembre 2006 (cfr. Not. n. 10/2006), la quale per
l’appunto fa riferimento alla competenze rispettivamente dell’Agenzia delle
Entrate e del Ministero per l’irrogazione di sanzioni per constatazioni fino
all’11/8/2006 e per contestazioni dal 12/8/2006.