IMMOBILI – RESI NOTI I
CRITERI PER IL CALCOLO DEL VALORE NORMALE DEI FABBRICATI
(Provvedimento
Agenzia delle Entrate 27/7/07, in corso di pubblicazione G.U.)
L’Agenzia
delle Entrate ha reso noti i criteri per la determinazione del
valore normale degli immobili oggetto di compravendita, ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell’imposta di
registro ai sensi dell’art 1, comma 307, legge n. 296/2006; il provvedimento è
in corso di pubblicazione in G.U.
Il
valore normale dell’immobile è determinato dal prodotto fra la superficie in
metri quadri risultante dal certificato catastale (in mancanza calcolata ai
sensi dell’allegato C, D.P.R., n. 138/1998)
ed il valore unitario determinato sulla base delle Quotazioni
immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e dei coefficienti di
merito relativi alle caratteristiche dell’immobile.
Le
quotazioni in oggetto sono riferite alla relativa zona omogenea ovvero, in
mancanza, a quella limitrofa o analoga censita, al periodo dell’atto di
compravendita o a quello antecedente in cui è stato pattuito il prezzo con atto
avente data certa, e allo stato conservativo “normale”.
I
coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell’immobile attengono in
particolare al taglio, al livello del piano e alla categoria catastale, secondo
le modalità indicate in allegato.
Per
gli immobili diversi dalle abitazioni
il valore normale è determinato dalla media fra il valore minimo e massimo
espresso dall’Osservatorio riferite al periodo dell’atto di compravendita e
allo stato conservativo “normale” per la specifica destinazione d’uso
dell’immobile ivi censita, in particolare “negozi”, “magazzini”, “uffici”,
“capannoni industriali”, “capannoni tipici”, “laboratori”, “autorimesse”,
“posti auto scoperti”, “posti auto coperti”, “box”.
Per
gli immobili ultimati o ristrutturati
da non più di 4 anni, il valore normale si determina sulla base dello
stato conservativo “ottimo” ovvero, in mancanza, applicando al valore
determinato ai punti 1.2 e 1.3 un moltiplicatore pari a 1,3.
Il
provvedimento reca ulteriori criteri tra cui il valore del mutuo, per gli atti
soggetti a IVA, nel caso sia di importo superiore a quello della compravendita;
i prezzi praticati che emergono dalle compravendite, dagli accertamenti, da
ristrutturazioni desunte dai dati relativi ai permessi di costruire e alle
D.I.A. (denunce di inizio attività) trasmesse dai comuni e alle detrazioni
dichiarate per spese di recupero del patrimonio edilizio.