APPALTI PUBBLICI - L’ENTE APPALTANTE NON HA
IL COMPITO DI VALUTARE I MOTIVI DELL’IRREGOLARITA’
CONTRIBUTIVA ATTESTATA DAL DURC
(Consiglio di Stato, Sezione V del 1/8/2007
n. 4273)
L’amministrazione che, dopo l’aggiudicazione
provvisoria, acquisisce una certificazione dalla quale risulta la mancanza
della regolarità contributiva non può che prenderne atto ed adottare i
conseguenti provvedimenti a carico dell’aggiudicatario provvisorio. Se
l’interessato ha obiezioni da fare circa la certificazione in questione si deve
rivolgere a chi la stessa aveva rilasciato ed ottenere le eventuali rettifiche.
Infatti la specifica normativa in materia di
DURC ha superato la precedente generica disciplina con riguardo agli obblighi
previdenziali. La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve
dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun
modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi
certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è
affidato a altre amministrazioni ).
Al riguardo va evidenziato che il concetto di
regolarità contributiva non può comunque coincidere con il requisito previsto
dall’art.75, comma 1 lett. e) del D.P.R. n.554/1999 Quest’ultimo requisito fa
invero riferimento solo a gravi infrazioni debitamente accertate risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici, sicchè vengono in
considerazione solo infrazioni che hanno dato luogo a contenzioso e che siano
state portate a conoscenza dell’Osservatorio.
E’ evidente che la regolarità contributiva,
come è reso palese dalle stesse parole impiegate, è invece un concetto ben più
ampio, che comporta l’assenza di qualsiasi inadempienza agli obblighi
previdenziali, iniziando dal mancato tempestivo pagamento delle somme dovute a
seguito di dichiarazioni e denunce da parte del medesimo soggetto interessato.
Pertanto non si riferisce solo a quelle evenienze in cui, soprattutto a seguito
di accertamenti o rettifiche da parte degli enti previdenziali, possano sorgere
contenziosi di non agevole e pronta definizione ovvero alle altrettanto non
frequenti ipotesi in cui si tratta di verificare le condizioni per un condono o
per una rateizzazione. Il legislatore vuole invero escludere dalla
contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette
(regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali , anche, e forse
soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi
rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per non effettuare o comunque
per ritardare il pagamento. Si può anzi affermare che quest’ultime ipotesi
siano anch’esse gravi (indipendentemente dall’importo del contributo dovuto ),
proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi
previdenziali, ritenuti probabilmente meno importanti rispetto ad altri
obblighi. Anche l’art 38 codice contratti ha previsto al comma 3 che “ resta
fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di
regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del decreto-legge, convertito
dalla legge 22 novembre 2002 n. 266, e di cui all’articolo 3, comma 8 del
decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni ed
integrazioni. “.
Pertanto resta ferma la competenza degli enti
previdenziali a certificare la regolarità contributiva, con conseguente esonero
della stazione appaltante dall’ effettuare verifiche in proposito. Si pone in
effetti solo il problema di raccordare l’esplicita previsione del codice dei
contratti pubblici in tema di esclusione dalle gare e dalla contrattazione con
le norme concernente il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva, raccordo che probabilmente può essere trovato nell’interpretazione
della previsione del codice in conformità dei sopra evidenziati principi che
debbono essere rispettati nel rilascio del menzionato documento.