REVERSE CHARGE - VERIFICA DEL CODICE ATTIVITA’ COMUNICATO DAL SUBAPPALTATORE
(Risoluzione 13/7/07, n. 172/E)
L’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente
l’ambito di applicazione del regime del reverse charge, di cui all’art. 17,
comma 6, lettera a) D.P.R. n. 633/1972, estendendolo ai casi in cui la società
subappaltatrice non abbia comunicato di svolgere un’attività rientrante nella
sezione F della tabella ATECOFIN (2004), pur svolgendo effettivamente
un’attività classificabile in tale sezione.
Nel caso di specie la società istante chiede di sapere
se abbia o meno l’onere di verificare il codice attività del subappaltatore nonché
la correttezza del predetto codice in relazione all’effettiva attività dallo
stesso svolta, in ipotesi che, sulla base di un contratto di subappalto,
l’esecuzione di lavori è stata affida ad una impresa che pure svolgendo
prestazioni classificabili nella lettera F, dispone solo del codice attività
28.11.0.
Nel risolvere la questione, l’Agenzia da rilevanza
all’effettiva attività svolta, indipendentemente dal codice attività utilizzato
e comunicato, pertanto la società istante non è tenuta, ai fini dell’applicazione
del meccanismo dell’inversione contabile, a rilevare la rispondenza del codice attività comunicato
dall’impresa rispetto all’attività in concreto esercitata.
Restano escluse dalle attività di c.d. costruzione
previste nella sezione F alcune attività che, anche se attinenti alla
realizzazione di edifici, non si sostanziano in attività edilizie quali, ad
esempio, la costruzione o installazione di attrezzature industriali.
Associazioni Temporanee di Imprese
Con riferimento invece agli obblighi fiscali in capo
elle associazioni temporanee d’impresa, l’Agenzia chiarisce che l’ATI, in linea
di principio, deve ritenersi, civilisticamente e fiscalmente, soggetto
trasparente, che non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto.
L’elemento decisivo affinché possa determinarsi
un’autonomia soggettiva in capo all’ATI, anche ai fini dell’applicazione o meno
del regime del reverse charge, è il fatto che le imprese raggruppate si
comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno
del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria
autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere.
Nello specifico, quando nell’esecuzione dei lavori
edili interviene un organismo di natura associativa al quale è attribuita una
funzione esterna, le imprese consorziate possano fatturare direttamente
all’appaltatore o subappaltatore con il meccanismo del reverse charge -
solamente nel caso in cui l’ATI assuma soggettività giuridica.