INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2006/2007- PAGAMENTO RATEALE DEL PREMIO - RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA 11,50% - PRECISAZIONI ISTITUTO
La Direzione
generale dell’INAIL con nota del 2 agosto 2007 prot. n. 6191, ha fornito nuove
precisazioni relativamente alle modalità di recupero della riduzione
contributiva dell’11,50%, da parte delle
imprese che hanno effettuato, mediante rateizzazione, il pagamento del premio
risultante dalle operazioni di autoliquidazione 2006/2007.
Con la
precitata nota l’Istituto diversamente da quanto comunicato con le precedenti
istruzioni impartite (cfr. suppl.n.4 al Not.3/2007), ha precisato che, in caso
di pagamento rateale del premio, le imprese ai fini della corretta
determinazione degli importi da versare per effetto dell’applicazione della
riduzione contributiva, non devono recuperare l’importo dello sconto in parola
in un'unica soluzione detraendolo da una delle rate successive alla prima ma devono,
invece, attenersi alle seguenti modalità:
a)
determinare il nuovo importo complessivamente
dovuto per l’autoliquidazione 2006/2007 al netto dello sconto dell’11,50%, da
calcolarsi come è noto esclusivamente sulla regolazione 2006;
b)
dall’importo così ottenuto va detratto quanto
pagato con la prima rata versata il 16 febbraio 2007;
c)
il residuo del premio così calcolato deve
essere suddiviso per le tre rate successive, che vanno maggiorare con gli
interessi (cfr suppl. n.1 al Not.2/2007).
Pertanto
secondo le citate istruzioni INAIL del 2 agosto 2007 le imprese che, alla data
del 16 maggio 2007, avessero versato un importo inferiore rispetto al dovuto
dovranno corrispondere la differenza con la rata in scadenza al 16 agosto 2007,
scadenza, come risulta dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate prorogata
al 20 agosto 2007.
Infine l’Istituto
precisa che il mancato adempimento alle istruzioni impartite con la nota in
commento, comporta anche ripercussioni relativamente alla procedura di rilascio
del DURC.