MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI D. LGS. 163/2006 - ENTRATA IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2007 DEL D. LGS 113/2007

 

La G.U. n. 176 del 31/7/2007, sul supplemento ordinario n. 173, ha pubblicato il Decreto Legislativo n. 113 del 31/7/2007 (che è entrato in vigore il 1° agosto 2007) in merito a “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”.

Tale decreto apporta alcune modifiche al “Codice degli appalti”. In questa sede si ritiene opportuno segnalare le novità di immediato interesse per le imprese associate, rimandando ad altra sede per un commento più approfondito delle stesse. In corsivo vengono riportate le modifiche apportate dal decreto 113.

 

Art. 38. Requisiti di ordine generale

Sono state introdotte nuove fattispecie di esclusione dalla partecipazione agli appalti per i soggetti:

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1. del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248 (provvedimenti di sospensione dei lavori qualora si riscontri l’impiego di personale irregolare)

n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione Soa da parte dell' Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

 

Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici

Alle Soa sono state riconosciute le funzioni di natura pubblicistica con la possibilità di verifica di tutto quanto un’impresa documenti alle stesse. E’ stato infatti previsto che:

Le Soa nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del Codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le Soa verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.

 

Art. 56. Procedura negoziata (ex trattativa privata) previa pubblicazione di un bando di gara

E’ ora previsto che “le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara” anche nella seguente ipotesi:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro.

 

Art. 118. Subappalto e attività che non costituiscono subappalto

Sono state introdotte alcune novità di rilievo per l’appaltatore mediante una riformulazione dei commi 3, 4 e 6, il cui testo è ora il seguente:

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

 

Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

    [possibilità di ricorrere all’appalto integrato]

E’ stata ripristinata la possibilità di ricorrere all’aggiudicazione dei lavori mediante “l’appalto integrato”  (ove cioè il contratto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice)  qualora riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici

 

Da ultimo si segnala che sono state rese operative le disposizioni del Codice degli appalti sino ad ora sospese e relative a:

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

Artt. 56  e 57 Procedura negoziata (ex trattativa privata) sino ad ora disciplinata dall’art. 24 della legge Merloni

Art. 58. Dialogo competitivo

Art. 59. Accordi quadro

 

Si pubblica di seguito il testo del secondo decreto correttivo al Codice Appalti.

 

Decreto Legislativo n. 113 del 31/07/2007