RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - LIMITI DI SPESA E
MANCATA INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA NELLA FATTURA D’ACCONTO
(Risoluzione
12/7/07, n.167/E)
Sulle
fatture d’acconto relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio
residenziale, agevolati con la detrazione del 36%, non vi è l’obbligo di
indicazione separata del costo della manodopera utilizzata.
Tale
adempimento si rende, invece, necessario per le fatture emesse a saldo.
In caso
di interventi eseguiti nel periodo d’imposta 2007 sia sull’abitazione che sulle
pertinenze, il limite massimo di spesa di 48.000 euro deve essere riferito
complessivamente all’insieme di tali immobili.
Questi
i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali
per le ristrutturazioni edilizie, contenuti nella R.M. 167/E del 12 luglio
2007, in risposta ad una specifica istanza di interpello.
Come
noto, l’art. 1, commi 387-388, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge
Finanziaria 2007) ha prorogato la detrazione IRPEF del 36% delle spese
sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli
interventi di recupero edilizio degli edifici residenziali. In particolare, per
i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2007, il limite massimo di spesa detraibile è
stabilito in misura pari a 48.000 euro per unità immobiliare. È stato altresì
confermato l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera (come
previsto dall’art. 35, comma 19, del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n.248).
Sul
tema, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta ulteriormente
sull’operatività dell’agevolazione, anche alla luce delle modifiche introdotte
dalla legge 296/2006, chiarendo, in particolare, che:
- la
mancata indicazione del costo della manodopera nella fattura d’acconto non è
causa di decadenza dall’agevolazione.
Resta
fermo che tale adempimento è obbligatorio per la fattura emessa a saldo, nella
quale dovrà farsi riferimento al «costo relativo alla manodopera impiegata per
l’intera esecuzione dei lavori, tenendo conto anche della manodopera prestata
da eventuali subappaltatori»;
- in
caso di interventi effettuati, nel corso del 2007, sull’abitazione e su più
unità pertinenziali, il limite dei 48.000 euro deve essere unitariamente
considerato, non rilevando la circostanza che si tratta di unità immobiliari
diverse.
In tal
ambito, si ricorda che l’art. 35, comma 35-quater, del D.L. 223/2006, per gli
interventi effettuati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, ha riferito il limite
di 48.000 euro ad ogni singola “unità abitativa” (e non più a ciascun
comproprietario per ciascun singolo immobile, come previsto fino al 30
settembre 2006).
Successivamente,
l’art.1, comma 387, della legge 296/2006, per gli interventi effettuati dal 1°
gennaio 2007, ha modificato ulteriormente tale condizione, riferendo il limite
massimo di spesa “all’unità immobiliare”.
In
relazione agli interventi effettuati dopo il 1° ottobre 2006, nella
R.M.124/E/2007, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il limite di 48.000
euro dovesse essere riferito «all’unità abitativa ed alle pertinenze
unitariamente considerate».
Nella
R.M. 167/E/2007, con riferimento agli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2007,
l’Amministrazione finanziaria, confermando tale orientamento, non sembra tener
conto della modifica intervenuta con la legge Finanziaria 2007.
Tale
interpretazione della norma suscita perplessità, ponendo ulteriori limiti alla
fruibilità dell’agevolazione, che rischiano di disincentivare la realizzazione
di interventi incisivi di recupero del patrimonio edilizio abitativo.
- se
l’edificio è composto da una sola abitazione e relative pertinenze, non sono
individuabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni”.
Infatti,
il concetto di “parti comuni” dell’edificio, pur non richiedendo l’esistenza di
una pluralità di proprietari, «presuppone la presenza di più unità immobiliari
funzionalmente autonome».
Ne
deriva che, per lavori sull’abitazione e sulle pertinenze, relativi all’intero
fabbricato, si rende inapplicabile un autonomo limite di spesa per le opere
riferibili alle “parti comuni”;
- in
caso di spese sostenute, per il medesimo intervento, da più soggetti, l’Amministrazione
finanziaria ribadisce che è sufficiente che uno solo di essi provveda alla
trasmissione della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara.
Gli
altri contribuenti interessati devono unicamente indicare in dichiarazione il
codice fiscale del soggetto che ha provveduto alla trasmissione del modulo.