REVERSE CHARGE - APPALTO PUBBLICO AFFIDATO AL GENERAL CONTRACTOR
(Risoluzione 5/7/07, n. 155/E)
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il meccanismo
dell’inversione contabile - ex art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 cosi come
modificato dall’art. 1, comma 44, legge Finanziaria 2007 - si applica alle
prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai soggetti terzi affidatari
nell’ambito dei contratti stipulati con l’impresa appaltatrice, in qualità di
contraente generale (general contractor).
Dall’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, recante il
Codice dei contratti pubblici, si desume che il contratto di affidamento a
contraente generale è una tipologia di contratto di appalto pubblico e il
general contractor, all’interno di tale schema contrattuale, assume il ruolo di
appaltatore, con compiti e funzioni peculiari.
Dal contratto di appalto principale che si instaura
tra il soggetto aggiudicatore-committente ed il contraente generale-appaltatore
derivano gli eventuali contratti di subappalto con i quali il contraente
generale affida a terzi l’esecuzione di tutta o parte dell’opera ad esso
affidata dal committente.
Nel caso di specie si ravvisa quella catena di
rapporti giuridici (committente-appaltatore-subappaltatore) presa in
considerazione dalla norma ai fini dell’estensione dell’inversione contabile
alle prestazioni rese nel settore dell’edilizia (Entrate, circolare 29 dicembre
2006, n. 37).
Pertanto i terzi affidatari dei lavori sono tenuti ad
emettere fattura senza addebito d’imposta per le prestazioni rese nei
confronti della società - contraente
generale, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti del D.P.R. n. 633/1972, indicando la norma che prevede l’applicazione
del reverse- charge (art. 17, comma 6).