PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI IN LOMBARDIA - ASPETTI DI IMMEDIATO INTERESSE PER LE IMPRESE
Sul Bollettino della Regione Lombardia, 3° supplemento
straordinario al n. 29 del 20 luglio 2007 è stata pubblicata la Delibera della
Giunta Regionale 26 giugno 2007 n. 8/5018 “Determinazioni inerenti la
certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e
degli artt. 9 e 25, l.r. n. 24/2006”. Si tratta di un provvedimento che fissa i
requisiti di prestazione energetica degli edifici e dei loro impianti.
In questa sede si ritiene necessario far presente gli
aspetti di immediato interesse, rimandando ad altra occasione per una più
completa disamina del provvedimento.
1) Gli edifici e impianti che risultano esclusi
dall’applicazione del provvedimento sono
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50 m2;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non
residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili ;
- gli immobili ricadenti nel vincolo del codice dei
beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con
particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.
2) I requisiti di prestazione energetica degli edifici
e degli impianti fissati nel provvedimento “hanno validità a partire dal 1°
gennaio 2008, salvo ove diversamente specificato”.
3) A partire dal 20/7/2007, “nel caso di edifici
pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o
di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzare
l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il
50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di
acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari termici. Tale
limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici”.
“Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente
impossibile l’installazione di impianti solari oppure esistano condizioni tali
da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia solare, le prescrizioni di
cui al precedente punto possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà
essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica prevista dall’Allegato B” alla delibera.
Dalla stessa data del 20/7/2007, “nel caso di nuova
costruzione di edifici pubblici o privati e in occasione di nuova installazione
o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatoria la predisposizione
delle opere e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di
teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza
inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di
opportuni strumenti pianificatori.”
4) L’aspetto che forse più di altri pone problemi di
criticità è quello relativo alla
certificazione energetica degli edifici, tenuto conto che al momento non ci sono
soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica e che l’iter per
conseguirne l’abilitazione potrebbe non essere immediato.
E’ infatti previsto che “gli edifici per i quali, a
decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la denuncia di inizio
attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per
interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono
più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di
riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori,
dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito
dall’Allegato C” alla deliberazione.
Con la stessa decorrenza, “con onere a carico del
proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti
volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova
porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono
essere dotati di attestato di certificazione energetica:
a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se
questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati;
b) all’intero edificio (esistente più ampliamento), se
la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente”.
“Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di
applicazione” sopra “richiamato sono soggetti all’obbligo della certificazione
energetica, secondo la seguente gradualità temporale:
a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli
edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile.
Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità
abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della
certificazione energetica di ciascuna unità;
b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1°
luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2.”
c) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari
L’attestato di certificazione energetica ha una
validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni
intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o
dell’impianto.”
5) Il provvedimento esamina poi aspetti che si ritiene
utile rammentare, rimandando alla lettura del testo del provvedimento per
conoscerne la disciplina:
- la procedura per la certificazione energetica degli
edifici nuovi e per quelli esistenti;
- la classificazione energetica degli edifici
- la suddivisione del territorio regionale in tre zone
climatiche in funzione dei gradi giorno
- l’individuazione dei soggetti certificatori
- gli accertamenti e le ispezioni sulla certificazione
energetica degli edifici (che possono essere effettuate nei cinque anni
successivi al deposito presso il comune della dichiarazione di ultimazione dei
lavori)
- l’individuazione dell’organismo regionale di
accreditamento dei certificatori.
Il testo completo del provvedimento è consultabile sul
sito internet del Collegio Costruttori (www.ancebrescia.it) nella rubrica
“tecnica”.
Di seguito si pubblica un estratto della Delibera,
esclusi gli allegati tecnici.
D.g.r. 26 giugno 2007 - n. 8/5018
Determinazioni inerenti la certificazione energetica
degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r.
24/2006
1. Finalità
Le disposizioni contenute nel presente dispositivo
sono finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale
dell’energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in
conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva 2002/91/CE e dal
Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato con
Decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 311, e in attuazione degli
articoli 9 e 25 della legge regionale del 2 dicembre 2006, n. 24.
2. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si definisce:
a) accertamento: è l’insieme delle attività di
controllo pubblico volte ad accertare che il
progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che
rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
b) ambienti a temperatura
controllata: sono gli ambienti serviti da un impianto termico;
c) attestato di certificazione
energetica: è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel
presente dispositivo, attestante la prestazione energetica ed eventualmente
alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti.
Nell’attestato vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza
dell’edificio oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche del sistema edificio-impianti. Tale documento deve essere
necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista accreditato,
estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio;
d) certificazione energetica
dell’edificio: è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati
per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica;
e) climatizzazione invernale o
estiva: è l’insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti
mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove
siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e
della purezza dell’aria;
f) contratto servizio energia: è
l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a
mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti
leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell’energia;
g) edificio adibito ad uso
pubblico: è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività
istituzionale di Enti pubblici;
h) edificio di proprietà
pubblica: è un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti
locali, nonché di altri Enti pubblici, anche economici, destinato sia allo
svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad altre attività od usi, compreso
quello di abitazione privata;
i) edificio: è un sistema
costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli
impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno;
la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni
dei seguenti elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il
termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio
progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé
stanti;
j) edificio di nuova costruzione:
è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di
inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla
data di entrata in vigore del presente dispositivo;
k) fabbisogno annuo di energia
primaria per la climatizzazione invernale: è la quantità di energia primaria
globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti
riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;
l) fonti energetiche rinnovabili:
sono quelle definite all’articolo 2, comma l, lettera a), del Decreto
legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387;
m) generatore di calore: è il
complesso bruciatore-caldaia, che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
n) gradi giorno di una località:
è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche di una
località, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario
per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l’unità di misura
utilizzata è il grado giorno, GG;
o) impianto termico: è un
impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari o alla
sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente
eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore,
nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati
tali gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi
per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare è maggiore a 15 kW;
p) impianto termico di nuova
installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova
costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente sprovvisto
di impianto termico;
q) indice di prestazione
energetica EP: esprime il consumo di energia primaria riferito ad un singolo
uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione
invernale, EPH, alla climatizzazione estiva, EPC, alla produzione di acqua
calda sanitaria, EPw), riferito all’unità di
superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m3 anno o
kWh/m3 armo;
r) interventi di manutenzione
ordinaria: sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (a solo titolo
d’esempio, si cita il rifacimento dell’intonaco) e quelli necessari ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche
con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino
compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
s) interventi di manutenzione
straordinaria: sono le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il
rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la
realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici,
nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari.
Sono così considerati anche gli interventi che comportino la trasformazione di
una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione
di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
t) interventi di ristrutturazione
edilizia: sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricomprese anche la demolizione e
ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica;
u) involucro edilizio: è l’insieme delle strutture
edilizie esterne che delimitano un edificio;
v) ispezioni su edifici ed impianti: sono gli interventi
di controllo tecnico e documentale in situ, svolti sia dal professionista
incaricato di redigere la certificazione energetica dell’edificio, sia da
esperti qualificati incaricati dagli Enti predisposti al controllo, o da
organismi da essi deputati, così da verificare che le opere e gli impianti
siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli
obblighi stabiliti;
w) manutenzione ordinaria dell’impianto termico: nella
definizione sono comprese le operazioni previste nei libretti d’uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in
luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti
stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo
d’uso corrente;
x) manutenzione straordinaria dell’impianto termico:
sono così definiti gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o
sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
y) massa superficiale: è la massa per unità di
superficie della parete opaca compresa la
malta dei giunti; l’unità di misura utilizzata è il kg/ m2;
z) parete fittizia: è la parete
schematizzata in figura;(DISEGNO)
aa) pompa di calore: è un
dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una
sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a
temperatura controllata;
bb) ponte termico: è la
discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza
degli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti
verticali tra loro);
cc) ponte termico corretto: si ha
quando la trasmittanza termica della parete fittizia
(il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera
per oltre il 15% la trasmittanza termica della parete
corrente;
dd) potenza termica convenzionale
di un generatore di calore: è la potenza termica del focolare diminuita della
potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di
misura utilizzata è il kW;
ee) potenza termica del focolare di
un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di
misura utilizzata è il kW;
ff) potenza termica utile di un
generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al
fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è
il kW;
gg)prestazione energetica di un
edificio: è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un
uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la
preparazione dell’acqua calda per usi igienico-sanitari, la ventilazione e
l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che
tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di
installazione degli impianti, della progettazione e della posizione
dell’edificio in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e
dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di
trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima
degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
hh) rendimento di combustione di un
generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la
potenza termica del focolare;
ii) rendimento globale medio
stagionale dell’impianto termico: è il rapporto tra il fabbisogno di energia
termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti
energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari,
calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della
conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera
l’equivalenza: 9 MJ = l kWhe;
jj) rendimento di produzione medio
stagionale: è il rapporto tra l’energia termica utile generata ed immessa nella
rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa
l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio
di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si
considera l’equivalenza: 9 MJ = l kWhe;
kk) rendimento termico utile di un
generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza
termica del focolare;
ll) ristrutturazione di un impianto
termico: è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei
sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano
in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione
impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di
installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto
termico centralizzato;
mm) schermature solari esterne:
sono sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente,
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico-luminosi in risposta alle sollecitazioni solari;
nn) soggetto certificatore: è il
soggetto accreditato al rilascio dell’attestato di certificazione energetica;
oo) sostituzione di un generatore
di calore: consiste nella rimozione di un vecchio generatore e l’installazione
di un generatore nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza
del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime
utenze;
pp) superficie utile: è la
superficie netta calpestabile di un edificio;
qq) targa energetica: è il
documento, rilasciato dal Comune di competenza, in cui viene riportato il
valore del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
dell’edificio, nonché la sua classificazione in riferimento alle classi di
consumo;
rr) trasmittanza
termica: è il flusso di calore che passa attraverso una parete per singolo m2
di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura
interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;
ss) valori nominali delle potenze
e dei rendimenti: sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di
funzionamento continuo.
3. Ambito di applicazione
3.1 Fatte salve le eccezioni di cui al successivo
punto 3.2, le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutte le
categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso
indicata all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione
delle emissioni inquinanti, nel caso di:
a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova
costruzione e degli impianti in essi installati;
b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli
impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti
in edifici esistenti;
c) certificazione energetica degli edifici, secondo
quanto previsto al successivo punto 6.
3.2 Sono escluse dall’applicazione del presente
provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina
della parte seconda e dell’articolo 136, comma l, lettere b) e c) del Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una
alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare
riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli
non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata
per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del
processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile
totale inferiore a 50 m2;
d) gli impianti installati ai fini del processo
produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non
preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
4. Requisiti di prestazione energetica degli edifici e
degli impianti
Le seguenti disposizioni hanno validità a partire dal
1° gennaio 2008, salvo ove diversamente specificato.
4.1 Nel caso di edifici di nuova costruzione,
interventi di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o
ristrutturazione e di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a
temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al
20% di quello esistente, si procede, in sede progettuale:
a) alla determinazione dell’indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale, EPH, ed alla verifica che lo
stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella Tabelle Al -
A.2 di cui all’Allegato A, a seconda della classe dell’edificio, in funzione
della zona climatica in cui esso è situato e del suo rapporto di forma;
b) al calcolo del rendimento
globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso
risulti superiore al valore limite calcolato secondo quanto previsto al punto
A.3 di cui all’Allegato A
4.2 Nei casi di interventi di
ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie
disperdente dell’edificio a cui l’impianto è asservito, si procede, in sede
progettuale, alla verifica che la trasmittanza
termica non superi i valori fissati nella Tabella A3 di cui all’Allegato A, in
funzione della fascia climatica di riferimento.
Il valore della trasmittanza (V) delle strutture edilizie di separazione
tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 “Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici”, deve essere inferiore a 0,8
W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite
deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e
inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento. Per tutte le chiusure trasparenti comprensive di
infissi che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento, il valore limite della trasmittanza
termica (V) deve essere inferiore a 2,8 W/m2K.
Per le strutture opache
verticali, orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il
volume a temperatura controllata verso l’esterno, ovvero verso ambienti a
temperatura non controllata, il valore della trasmittanza
termica (U) deve essere inferiore a quello riportato nella Tabella A.3 di cui
all’Allegato A. Qualora il ponte termico della strutture opache non risultasse
corretto o nel caso in cui la progettazione dell’involucro edilizio non preveda
la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza
termica riportati nella Tabella A.3 di cui all’Allegato A devono essere
rispettati dalla trasmittanza termica media (parete
corrente più ponte termico). Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero
previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sotto finestre e altri
componenti), devono essere rispettati i limiti riportati nella Tabella A.3 di
cui all’Allegato A, con riferimento alla superficie totale di calcolo.
Nel caso di strutture orizzontali
sul suolo, i valori di trasmittanza termica, da
confrontare con i valori riportati nella
Tabella A.3 di cui all’Allegato A, sono calcolati con riferimento al sistema
struttura-terreno.
4.3 Nei casi di cui al precedente punto 4.2, le
verifiche previste possono essere omesse qualora si proceda alla verifica che
il valore di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
dell’edificio, EPH, sia inferiore ai valori limite che sono riportati nelle
Tabelle A.1 - A.2 di cui all’Allegato A
4.4 Nei casi di interventi di
ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria dell’involucro e
ampliamenti volumetrici, fatta eccezione per quanto già previsto, occorre
verificare, limitatamente alle strutture edilizie oggetto di intervento, il
rispetto di quanto indicato al precedente punto 4.2, considerando un margine di
tolleranza pari al 30% dei valori limite di trasmittanza
termica delle strutture opache che delimitano l’edificio verso l’esterno.
4.5 Nel caso di nuova
installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di
generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio
stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti
superiore al valore limite riportato al punto A.3 di cui all’Allegato A. Nel
caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100
kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all’Allegato B
sia l’attestato di certificazione energetica di cui all’Allegato C sia una
diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto, nella quale si individuano
gli interventi utili alla riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di
ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe energetica
dell’edificio.
In caso di installazione di
impianti termici individuali, anche a seguito di decisione condominiale di
dismissione dell’impianto termico centralizzato o di decisione autonoma dei
singoli, l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica di cui
all’Allegato C e la diagnosi energetica alla relazione tecnica di cui
all’Allegato B, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è
raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore
da installare nell’edificio o dalla potenza nominale dell’impianto termico
preesistente, se superiore.
4.6 Nel caso della semplice
sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le
disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di
cui al precedente punto 4.5, qualora coesistano le seguenti condizioni:
a) i nuovi generatori di calore a
combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico
pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore
limite calcolato secondo la formula: η
ηtu =(90+2•logPn) %
dove log Pn
è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa
in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW, si
applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) le nuove pompe di calore
elettriche o a gas abbiano un rendimento utile, in condizioni nominali,
riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato
secondo la formula:
ηtu =(90+3•logPn) %
dove log Pn
è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa
in kW; la verifica per le pompe di calore elettriche è fatta utilizzando 0,36 When. elettrica / When. primaria
come fattore di conversione tra energia elettrica e energia primaria, mentre
per le pompe di calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari
ad 1;
c) siano presenti, salvo che ne
sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso
specifico, opportunamente documentata nell’apposita relazione di cui
all’Allegato B, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per
ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica
della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, che, per le
loro caratteristiche di uso ed esposizione, possano godere, a differenza degli
altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solare o comunque gratuiti. La
centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica
e deve possedere almeno i requisiti già previsti all’articolo 7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova
installazione o ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso la
centralina:
i. nel caso di impianti termici
centralizzati, deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura
interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura
esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente
su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore;
ii. nel caso di impianti termici
per singole unità immobiliari, deve consentire la programmazione e la
regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco
delle 24 ore;
d) nel caso di installazioni di
generatori con potenza nominale del focolare maggiore del 10% rispetto al
valore preesistente, l’aumento di potenza deve essere motivato attraverso la
verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento, opportunamente documentata
nell’apposita relazione di cui all’Allegato B;
e) nel caso di installazione di
generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la
corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire
contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di
comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono
essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente
installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la
ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
f) nel caso di sostituzione di
generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, non è
richiesta la relazione di cui all’Allegato B, a fronte dell’obbligo di
presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo
1990, n. 46 e s.m.i.. In tal caso, a quest’ultimo
documento dovrà essere allegata una relazione tecnica che attesti i motivi
della deroga dalle disposizioni di cui ai precedenti punti c) e d).
4.7 Qualora, nella sostituzione
del generatore di calore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile
rispettare le condizioni del precedente punto 4.6, lettera a), in particolare
nel caso in cui il sistema fumario per l’evacuazione dei prodotti della
combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e
qualora sussistano motivi tecnici o Regolamenti locali che impediscano di
avvalersi della deroga prevista all’articolo 2, comma 2 del Decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui
al precedente punto 4.5 può comunque applicarsi, provvedendo:
a) all’installazione di
generatori di calore che abbiano rendimento termico utile, a carico parziale
pari al 30% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a:
ηtu(30%) =(85+3•logPn) %
dove log Pn è il logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di
calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW;
b) alla redazione di una dettagliata relazione che
attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del precedente punto 4.6, da
allegare alla relazione tecnica di cui all’Allegato B o alla dichiarazione di
conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i,
correlata all’intervento, nel caso di impianti con potenza nominale del
focolare inferiore ai 35 kW.
4.8 Ad eccezione degli edifici appartenenti alla categoria
E.8, si procede alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che
le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità
rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica
vigente. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa
interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla
temperatura interna di 20°C.
4.9 Ad eccezione degli edifici appartenenti alle
categorie E.6 ed E.8, il progettista, nel caso di edifici di nuova costruzione,
demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in
ristrutturazione, ristrutturazione degli elementi edilizi costituenti
l’involucro e nel caso di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a
temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al
20% di quello esistente:
a) valuta e documenta l’efficacia dei sistemi
schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre
l’apporto di calore per irraggiamento solare, integrando le informazioni;
b) verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione
della Zona F, per le località ove il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima
insolazione estiva, Ims sia maggiore a 290 W/m2, che
il valore della massa superficiale Ms delle pareti
opache verticali, orizzontali e inclinate sia superiore a 230 kg/m2. Gli
effetti positivi che si ottengono rispettando i valori di massa superficiale
delle pareti opache previsti possono essere raggiunti, in alternativa, con
l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di
contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione
dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso, deve essere prodotta una
adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che
ne attesti l’efficacia rispetto alle predette disposizioni;
c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne
e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione
naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia
efficace, può prevedere l’impiego di sistemi di ven¬tilazione
meccanica nel rispetto del comma 13, articolo 5, decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Documentazioni e valutazioni dovranno comunque essere
integrate nella relazione tecnica di cui all’Allegato B.
4.10 Per immobili di superficie utile superiore a 1000
m2, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, e per la categoria E.1,
limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, nel caso di edifici
di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria, interventi di ristrutturazione edilizia e nel caso di
ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della
nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20 % di quello esistente, è
obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni.
4.11 Per tutti gli edifici e gli impianti termici
nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la
regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle
singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine
di non determinare sovrariscaldamento per effetto
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. L’installazione di detti
dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’art. 7,
commi 2, 4, 5 e 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 e s.m.i., e deve comunque essere tecnicamente
compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione.
4.12 A partire dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento, nel caso di edifici pubblici e privati di nuova
costruzione, in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di
impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di
produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del
fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda
sanitaria attraverso il contributo di impianti solari termici. Tale limite è
ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.
4.13 Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente
impossibile l’installazione di impianti solari oppure esistano condizioni tali
da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia solare, le prescrizioni di
cui al precedente punto 4.12 possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà
essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato
B.
4.14 A partire dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici o
privati e in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti
termici, è obbligatoria la predisposizione delle opere e degli impianti,
necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di
presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in
presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti
pianificatori.
5. Metodologia di calcolo
5.1 Le verifiche di cui al
precedente punto 4 devono essere eseguite utilizzando la metodologia di calcolo
definita all’Allegato E.
Si procede analogamente per il
calcolo degli indicatori di prestazione energetica riportati nell’attestato di
certificazione energetica di cui all’Allegato C.
5.2 In ragione dell’evoluzione
del quadro normativo nazionale e comunitario, in funzione delle definizione di
nuove procedure aggiuntive per il calcolo delle prestazioni energetiche degli
edifici, Regione Lombardia, con provvedimento della Giunta, si riserva la
possibilità di modificare e integrare la procedura di calcolo di cui
all’Allegato E.
6. Certificazione energetica
degli edifici
6.1 Gli edifici per i quali, a
decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la denuncia di inizio
attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per
interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono
più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di
riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori,
dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito
dall’Allegato C. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario
o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre
che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio
risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato
di certificazione energetica:
a) limitatamente alla nuova
porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa
dedicati;
b) all’intero edificio (esistente
più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico
dell’edificio esistente.
6.2 Gli edifici esistenti che non
rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto 6.1, sono
soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente
gradualità temporale:
a) a decorrere dal l° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile. Qualora l’intero edificio
oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da
impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica
di ciascuna unità;
b) a decorrere dal l° settembre 2007 ed entro il l°
luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
c) a decorrere dal l° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere
agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi
fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli
utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità
immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i
diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già
formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione
competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da
parte medesima;
d) a decorrere dal 1° gennaio
2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad
edifici pubblici o privati;
e) a decorrere dal 1° luglio
2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità
immobiliari;
f) a decorrere dal 1° luglio
2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità
immobiliare.
6.3 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di
interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione
energetica deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, all’atto
di trasferimento a titolo oneroso.
6.4 Nel caso di locazione di interi
immobili o singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione
energetica, l’attestato stesso deve essere consegnato dal proprietario al
conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso. A
partire dal l° luglio 2010, nel caso di locazione di
interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione
energetica deve essere obbligatoriamente consegnato dal proprietario al
conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso.
7. Attestato di certificazione
energetica
7.1 L’attestato di certificazione
energetica è compilato e sottoscritto dal Soggetto certificatore di cui al
successivo punto 13, secondo le modalità definite nell’Allegato C.
7.2 Gli usi di energia riportati
sull’attestato di certificazione energetica riguardano il riscaldamento, la
produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari, la climatizzazione estiva e
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire
un’indicazione circa l’impatto dell’edifico sull’ambiente, nell’attestato deve
essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate
dagli usi energetici dell’edificio.
7.3 L’attestato di certificazione
energetica ha una validità massima di 10 armi a partire dal suo rilascio ed è
aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica
dell’edificio o dell’impianto.
7.4 Negli edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi
di cui all’articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle
Attività Produttive il 20 luglio 2004, l’attestato di certificazione energetica
deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo
facilmente visibile al pubblico.
8. Targa energetica
8.1 La targa energetica,
rilasciata dal Comune di competenza, deve essere riprodotta in conformità al
modello riportato all’Allegato D.
8.2 Il Comune di competenza
rilascia la targa energetica solamente nei casi in cui l’attestato di
certificazione energetica sia riferito all’intero edificio.
8.3 La targa deve
obbligatoriamente essere esposta in un luogo che garantisca la sua massima
visibilità e riconoscibilità.
8.4 Qualora venga aggiornato
l’attestato di certificazione energetica, è fatto obbligo di provvedere
all’aggiornamento della targa energetica dell’edificio.
9. Procedura per la certificazione energetica degli
edifici per i quali è richiesto il titolo abilitativo
9.1 Ai fini della compilazione della relazione tecnica
di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 28, attestante la rispondenza
alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli
edifici, il progettista provvede ad effettuare i calcoli necessari per le
verifiche di cui al precedente punto 4, per mezzo della procedura di calcolo
definita all’Allegato E. Lo schema e la modalità di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di cui sopra sono riportati nell’Allegato
B.
9.2 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo
deposita presso il Comune, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o
alla denuncia di inizio attività, la relazione di cui al precedente punto 9.1,
in forma cartacea e in forma digitale.
9.3 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo,
prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di
rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto certificatore
l’incarico di compilare l’attestato di certificazione energetica.
9.4 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo,
nel caso di varianti al titolo abilitativo che alterino le prestazioni
energetiche dell’edificio, deposita presso il Comune, in forma cartacea e in
forma digitale, unitamente alla denuncia di inizio attività, la relazione di
cui al precedente punto 9.1., aggiornata secondo le varianti introdotte.
9.5 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo
deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori,
l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate
rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e l’attestato di
certificazione energetica redatto dal Soggetto certificatore, corredato da
un’autodichiarazione in cui lo stesso certificatore, ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 445/2000, dichiari di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
incompatibilità di cui al punto 13.7. In assenza della predetta documentazione,
la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.
9.6 Il Comune, a seguito del deposito dell’attestato
di certificazione energetica dell’edificio e contestualmente al rilascio del
certificato di agibilità o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva
di cui all’art. 5 della l.r. 1/2007, provvede a consegnare al proprietario
dell’edificio o a chi ne ha titolo una copia dell’attestato di certificazione
energetica dell’edificio appositamente vidimato e, qualora sia prevista, la
targa energetica.
9.7 Il Comune provvede ad inviare all’Organismo
regionale di accreditamento, in forma digitale, una copia dell’attestato di
certificazione energetica.
9.8 Il rilascio da parte del Comune del certificato e
della rispettiva targa energetica è subordinato al rimborso delle spese di
gestione delle attività connesse al sistema di certificazione, comprensive
della quota di competenza dell’Organismo regionale di Accreditamento, fissata
in € 5,00 per l’attestato di certificazione energetica e in € 10,00 per la
targa energetica.
9.9 Il Comune, con cadenza trimestrale, provvederà a
versare all’Organismo regionale di accreditamento le quote di cui al precedente
punto 9.8.
10. Procedura per la certificazione energetica degli
edifici esistenti
10.1 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo
deposita, in forma cartacea e in forma digitale, presso il Comune, l’attestato
di certificazione energetica redatto dal Soggetto certificatore. Il Comune
rilascia al proprietario dell’edificio o a chi ne ha titolo una copia
dell’attestato di certificazione energetica opportunamente vidimato,
provvedendo, qualora sia prevista, a consegnare la corrispondente targa
energetica.
10.2 Il Comune provvede ad inviare all’Organismo
regionale di accreditamento, in forma digitale, una copia dell’attestato di
certificazione energetica.
10.3 Il rilascio, da parte del Comune, dell’attestato
di certificazione energetica e della eventuale rispettiva targa energetica è
subordinato a quanto previsto al precedente punto 9.8.
10.4 Il Comune, con cadenza trimestrale, provvederà a
versare all’Organismo regionale di accreditamento le quote di cui al precedente
punto 9.8.
11. Accertamenti e ispezioni per la certificazione
energetica degli edifici
11.1 L’Organismo regionale di accreditamento provvede
a verificare, a campione, la conformità dei lavori rispetto a quanto dichiarato
nella relazione di cui punto 9.1, anche mediante ispezioni in corso d’opera. A
tale scopo, l’Organismo regionale di accreditamento, potrà chiedere al Comune
la relazione citata, nonché i documenti progettuali ritenuti necessari.
L’Organismo regionale di accreditamento, provvede altresì a verificare la
correttezza dei valori di prestazione energetica dichiarati dal Soggetto
certificatore entro 5 anni dal deposito della dichiarazione di ultimazione
lavori di cui al precedente punto 9.5.
11.2 L’Organismo regionale di accreditamento, anche
avvalendosi di esperti qualificati o di organismi esterni, effettua le
operazioni di verifica di conformità dei risultati riportati sull’attestato di
certificazioni energetica, anche su richiesta del Comune, del proprietario,
dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti,
qualora avvengano su richiesta, è a carico dei richiedenti.
12. Classificazione energetica degli edifici
12.1 La prestazione energetica del sistema
edificio-impianto è definita dal valore del fabbisogno di energia primaria per
la climatizzazione invernale, EPH, espresso:
a) in chilowattora per metro quadrato di superficie
utile dell’edificio per anno [kWh/m2 anno], per gli edifici appartenenti alla
classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
b) in chilowattora per metro cubo di volume lordo,
delle parti di edificio riscaldate, per anno [kWh/m3 anno], per tutti gli altri
edifici.
12.2 Il territorio regionale è suddiviso in tre zone
climatiche in funzione dei gradi giorno:
• zona F: Comuni che presentano un numero di gradi
giorno maggiore di 2101 e non superiore a 3000;
• zona Fl: Comuni che
presentano un numero di gradi giorno
maggiore di 300l e non superiore a 3900;
• zona F2: Comuni che presentano un numero di gradi
giorno maggiore di 390l e non superiore a 4800.
Ai soli fini della classificazione energetica, il
Comune di Limone sul Garda è collocato in zona climatica E.
12.3 In funzione della zona climatica di appartenenza
della località in cui ha sede l’edificio, di cui al punto 12.1 e in relazione
alla sua destinazione d’uso, vengono definiti i parametri numerici associati a
ciascuna delle otto classi di consumo, dalla A+ alla
G, secondo quanto indicato alle Tabelle A.4 e A.5 di cui all’Allegato A.
12.4 La classe energetica a cui l’edificio appartiene
è determinata confrontando il valore del fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale dell’edificio, EPH, calcolato secondo la procedura di
calcolo di cui all’Allegato D, con i parametri numerici associati a ogni
classe, definiti secondo quanto previsto al punto 12.3.
13. Soggetto certificatore
13.1 Presso l’Organismo regionale di accreditamento, è
istituito l’elenco dei Soggetti certificatori abilitati alla certificazione
energetica degli edifici.
13.2 Possono essere accreditati come Soggetti
certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:
a) uno dei seguenti titoli di studio:
• diploma di laurea specialistica in ingegneria o
architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
al relativo Ordine professionale;
• diploma di laurea in ingegneria o architettura,
nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo
Ordine professionale;
• diploma di laurea specialistica in Scienze
Ambientali ed iscrizione alla relativa Associazione professionale;
• diploma di laurea specialistica in Chimica ed
iscrizione al relativo Ordine professionale;
• diploma di geometra o perito
industriale, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
al relativo Collegio professionale;
b) un’adeguata competenza
comprovata da:
• esperienza almeno triennale,
acquisita prima della data di pubblicazione sul B.U.R.L.
del presente provvedimento ed attestata da una dichiarazione del rispettivo
Ordine, Collegio professionale o Associazione, in almeno due delle seguenti
attività:
• progettazione dell’isolamento
termico degli edifici;
• progettazione di impianti di
climatizzazione invernale ed estiva;
• gestione energetica di edifici
ed impianti;
• certificazioni e diagnosi
energetiche;
• oppure frequenza di specifici
corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati dalla Regione Lombardia
in base alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i.,
con superamento di un esame finale. La Commissione giudicatrice, istituita per
tale esame, dovrà essere presieduta da un docente universitario esperto in
materia, che non abbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione
del corso medesimo.
13.3 I requisiti di cui al precedente punto 13.2,
lettera b) non sono necessari nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia
frequentato con profitto, in data antecedente alla pubblicazione del presente
provvedimento, un corso di formazione la cui validità dovrà essere riconosciuta
con provvedimento regionale.
13.4 Sono altresì accreditati come Soggetti
certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al punto 13.2,
lettera a), sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o
Province Autonome, previa verifica da parte dell’Organismo regionale di
accreditamento.
13.5 Sono altresì accreditati come Soggetti
certificatori coloro che sono riconosciuti come certificatori energetici da
altri Paesi appartenenti alla Unione europea, previa verifica da parte
dell’Organismo regionale di accreditamento.
13.6 L’Organismo regionale di
accreditamento verifica il soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti
precedenti, provvede ad accreditare il Soggetto certificatore e ad iscriverlo
nell’apposito elenco regionale.
13.7 Il Soggetto certificatore non
può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o
comunque in qualità di dipendente o collaboratore di un’azienda terza, in una
delle seguenti attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto
tecnico in esso presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto
tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per
l’edificio;
e) attività di gestione e/o manutenzione di qualsiasi
impianto presente nell’edificio.
13.8 Fino al l° luglio 2010,
possono svolgere l’attività di certificazione energetica i dipendenti di Enti o
Società pubbliche, in possesso del requisito di cui al precedente punto 13.2,
lettera a), limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni di
appartenenza. Nel caso in cui un ente o società pubblica non abbia nel proprio
organico del personale con le caratteristiche di cui sopra, potrà avvalersi di
un Certificatore dipendente da un altro ente o società pubblica.
14. Organismo regionale di
accreditamento regionale
14.1 Le funzioni di Organismo
regionale di accreditamento sono svolte da Punti Energia scarl e includono le
seguenti attività:
a) accreditamento dei Soggetti
certificatori;
b) creazione e gestione del
catasto energetico degli edifici;
c) controllo sui certificati
energetici e sull’operato dei Soggetti certificatori, da eseguire a campione o
su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;
d) elaborazione di linee guida
per l’organizzazione dei corsi di formazione e del relativo esame, di cui al
punto 13.2, lettera b) e relativi controlli;
e) verifica dei corsi sostenuti e
accreditamento dei Soggetti che hanno superato con profitto i corsi di cui al
punto 13.2, lettera b), 2 o punto;
f) aggiornamento della procedura
di calcolo per la determinazione dei requisiti di prestazione energetica degli
edifici, e della modulistica da utilizzare nell’ambito delle procedure di
certificazione;
g) aggiornamento della procedura
operativa per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica e della
targa energetica;
h) monitoraggio sull’impatto del
presente provvedimento sugli utenti finali, in termini di adempimenti
burocratici, oneri posti a loro carico, benefici ottenuti;
i) monitoraggio sull’impatto del
presente provvedimento sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di
costruzione, di materiali e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione
e di installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione.
14.2 In relazione alle funzioni
di cui al precedente punto 14.1, l’approvazione dei provvedimenti di
regolazione e di indirizzo resta di competenza della Giunta regionale.
15. Catasto regionale delle
certificazioni energetiche degli edifici
15.1 L’Organismo regionale di
accreditamento, sulla base dei dati acquisiti mediante la certificazione
energetica, provvede alla realizzazione e alla gestione di un programma
informatico per la costituzione di un catasto delle certificazioni energetiche
degli edifici.
15.2 Le informazioni contenute
nel catasto saranno rese disponibili a tutti gli Enti pubblici che ne faranno
richiesta alla struttura regionale competente.