INAIL
- OMESSA ISTITUZIONE ED ESIBIZIONE DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA - ULTERIORI
CHIARIMENTI - CIRCOLARE 4/6/2007
L’Inail, sulla scorta delle precedenti circolari del
Ministero del Lavoro del 29 marzo e 22 maggio 2007 (cfr. da ultimo Not. n. 6/2007), ha affrontato, con una propria nota del 4
giugno scorso, le problematiche connesse all’omessa istituzione e esibizione
dei libri paga e matricola.
L’Istituto, sostanzialmente, ha ribadito il principio
dell’unicità dei libri obbligatori, precisando tra l’altro che detto principio
é applicabile non solo quando l’attività di un’impresa viene svolta su più
unità produttive (PAT), ma anche quando la medesima sia espletata per periodi
di breve durata, sia caratterizzata da mobilità e svolta in sedi mobili prive
di strutture amministrative, come ad es. nel settore delle costruzioni.
Pertanto, al fine di facilitare le operazioni di
tenuta e controllo da parte del personale ispettivo, la nota allegata ha
precisato che é consentito, nelle suddette circostanze, tenere sul luogo di
lavoro una semplice fotocopia del libro matricola e del libro paga dichiarata
conforme all’originale.
L’Istituto, inoltre, relativamente al libro paga, ha
chiarito che la copia conforme dello stesso é riferita soltanto al registro
delle presenze mensili e non anche al prospetto di paga (c.d. cedolino); tale
dichiarazione di conformità, inoltre, può farsi anche per estratto,
limitatamente ai lavoratori effettivamente impiegati presso lo specifico luogo
di lavoro.
La novità introdotta dalla nota in oggetto consiste,
pertanto, nella possibilità concessa ai datori di lavoro titolari di più PAT di
istituire un libro paga unico per azienda con riferimento a una delle PAT
aziendali.
In casi speciali, però, l’Inail si riserva la facoltà
di autorizzare per scritto il datore di lavoro a tenere più libri paga e
matricola, tutti regolarmente vidimati, con l’obbligo di riepilogarne i
contenuti in apposti libri riassuntivi.
Relativamente al regime sanzionatorio, infine, non
ravvisandosi particolari indicazioni in merito, vengono confermate
dall’Istituto assistenziale le disposizioni ministeriali, già oggetto delle
precedenti richiamate circolari, a cui si fa rinvio.
Inail
Direzione
Centrale Rischi
Oggetto:
Legge Finanziaria 2007 - Omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e
matricola - Ulteriori chiarimenti.
Si fa seguito alla nota di questa Direzione Centrale
dell’11 aprile 2007: “Legge Finanziaria 2007 - Omessa istituzione ed esibizione
dei libri paga e matricola“, con la quale sono state dettate istruzioni
riguardo alla previsione contenuta nella Legge Finanziaria del 2007 (1) che ha
riformulato il quadro sanzionatorio nelle ipotesi di omessa istituzione ed
omessa esibizione dei libri regolamentari.
In merito alla corretta interpretazione della nuova
disciplina è intervenuto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
dapprima con la Lettera Circolare del 29 marzo 2007 (2) e, successivamente, con
l’allegata Lettera Circolare del 22 maggio u.s. (3), con le quali ha fornito
indicazioni anche sulla modalità di tenuta dei libri regolamentari di matricola
e di paga.
In particolare, è stato ribadito il principio della
unicità dei libri obbligatori, introdotto dal Testo unico approvato con DPR n.
1124/1965, confermando quanto già previsto in merito al libro matricola con la
nota del 16 dicembre 2004: “Modalità di tenuta dei libri paga e matricola”.
Detto principio, è applicabile non soltanto quando
l’attività di un’azienda si svolga su più unità produttive, ma anche quando
consista in attività di breve durata caratterizzate da mobilità o svolte in
sedi con pochi lavoratori e prive di adeguata attrezzatura amministrativa (ad
es.: settori dell’edilizia e dell’impiantistica).
Quindi, in tali casi - al fine di conciliare esigenze
di semplificazione con quelle di controllo da parte del personale ispettivo e,
pertanto, osservare le disposizioni normative secondo cui “il libro di paga
e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il
lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell’Istituto assicuratore: a tal
fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di
lavoro” (4) -- è consentito tenere sul luogo di lavoro delle semplici
fotocopie del libro di matricola e di paga dichiarate conformi all’originale secondo
le modalità già indicate nelle istruzioni dell’11 aprile 2007.
In merito alla possibilità di dichiarare la conformità
agli originali concessa al datore di lavoro, il citato Dicastero ha precisato
nella recente Lettera Circolare del 22 maggio 2007 che detta prerogativa è
concessa anche nel caso in cui il datore di lavoro medesimo conservi egli
stesso gli originali dei libri regolamentari, pur affidandosi al professionista
abilitato per tutti o per alcuni adempimenti legati alla gestione del rapporto di
lavoro e anche nel caso in cui non abbia comunicato preventivamente alla
Direzione Provinciale del Lavoro le generalità del professionista al quale è
stato affidato l’incarico di tenere i libri obbligatori, nonché il recapito
dello studio dove • sono reperibili i libri medesimi (5).
Libro
Matricola
Il libro matricola è unico per ogni azienda.
Qualora un’impresa abbia più unità produttive
dislocate sul territorio oppure quando l’attività sia caratterizzata da breve
durata, l’originale del libro matricola può essere tenuto presso la sede legale
dell’impresa o presso il consulente del lavoro o altro professionista di cui
alla Legge n. 12/1979, incaricato dello svolgimento degli adempimenti in
materia lavoristica e previdenziale, che provvederà a tenere presso ciascun
luogo dove si esegue il lavoro una copia (anche fotostatica e per estratto)
ditale documentazione, dichiarata conforme al libro matricola originale (6).
Per i datori di lavoro titolari di più PAT, in quanto
svolgono l’attività in più luoghi di lavoro, il libro matricola, unico per ogni
azienda, andrà comunque vidimato con riferimento ad una delle PAT che l’azienda
ha in corso presso l’Istituto (7).
Libro paga
Il libro paga è unico per ogni azienda.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
con la citata Lettera Circolare del 29 marzo 2007, ha previsto anche per questo
libro regolamentate la possibilità di tenere sul luogo dove si esegue il lavoro
una copia fotostatica o uno stralcio del libro paga originale.
Infatti, anche l’originale del libro paga, qualora
un’azienda abbia più unità produttive dislocate sul territorio oppure quando
l’attività sia caratterizzata da breve durata, può essere tenuto presso la sede
legale dell’impresa o presso il consulente del lavoro o altro professionista di
cui alla Legge n. 12/1979, incaricato dello svolgimento degli adempimenti in
materia lavoristica e previdenziale, che provvederà a tenere presso ciascun
luogo dove si esegue il lavoro una copia (anche fotostatica e per estratto) di
tale documentazione, dichiarata conforme al libro paga originale (8).
Si chiarisce che, la copia conforme del libro paga è
riferita soltanto al registro delle presenze, e non anche al prospetto di paga
(c.d. cedolino), atteso che gli adempimenti legati allo sviluppo della paga
sono effettuati quasi sempre separatamente attraverso il prospetto di paga
medesimo.
Inoltre, detta dichiarazione di conformità, che può
farsi anche per estratto, può limitarsi anche alla sola indicazione dei
lavoratori effettivamente impiegati nello specifico luogo di lavoro.
Alla luce di quanto sopra riferito, a rettifica delle
precedenti istruzioni impartite sull’argomento (9), per i datori di lavoro
titolari di più PAT, in quanto svolgono l’attività in più luoghi di lavoro,
anche il libro paga, unico per azienda, è istituito con riferimento ad una delle
PAT che l’azienda assicurante ha in corso presso l’Istituto ed è vidimato con
riferimento a detta PAT.
Detta disposizione vale per le vidimazioni che
verranno effettuate a far data dalla ricezione della Presente.
Libri
Riassuntivi
Come sopra detto in merito al principio della unicità
dei libri regolamentari, il libro matricola è unico per ogni Cliente, ciò al
fine di rilevare tutti i rapporti di lavoro in essere presso il Cliente
medesimo, anche in presenza di differenti tipologie di lavoratori presenti in
azienda (dirigenti, operai, impiegati). Altrettanto per il libro paga.
Comunque, in casi speciali l’Istituto può autorizzare
per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri paga e matricola, tutti
regolarmente vidimati, con l’obbligo di riepilogarne i dati in libri
riassuntivi (10).
Omessa
istituzione/omessa esibizione dei libri obbligatori
Ad integrazione di quanto detto al riguardo nella
precedente nota di istruzioni diramata da questa Direzione Centrale dell’11
aprile 2007 (11), si precisa quanto segue.
L’illecito di omessa istituzione dei libri obbligatori
si configura solo in relazione all’originale dei libri di matricola e paga e si
ha nell’ipotesi in cui il datore di lavoro:
- sia del tutto sprovvisto dei libri obbligatori
- abbia in uso libri obbligatori non vidimati
- abbia in uso copie (fotostatiche o per estratto) non
dichiarate conformi all’originale; questa ipotesi configura l’illecito di
omessa istituzione dei libri solo nel caso in cui, da ulteriori accertamenti,
si appuri la mancanza in altro luogo di lavoro o presso lo studio del
professionista dei documenti regolarmente vidimati
- abbia in uso copie (fotostatiche o per estratto)
dichiarate conformi all’originale, ma sia successivamente accertata
l’inesistenza dei libri regolamentari originali.
In merito all’illecito di omessa istituzione dei libri
obbligatori, la circolare ministeriale (12) chiarisce che si tratta di un
illecito istantaneo con effetti permanenti, in quanto l’obbligo di istituire i
libri
regolamentari insorge immediatamente prima della messa
in uso degli stessi (13), che coincide con la data di inizio delle prestazioni
lavorative da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo. Quindi,
rispetto a detto illecito trova applicazione la sanzione amministrativa in
vigore al momento della commissione dello stesso (sanzione da euro 4.000 a euro
12.000 se l’obbligo della messa in uso dei libri obbligatori decorre dall’
1.1.2007).
Per quanto riguarda, invece, l’illecito di omessa
esibizione ovvero rimozione dei libri obbligatori, così come descritto nella
citata nota dell’il aprile u.s. (14), la circolare ministeriale chiarisce che
rientrano in questa tipologia di illecito le ipotesi in cui:
- il datore di lavoro abbia in uso copie (fotostatiche
o per estratto) non dichiarate conformi all’originale, ma sia accertata
l’esistenza in altro luogo di lavoro o presso lo studio del professionista dei
documenti regolarmente vidimati
- siano rinvenuti, nel corso dell’accertamento
ispettivo, libri non vidimati, ma sia comunque accertata l’esistenza in altro
luogo di lavoro o presso lo studio del professionista dei documenti
regolarmente vidimati.
Infine, si chiarisce che, l’eventuale accertamento
circa l’assenza della documentazione obbligatoria nonché di ogni altra
documentazione utile ai fini della verifica della regolarità dei rapporti di
lavoro (le comunicazioni obbligatorie quali la comunicazione preventiva di
assunzione (15), la denuncia nominativa degli assicurati DNA, ovvero la lettera
di assunzione con l’indicazione degli estremi di registrazione sul libro
matricola e sul libro paga), deve tenere conto dei tempi tecnici strettamente
necessari perché tale documentazione possa essere portata in visione al
personale ispettivo sul luogo di lavoro, tempi che non possono protrarsi oltre
il tempo di permanenza del personale di vigilanza in azienda (16).
Si invitano le Strutture in indirizzo a dare la
massima diffusione alla presente nota - che integra la precedente dell’
11.4.2007 “Legge Finanziaria 2007 - Omessa istituzione ed esibizione dei libri
paga e matricola” - con particolare riguardo ai funzionari di vigilanza.
(1) Legge a. 296 del 27 dicembre 2006, arI. 1, vomma 1178.
(2) La Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale del 29 marzo 2007 “An. 1, comma 2278, L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007) — omessa istituzione e omessa esibizione libri matricola e
paga — indicazioni operative al personale ispettivo” è allegata alla nota della
Direzione Centrale Rischi dell’li .4.2007.
(3) Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale deI 22 maggio 2007 “ArI. 1, comma 1178, Lu 296/2006 (Finanziaria 2007) - omessa
istituzione e omessa esibizione libri matricola e paga - indicazioni operative
al personale Ls’peltivo -
istruzioni operative
(4) Testo Unico approvato con DPR n. 1124/1965, art.
21.
(5) Legge a 12/1979, art. 5, comma 3.
(6) Lettera Circolare del 29marzo2007 del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, paragrafo 3. Lettera Circolare del 22
maggio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, punto 5).
(7) Nota della Direzione Centrale Rischi del 16.12.2004
“Modalità per la tenuta dei libri paga e matricola”, paragrafo 4 “La
vidimazione dei libri regolamentari”.
(8) Lettera Circolare del 29 marzo 2007 del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, paragrafo 3, Lettera Circolare del 22
maggio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, punto 5).
(9) Nota Direzione Centrale Rischi del 16 dicembre
2004: “Modalità per la tenuta dei libri paga e matricola”, paragrafo
(10) Testo Unico approvato con DPR a 1124/1965, art.
26, comma 2.
(11) Nota Direzione Centrale Rischi dell’11 aprile
2007: “Legge Finanziaria 2007- Omessa istituzione ed esibizione dei libri paga
e matricola”, paragrafi 1 e 2.
(12) Lettera Circolare del 22 maggio 2007 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, punto 2).
(13) Testo Unico approvato con DPR a 1124/1965, art.
20,
(14) Nota Direzione Centrale Rischi dell’il aprile
2007: “Legge Finanziaria 2007- Omessa istituzione ed esibizione dei libri paga
e matricola”, paragrafo 2.
(15) Art. 1, cc. 1180-1185 della Legge a 296 deI 27 dicembre 2006. Lettere del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale del 4.1.2007 e del 14.2.2007.
(16) Lettera Circolare del 22 maggio 2007 del
Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale, punti 3) e 4).