COMPRAVENDITA
DEGLI IMMOBILI - CRITERI PER IL CALCOLO DEL VALORE NORMALE DEI FABBRICATI -
PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art.35,
commi 2-4 e 23bis, del D.L. 223/2006 (cosiddetto decreto
"Visco-Bersani") ha previsto la possibilità di procedere alla
rettifica delle dichiarazioni IVA e delle imposte sul reddito, nell'ipotesi in
cui venga accertato che il valore di trasferimento di beni immobili si discosti
dal "valore normale" degli stessi, intendendosi per tale il prezzo, o
corrispettivo, mediamente praticato per beni della stessa specie (cfr.
Notiziario n. 7 e n. 8-9/2006).
E'
stato ulteriormente previsto che, nel caso di trasferimento immobiliare
finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il "valore
normale" non possa essere inferiore all'ammontare del mutuo o del
finanziamento erogato.
In
materia è successivamente intervenuta la legge Finanziaria 2007 che, al fine di
fissare criteri oggettivi di determinazione del "valore normale", ha
rinviato ad uno specifico Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate l'individuazione periodica dei criteri utili alla determinazione del
"valore normale" dei fabbricati (cfr. Notiziario n.1/2007).
In
attuazione a quest'ultima disposizione è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 7/8/2007 il Provvedimento ministeriale 27 luglio 2007, che
individua nelle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell'Agenzia del Territorio (OMI) il principale riferimento per la
determinazione del "valore normale" degli immobili.
Nel
far riserva di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario mensile il
provvedimento in parola si fornisce, qui di seguito, una prima disamina dello
stesso.
Determinazione
del "valore normale" dei fabbricati
Il
"valore normale" dell'immobile è determinato dal prodotto fra la
superficie in metri quadri risultante dal certificato catastale ovvero, in
mancanza, calcolata ai sensi dell'Allegato C al DPR n.138/98 ed il valore
unitario determinato sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI) e dei "coefficienti di
merito" relativi alle caratteristiche dell'immobile.
Detti
coefficienti che attengono in particolare al taglio, al livello del piano ed
alla categoria catastale dell'immobile sono riportati nell'Allegato al
provvedimento in parola.
Le
quotazioni da utilizzare sono quelle rilevate nel periodo di stipula del rogito
o, anche precedentemente, quando è stato pattuito il prezzo di cessione dei
fabbricati mediante atto avente data certa (es. preliminare registrato).
Le
quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del
Territorio (OMI), aggiornato con cadenza semestrale, sono consultabili sul sito
internet all'indirizzo www.agenziaterritorio.it.
In
particolare, tale banca dati fornisce le quotazioni minime e massime (espresse
in euro al metro quadro) attribuibili ad un singolo fabbricato, in funzione
della relativa zona omogenea di censimento (ovvero, in mancanza, a quella
limitrofa o analoga censita) e, tra l'altro, in base allo stato conservativo
dell'immobile stesso ("ottimo", "normale" e
"scadente").
Altri elementi
significativi utili per determinare il valore normale
Al
fine di integrare il calcolo del "valore normale", vanno tenuti in
considerazione ulteriori elementi significativi, quali, ad esempio, il valore
del mutuo per gli atti soggetti ad IVA, i prezzi effettivamente praticati dai
cedenti nel luogo e nel tempo considerati, i prezzi che emergono dalle
compravendite fra privati per la stessa zona e periodo temporale, i dati
relativi alle ristrutturazioni desunte dai permessi di costruire e dalle DIA
trasmesse dai Comuni.
Immobili diversi dalle abitazioni
Per
gli immobili diversi dalle abitazioni il valore normale è determinato dalla
media fra il valore minimo e massimo espresso dall’Osservatorio riferiti al
periodo dell’atto di compravendita e allo stato conservativo “normale” per la
specifica destinazione d’uso dell’immobile ivi censita, in particolare “negozi”,
“magazzini”, “uffici”, “capannoni industriali”, “capannoni tipici”,
“laboratori”, “autorimesse”, “posti auto scoperti”, “posti auto coperti” e
“box”.
Fabbricati
costruiti o ristrutturati da non più di quattro anni
Per i
fabbricati costruiti o ristrutturati da non più di quattro anni, il riferimento
da assumere è la quotazione dell'OMI relativa allo stato conservativo
"ottimo", ovvero, in mancanza, applicando al valore determinato in
base allo stato "normale" un moltiplicatore pari a 1,3.
Aggiornamento
Il
"valore normale" determinato con le modalità stabilite dal
Provvedimento verrà sottoposto periodicamente ad aggiornamenti.
Esempi
di calcolo
Si
segnala che nell'Allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 27 luglio 2007, (pubblicati entrambi sul sito internet del Collegio
www.ancebrescia.it), sono riportati alcuni esempi di calcolo dove
vengono illustrate le modalità di determinazione del "valore normale"
degli immobili alla luce delle norme in oggetto.