PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI - ASPETTI DI IMMEDIATO INTERESSE PER LE IMPRESE
Sul Bollettino
della Regione Lombardia, 3° supplemento straordinario al n. 29, del 20 luglio
2007, è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2007 - n.
8/5018 “Determinazioni inerenti la
certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e
degli artt. 9 e 25, l.r.24/2006”.
Si tratta di un
provvedimento che fissa i requisiti di prestazione energetica degli edifici e
dei loro impianti.
In questa sede si
ritiene necessario far presente gli aspetti di immediato interesse, rimandando
ad altra occasione per una più completa disamina del provvedimento.
1) Gli edifici
e impianti che risultano esclusi dall'applicazione del provvedimento sono
·
i
fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
·
i
fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli
ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili ;
·
gli
immobili ricadenti nel vincolo del codice dei beni culturali e del paesaggio
nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai
caratteri storici o artistici.
2) I requisiti di
prestazione energetica degli edifici e degli impianti fissati
nel provvedimento “hanno validità a
partire dal 1° gennaio 2008, salvo ove diversamente specificato”.
3) A partire
dal 20/7/2007, “nel caso di edifici
pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o
di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e
realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da
coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la
produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari
termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri
storici”.
“Se l'ubicazione dell'edificio rende
tecnicamente impossibile l'installazione di impianti solari oppure esistano
condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell'energia solare, le
prescrizioni di cui al precedente punto possono essere omesse. L'eventuale
omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica
prevista dall'Allegato B” alla
delibera.
Dalla stessa data
del 20/7/2007, “nel caso di nuova
costruzione di edifici pubblici o privati e in occasione di nuova installazione
o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatoria la predisposizione
delle opere e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di
teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza
inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di
opportuni strumenti pianificatori.”
4) L’aspetto che
forse più di altri pone problemi di criticità è quello relativo alla certificazione energetica degli edifici,
tenuto conto che al momento non ci sono soggetti abilitati al rilascio della
certificazione energetica e che l’iter per conseguirne l’abilitazione potrebbe
non essere immediato.
E’
infatti previsto che “gli edifici
per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la
denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di
costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che
coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui
l'impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al
termine dei lavori, dell'attestato di certificazione energetica, redatto
secondo lo schema definito dall'Allegato C” alla deliberazione. Con la
stessa decorrenza, “con onere a carico
del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti
volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova
porzione dell'edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono
essere dotati di attestato di certificazione energetica:
a)
limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più
impianti ad essa dedicati;
b) all'intero edificio (esistente più
ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all'impianto termico
dell’edificio esistente”.
“Gli edifici esistenti che non rientrano nel
campo di applicazione” sopra
“richiamato sono soggetti all'obbligo della certificazione energetica,
secondo la seguente gradualità temporale:
a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli
edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile.
Qualora l'intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità
abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l'obbligo della
certificazione energetica di ciascuna unità;
b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1°
luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2.”
c)
a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso
di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari
L'attestato di certificazione energetica ha una validità
massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni
intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.”
5) Il
provvedimento esamina poi aspetti che si ritiene utile rammentare, rimandando
alla lettura del testo del provvedimento per conoscerne la disciplina:
- la procedura
per la certificazione energetica degli edifici nuovi e per quelli esistenti;
- la
classificazione energetica degli edifici
- la suddivisione
del territorio regionale in tre zone climatiche in funzione dei gradi giorno
- l’individuazione
dei soggetti certificatori
- gli accertamenti
e le ispezioni sulla certificazione energetica degli edifici (che possono
essere effettuate nei cinque anni successivi al deposito presso il comune della
dichiarazione di ultimazione dei lavori)
- l’individuazione
dell’organismo regionale di accreditamento dei certificatori.
Si pubblica di
seguito il testo del provvedimento.