APPALTI PUBBLICI - LA STAZIONE APPALTANTE DEVE VERIFICARE LA REGOLARITA’ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DELL’IMPRESA PRIMA DI EFFETTUARE PAGAMENTI
La sospensione dei pagamenti di importo
superiore a 10.000 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in presenza
di inadempimento del beneficiario, derivante dalla notifica di cartelle di
pagamento di importi almeno pari a 10.000 euro, é immediatamente applicabile
anche in assenza del Regolamento attuativo in corso di emanazione. Questo
quanto precisato con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 6 agosto 2007 n. 28, pubblicata nella G.U., Serie Generale, del 17 agosto
2007 n. 190.
In particolare, vengono in ogni
caso garantite:
- la tempestività nei tempi di
verifica della morosità del destinatario del pagamento;
- l’eventuale sospensione del
pagamento nei limiti dell’importo della cartella esattoriale, a condizione che
venga presentata un’autocertificazione sulla presenza o meno di cartelle
esattoriali non pagate.
Come noto, nell’ambito delle
disposizioni in materia di riscossione, l’art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre
2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n.
286, introduce l’art. 48-bis al D.P.R. 602/1973, che disciplina la riscossione
ai fini delle imposte sui redditi.
La nuova disposizione prevede che
le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica,
prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
10.000 euro, hanno l’obbligo di verificare se il beneficiario sia moroso
rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, l’ente erogante non procede al pagamento e,
contestualmente, segnala al competente agente della riscossione tale
circostanza, ai fini dell’avvio dell’attività di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.
Per le modalità di attuazione di
tale misura, é in corso di emanazione un Regolamento del Ministro dell’Economia
e delle Finanze. A tal proposito, la C.M. 6 agosto 2007 n. 28 citata precisa,
con affermazione che suscita perplessità sotto il profilo normativo, che non vi
sono dubbi circa l’immediata applicabilità delle disposizioni di cui all’art.
48-bis del D.P.R. 602/1973, che sono, pertanto, già pienamente efficaci.
In tal ambito, é stato infatti
precisato che il Regolamento in corso di emanazione non incide sulla vigenza
della disposizione normativa, ma é volto a disciplinare le modalità attuative
della stessa. L’operatività del Regolamento é stata specificata dalla Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo per la Basilicata, nella Deliberazione n.
10/2007 del 14 maggio 2007, nella quale é stato affermato che lo stesso dovrà
specificare “le modalità di attuazione del precetto, ma non potrà mai incidere
sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto, in presenza di una
fattispecie già sufficientemente delineata”.
A tal fine, prima di procedere ai
pagamenti, anche per gli stati di avanzamento lavori e per la rata di saldo, le
Amministrazioni interessate dovranno effettuare i seguenti controlli
alternativi:
- verifica dell’eventuale morosità
del beneficiario del pagamento tramite l’agente di riscossione Equitalia S.p.a., utilizzando, a tal fine, preferibilmente,
le più economiche e veloci procedure telematiche (ad. es. posta elettronica),
oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione (servizio postale, telefax,
ecc...);
- acquisizione di una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
resa dal beneficiario, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale
risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento, oppure lo stato e l’ammontare delle somme
eventualmente dovute (Cfr. fac-simile
“Allegato A” alla Circolare medesima). Tale dichiarazione deve essere
acquisita non oltre 20 giorni prima della data di emissione del mandato di
pagamento da parte dell’Amministrazione competente. Tuttavia, nell’ipotesi in
cui tale mandato venga disposto oltre il ventesimo giorno dalla data in cui é
stata sottoscritta la dichiarazione, la stessa dovrà essere opportunamente
aggiornata, allo scopo di verificare l’esistenza di sopravvenute inadempienze o
del pagamento di cartelle esattoriali notificate in precedenza.
Tra l’altro la C.M. 28/2007
precisa che la presenza eventuale di debiti di un importo almeno pari a 10.000
euro, qualora fosse certificata, produrrà la sospensione del pagamento delle
somme dovute solo nei limiti dell’ammontare del debito rilevato.
Si sottolinea, peraltro, il fatto
che gli adempimenti previsti dalla normativa in commento non interrompono né
modificano i tempi previsti dal capitolato generale entro i quali i pagamenti
devono essere effettuati (30 giorni dal certificato di pagamento).
Invece, in caso di mancata
presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario (e fino alla data
della presentazione della stessa), il pagamento dell’intera somma verrà
sospeso.
Inoltre, é stato chiarito che, nel
caso in cui il beneficiario del pagamento avesse adempiuto, in tutto o in
parte, il debito risultante da una o più cartelle di pagamento, deve essere
cura dello stesso darne comunicazione all’Amministrazione, al fine di
riattivare la procedura di pagamento a proprio favore.
In conclusione, come é evidente,
anche se viene riconosciuta l’immediata operatività della disposizione, pur in
assenza del Regolamento attuativo, la C.M. 28/2007 richiama l’attenzione degli
Uffici pagatori in modo da evitare un’applicazione rigida e severa della
disposizione che potrebbe provocare rallentamenti nei flussi finanziari in capo
alle imprese appaltatrici.
In tal ambito, si invitano le
imprese associate a presentare le autocertificazioni in ordine alle pendenze
esattoriali (secondo lo schema allegato alla Circolare ministeriale), onde
evitare il totale blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali.
Si pubblica di seguito il testo
della Circolare Ministeriale in parola e, in allegato, la dichiarazione di cui
all’Allegato A alla circolare.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE - CIRCOLARE 6 Agosto 2007, n. 28
Articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui
pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche
amministrazioni - Prime modalità applicative.
- Agli Uffici centrali del
bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato All’Ufficio centrale di
ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
- Alle Ragionerie provinciali
dello Stato
- Ai Revisori dei conti in
rappresentanza del Ministro dell’economia e delle finanze presso gli Enti ed
organismi pubblici
e per conoscenza:
- Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Segretariato generale
Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto
- All’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato
- Al Consiglio di Stato
- Alla Corte dei conti
- All’Avvocatura generale dello
Stato
Premessa
L’art. 2, comma 9, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto l’art. 48-bis al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il citato art. 48-bis, comma 1,
dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento
di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica,
se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento,
segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per
territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.
Il comma 2 del medesimo art.
48-bis prevede che le modalità di attuazione delle suddette disposizioni sono
adottate con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Ciò premesso, nel far presente che
a tutt’oggi detto regolamento non é stato ancora emanato, va tuttavia
sottolineato che non sussistono dubbi circa l’immediata applicabilità delle
disposizioni in esame; pertanto, il precetto contenuto al comma 1, dell’art.
48-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non può
risultare condizionato dall’emanazione del menzionato regolamento, il quale, a
ben vedere, assolve al limitato compito di meglio tracciare le procedure
operative per rendere più efficace il dettato legislativo, di per sé già
attuabile e cogente.
Sulla questione, infatti, é stato
puntualmente osservato che quest’ultimo provvedimento di attuazione “non incide
sull’an dell’applicazione, ma é deputato solo a
specificare il quomodo (le modalità di attuazione) ..
L’emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti,
potrà e dovrà specificare le modalità di attuazione del precetto, ma giammai
potrà incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto in presenza di
una fattispecie già sufficientemente delineata” (Corte dei conti, Sezione
regionale di controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 10/2007 del 14
maggio 2007).
Ciò posto, nelle more
dell’emanazione del suddetto regolamento, appare utile fornire a codesti Uffici
e Ragionerie (di seguito uffici riscontranti), appartenenti al sistema delle
ragionerie del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ed ai
revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle
finanze presso gli enti ed organismi pubblici, alcune linee guida da seguire
nelle operazioni di riscontro circa la corretta ed uniforme applicazione delle
disposizioni contenute nel più volte menzionato art. 48-bis.
Tali linee guida possono essere
utilizzate anche dagli organi di controllo delle società a prevalente
partecipazione pubblica, rientranti espressamente nell’ambito di applicazione
della citata disposizione legislativa.
Va da sé e a fortiori che dette
linee guida assumono valore precettivo, qualora la veste di soggetto pagatore
sia assunta dallo stesso ufficio riscontrante.
Modalità di controllo
Gli uffici riscontranti ed i
revisori, nell’ambito dell’espletamento dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile di propria competenza, avranno cura di appurare che
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel caso di pagamenti superiori alla soglia di
diecimila euro, abbiano provveduto ad esperire le opportune e preliminari
verifiche presso Equitalia S.p.A. nella sua qualità
di agente della riscossione, giusta previsione dell’art. 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Tale verifica da parte delle
amministrazioni potrà essere effettuata utilizzando, oltre ai tradizionali
strumenti di comunicazione (servizio postale, telefax, eccetera),
preferibilmente le più economiche e veloci procedure telematiche (posta
elettronica).
In alternativa alle esposte
modalità di verifica, si può ritenere sufficiente l’acquisizione, da parte
dell’Amministrazione che dispone il pagamento, di una dichiarazione, da
accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti
l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente
dovute.
La predetta dichiarazione, da
rendere ai sensi dell’art. 47 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potrà
essere formulata secondo il fac-simile unito alla presente circolare (allegato
A). In particolare, la dichiarazione dovrà contenere il richiamo alle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato decreto n. 445 del 2000 per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché l’informativa di cui
all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La dichiarazione, al fine di
soddisfare l’obiettivo perseguito dall’art. 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, dovrà essere acquisita dalla competente
Amministrazione, ovviamente prima dell’emissione del mandato di pagamento, in
un arco temporale ragionevole. A titolo orientativo si può ritenere che tale
dichiarazione non debba riferirsi ad un periodo antecedente venti giorni
l’emissione del mandato.
Nel caso in cui il mandato venga
emesso al di fuori del periodo individuato (quindi, indicativamente, oltre il
ventesimo giorno dalla data in cui é stata sottoscritta la dichiarazione), al
fine di accertare l’eventuale esistenza di inadempienze sopravvenute a carico
del beneficiario, la dichiarazione resa dovrà essere opportunamente aggiornata.
É appena il caso di soggiungere
che le singole amministrazioni, anche per scongiurare l’insorgenza di possibili
ipotesi di responsabilità amministrativa nello svolgimento delle proprie
attività istituzionali, assolveranno all’obbligo di provvedere al controllo
delle dichiarazioni ricevute in ossequio alle prescrizioni contenute nell’art.
71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
L’eventuale presenza di debiti in
misura pari almeno all’importo di diecimila euro produrrà la sospensione del
pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza
dell’ammontare del debito rilevato, mentre nel caso di mancata presentazione
della dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione della
stessa, verrà sospeso il pagamento per l’intero importo.
Inoltre, nelle suddette ipotesi di
sospensione del pagamento, come disposto dal comma 1 dell’art. 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sarà cura delle
Amministrazioni obbligate segnalare la circostanza all’agente della riscossione
competente per territorio, al fine di consentire l’esercizio dell’attività di
riscossione delle somme iscritte a ruolo, secondo la specifica procedura
prevista all’art. 72-bis del medesimo decreto.
In caso di intervenuto
assolvimento, da parte del beneficiario, del debito derivante dalla notifica di
una o più cartelle di pagamento, ovvero di quota-parte di questo, sarà il
beneficiario stesso a darne comunicazione alla competente Amministrazione al
fine di consentire la riattivazione della procedura di pagamento a proprio
favore.
Allo scopo di garantire una piena
efficacia della nuova disciplina, si ravvisa, inoltre, l’opportunità di
vigilare affinché non vengano posti in essere artificiosi frazionamenti di un
unico pagamento tali da eludere i descritti obblighi di verifica.
Fattispecie escluse
L’art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 mostra, ad una prima lettura, una
portata amplissima, tale da ricomprendere, potenzialmente, qualsiasi pagamento
posto a carico delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, a ben vedere, si
reputa che l’esistenza di situazioni particolari nonché esigenze di semplificazione
amministrativa possano, invero, portare a circoscriverne l’ambito operativo,
escludendo l’obbligo di procedere alla richiesta verifica nel caso di pagamenti
derivanti da taluni rapporti giuridici per i quali é ravvisabile una
particolare tutela, ovvero uno speciale regime.
Il riferimento é, anzi tutto, alle
somme erogate a
titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni
di lavoro dipendente o assimilate. Tali erogazioni, peraltro, si configurano
perlopiù quali spese fisse ed obbligatorie per cui appaiono inderogabili e
indilazionabili.
Il legislatore, inoltre, ha più
volte mostrato una particolare attenzione alla tutela del diritto del
lavoratore alla corresponsione di tali somme (ad esempio: l’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, prevede, con le eccezioni
di cui all’art. 2 dello stesso decreto, la insequestrabilità, impignorabilità e
incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dovuti ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni; la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha
abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale o
provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione delle pensioni a
carico dello Stato).
Inoltre, si ritiene non rientrino
nel campo di applicazione della norma in esame i pagamenti disposti in virtù di
pronunce giurisdizionali esecutive.
Ferma restando la facoltà di
proporre opposizione all’esecuzione, é da considerare che, bloccando il
pagamento dovuto, si verrebbe, di fatto, a sospendere l’esecuzione di un ordine
dell’autorità giudiziaria sulla base di accertamenti strumentali ad un
procedimento amministrativo.
Nelle suddette fattispecie, il
mandato di pagamento dovrà essere corredato di idonea motivazione, esposta anche
con un semplice rinvio per relationem a
documentazione già in possesso dell’Amministrazione ordinante il pagamento,
circa la sussistenza delle cennate ipotesi di
esclusione.
In proposito é d’obbligo
sottolineare, che le istruzioni diramate con la presente circolare troveranno
una più esaustiva e organica disciplina nell’emanando regolamento di
attuazione, il quale potrebbe anche discostarsi dalle indicate ipotesi di
esclusione.
Trattamento delle irregolarità
Per il trattamento di eventuali
irregolarità rilevate in ordine all’osservanza delle prescrizioni contenute nel
citato art. 48-bis, si ritiene che, in prima istanza, vadano promosse tutte
quelle iniziative volte ad acclarare l’esistenza o
meno di un’effettiva ipotesi di danno erariale.
In particolare, dovranno essere
richiesti opportuni chiarimenti all’Amministrazione che ha ordinato e, si
presume, già effettuato il pagamento. Nello specifico, occorrerà procedere
all’effettuazione di una verifica “ora per allora” circa la presenza di
inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo di
diecimila euro e, in caso affermativo, sarà indispensabile effettuare
l’ulteriore riscontro in merito all’esistenza di un eventuale adempimento
successivo dell’obbligo di versamento da parte del beneficiario.
Invece, nell’ipotesi di accertato
inadempimento si é dell’avviso che, al di là delle azioni intraprese
dall’agente della riscossione, anche l’Amministrazione che ha disposto il
pagamento debba provvedere a diffidare il beneficiario affinché soddisfi la
pretesa creditoria esposta nelle cartelle di pagamento notificategli e scadute.
Infine, in caso di perdurante
inadempienza all’obbligo di pagamento richiesto dall’agente della riscossione,
gli uffici riscontranti e i revisori dei conti - nel rispetto dei termini di
prescrizione indicati dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e delle precisazioni contenute nella circolare n. 44/2006
- provvederanno a trasmettere apposita segnalazione alla competente Procura
regionale della magistratura contabile, in conformità delle direttive contenute
nell’Indirizzo di coordinamento del 28 febbraio 1998, n. 16, del Procuratore
generale della Corte dei conti.
Ad ogni buon conto, non sembra
superfluo sottolineare la circostanza che le presenti istruzioni rappresentano
soltanto prime modalità attuative della disposizione contenuta nell’art. 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Dette istruzioni, quindi, vengono
diramate nelle more dell’adozione del previsto regolamento ministeriale, nella
consapevolezza che il medesimo regolamento potrebbe contenere anche statuizioni
in parte difformi.
Roma, 6 agosto 2007