MODIFICHE
AL CODICE DEGLI APPALTI D. LGS. 163/2006 - ENTRATA IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2007
DEL D. LGS 113/2007
La G.U. n. 176 del 31/7/2007, sul supplemento
ordinario n. 173, ha pubblicato il Decreto Legislativo n. 113 del 31/7/2007
(che è entrato in vigore il 1° agosto 2007) in merito a “Ulteriori disposizioni
correttive e integrative del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante
il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a
norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”.
Tale decreto apporta alcune modifiche al “Codice
degli appalti”. In questa sede si ritiene opportuno segnalare le novità di
immediato interesse per le imprese associate, rimandando ad altra sede per un
commento più approfondito delle stesse. In corsivo vengono riportate le
modifiche apportate dal decreto 113.
Art.
38. Requisiti di ordine generale
Sono state introdotte nuove fattispecie di
esclusione dalla partecipazione agli appalti per i soggetti:
m)
nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1. del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248 (provvedimenti
di sospensione dei lavori qualora si riscontri l’impiego di personale
irregolare)
n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o
la revoca dell'attestazione Soa da parte dell' Autorità per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Art.
40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici
Alle Soa sono state riconosciute le funzioni di
natura pubblicistica con la possibilità di verifica di tutto quanto un’impresa
documenti alle stesse. E’ stato infatti previsto che:
Le Soa nell'esercizio dell'attività di attestazione per
gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica,
anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso
di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e
479 del Codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le Soa verificano
tutti i requisiti dell'impresa richiedente.
Art.
56. Procedura negoziata (ex trattativa
privata) previa pubblicazione di un bando di gara
E’
ora previsto che “le stazioni appaltanti
possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa
pubblicazione di un bando di gara” anche nella seguente ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di
una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte
presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto
dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte.
Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le
condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la
pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti
in possesso dei requisiti di cui agli articoli da
Art.
118. Subappalto e attività che non costituiscono subappalto
Sono
state introdotte alcune novità di rilievo per l’appaltatore mediante una
riformulazione dei commi 3, 4 e 6, il cui testo è ora il seguente:
3.
Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli
affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel
caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
6.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;è, altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo
tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il
documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
Art.
122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
[possibilità di ricorrere all’appalto integrato]
E’
stata ripristinata la possibilità di ricorrere all’aggiudicazione dei lavori
mediante “l’appalto integrato” (ove cioè
il contratto ha ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice) qualora
riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici
Da ultimo si segnala che
sono state rese operative le disposizioni del Codice degli appalti sino ad ora
sospese e relative a:
Art.
33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
Artt.
56 e 57 Procedura negoziata (ex
trattativa privata) sino ad ora disciplinata dall’art. 24 della legge
Merloni
Art.
58. Dialogo competitivo
Art.
59. Accordi quadro
Si pubblica di seguito il testo del secondo decreto correttivo al Codice Appalti.