REVERSE CHARGE NELL’EDILIZIA - FORNITURA CON POSA IN OPERA - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Risoluzione 13/7/07, n.172/E)
Ai fini dell’applicazione del “reverse charge” in
edilizia (art.17, comma 6 del D.P.R. 633/1972), per qualificare il rapporto
giuridico come contratto d’appalto, prestazione d’opera o fornitura con posa in
opera è necessario attribuire rilevanza non già al nomen iuris attribuito dalle
parti al contratto, bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune
intenzione delle stesse, tenuto conto del comportamento effettivo assunto
successivamente alla conclusione del contratto.
Allo stesso modo, se il subappaltatore svolge nella
sostanza un’attività rientrante nella sezione F (“costruzioni”) della tabella
ATECOFIN 2004, alle prestazioni da questa rese è comunque applicabile il regime
dell’inversione contabile, a prescindere dal codice attività comunicato dallo
stesso all’Agenzia delle Entrate (fermo restando l’obbligo di comunicare
l’effettiva attività esercitata, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.P.R.
633/1972).
Queste alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle
Entrate nella Risoluzione n.172/E del 13 luglio 2007, che affronta nello
specifico alcuni casi pratici d’applicazione del “reverse charge”, in presenza
di una società che esercita in via prevalente attività di produzione,
commercializzazione e posa in opera di prodotti siderurgici con codice 28.11.0
(“Fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture”) ed, inoltre,
realizza opere e lavori stradali nonché relativi alla sicurezza della
viabilità, con codice 45.25.0 (“Altri lavori speciali di costruzione”).
CASO 1:
La società istante (ALFA s.p.a.) stipula un contratto
di fornitura con posa in opera direttamente con il committente (BETA s.p.a.) e
conferisce successivamente l’incarico di posa in opera ad altra impresa
(IMPRESA Y), qualificando il contratto quale subappalto:
In tale ipotesi, l’attività di posa in opera
(esercitata dall’IMPRESA Y) non è soggetta a “reverse charge” poiché resa nei
confronti di un fornitore di beni (ALFA s.p.a) e non
di un’impresa che si pone quale appaltatrice (o subappaltatrice) di lavori
edili).
CASO 2:
La società istante (ALFA s.p.a.) stipula un contratto
di fornitura con posa in opera con l’appaltatore principale (IMPRESA X) e
conferisce successivamente l’incarico di posa in opera ad altra impresa
(IMPRESA Y), qualificando il contratto quale subappalto:
Come chiarito dalla Circolare n.37/E/2006, la
fornitura di beni con posa in opera è esclusa dall’applicazione del meccanismo
dell’inversione contabile. Pertanto, nel caso specifico, la prestazione resa
dall’impresa ALFA s.p.a. sarà fatturata all’appaltatore (IMPRESA X) secondo le
regole ordinarie dell’IVA. Allo stesso modo, l’attività di posa in opera
(esercitata dall’IMPRESA Y) non è soggetta a “reverse charge” poiché resa nei
confronti di un fornitore di beni (ALFA s.p.a.) e non di un’impresa che si pone
quale subappaltatrice di lavori edili.
CASO 3:
La società istante (ALFA s.p.a.) stipula un contratto
di subappalto con l’appaltatore principale (IMPRESA X) ed affida
successivamente, sulla base di un contratto di subappalto, l’esecuzione dei
lavori ad altra impresa (IMPRESA Y), esercente attività con codice 28.11.0
(“fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture”), non riferibile
alla Sezione F della tabella ATECOFIN:
In tal caso, il meccanismo dell’inversione contabile
trova applicazione sia per le prestazioni effettuate, in subappalto, nei
confronti dell’appaltatore principale (IMPRESA X), sia per quelle rese a favore
dell’impresa subappaltatrice (ALFA s.p.a.), da parte di altro subappaltatore
che, pur svolgendo di fatto un’attività riconducibile al settore delle
costruzioni, opera utilizzando un codice ATECOFIN 2004 non compreso nella
Sezione F.
L’Agenzia, in particolare, ritiene che, «se una
società svolge nella sostanza un’attività rientrante nella predetta sezione F,
alle prestazioni da questa rese sia comunque applicabile il regime
dell’inversione contabile, fermo restando l’obbligo della stessa società di
comunicare, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del D.P.R. 633/1972,
l’effettiva attività esercitata».
Con quest’ultima precisazione, l’Amministrazione sembra
contraddire quanto precedentemente affermato nella Circolare 11/E/2007 dove è
stata esclusa l’applicazione del “reverse charge” ad attività svolta
nell’ambito del settore edile da un soggetto operante con codice attività non
compreso nella Sezione F (nella fattispecie si trattava di installazione di
infissi effettuata da un soggetto che utilizzava il codice 20.30.2, compreso
nella Sezione D).
Come è evidente, è sempre più urgente pervenire ad una
determinazione ufficiale che elimini i dubbi operativi ed i contrastanti
orientamenti emersi in questi primi sette mesi di applicazione dell’inversione
contabile.
CASO 4:
L’Associazione Temporanea di imprese (ALFA s.p.a.
capogruppo) stipula un contratto di fornitura con posa in opera con
l’appaltatore principale (IMPRESA X), le cui prestazioni sono fatturate in
quota parte dalle imprese associate direttamente nei confronti
dell’appaltatore:
Ai sensi dell’art. 37, comma 17, del D.Lgs.
163/2006[1] (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
le associazioni temporanee d’impresa (ATI), in linea di principio, devono
ritenersi, civilisticamente e fiscalmente, soggetti trasparenti, che non danno
vita ad autonomi soggetti giuridici[2].
Ciò implica che le prestazioni rese dalle singole
imprese associate sono da queste fatturate direttamente nei confronti
dell’appaltatore, secondo le disposizioni fiscali per esse previste, anche ai
fini dell’applicazione o meno del regime del “reverse charge”.
Pertanto, nel caso di specie, poiché il rapporto tra appaltatore
e società ALFA s.p.a. (capogruppo dell’ATI) ha natura di contratto di fornitura
con posa in opera, non potrà trovare applicazione il meccanismo del “reverse
charge”, per mancanza del presupposto oggettivo. Troveranno, di conseguenza,
applicazione le ordinarie regole di fatturazione, con applicazione dell’IVA.
CASO 5:
L’Associazione Temporanea di imprese (ALFA s.p.a.
capogruppo) stipula un contratto di subappalto con l’appaltatore principale
(IMPRESA X) e la capogruppo fornisce solo i beni che verranno installati da
altra società (IMPRESA Y) facente parte anch’essa dell’ATI, entrambe
fatturando, in quota parte, direttamente all’appaltatore:
In tal caso, l’Agenzia precisa che i presupposti per
l’applicazione del “reverse charge” ricorrono solamente in relazione alle
prestazioni di posa in opera rese, in subappalto, dall’IMPRESA Y, posto che la
società ALFA s.p.a. pone in essere un’attività di mera fornitura di beni,
esclusa dal regime dell’inversione contabile.
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[1] D.Lgs.
12-4-2006 n. 163
Art. 37- Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di concorrenti.
(omissis)
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei
quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali.
(omissis)
[1] Diversamente, nel caso in cui con la costituzione
dell’ATI, le imprese associate intendano istituire un soggetto giuridico
autonomo (comportandosi, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e
indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso sia nei confronti dei
terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei rapporti giuridici posti in
essere), tale nuovo soggetto assume autonomia gestionale e, conseguentemente
fiscale.
Solo in tale ipotesi valgono le considerazioni di cui
alla Circolare n.19/E del 4 aprile 2007, in ordine all’applicazione
dell’inversione contabile in presenza di consorzi con rilevanza esterna, che
agiscono in nome proprio e per conto delle consorziate, con mandato senza
rappresentanza