QUALIFICAZIONE
LAVORI PUBBLICI - L’ATTESTATO SOA RILASCIATO SULLA BASE DI DOCUMENTI FALSI,
ANCHE SE NON PRODOTTI DALL’IMPRESA, DEVE ESSERE ANNULLATO
(T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II°
del 18 aprile 2007, n. 3389)
Ciò che rileva, al fine della revoca dell’attestazione
della qualificazione attesta da una SOA, è il fatto oggettivo della falsità dei
documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni
ricerca sulla imputabilità soggettiva del falso. Invero, la attestazione deve
basarsi su documenti autentici, e non può rimanere in vita se basata su atti
falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità.
L’obiettività del fatto rende irrilevante la difesa della ricorrente circa la
sua estraneità alla falsificazione. La ricerca del responsabile ha rilievo in
ambiti diversi (quelli delle responsabilità da sanzionare), ma non nella fase
di controllo e revoca delle attestazioni SOA. Invero in tale fase l’Autorità
non sanziona alcuno, ma semplicemente rimuove un atto che, essendo stato
indebitamente rilasciato, non è più idoneo ad assolvere la sua funzione
certificativa che consente l’accesso al mercato dei lavori pubblici.
Quanto alla percezione della falsità del documento,
che l’impresa assume essere avvenuta successivamente alla sua presentazione
alla SOA, si tratta caso di considerazione irrilevante, anche in considerazione
del fatto che l’impresa che chiede la qualificazione ha senza dubbio l’onere di
verificare diligentemente e preventivamente la correttezza dei dati risultanti
dai certificati che essa stessa produce e la rispondenza dei certificati stessi
ai lavori eseguiti e dunque ben conosciuti.