CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI ART. 4 LEGGE 449/97-  PRECISAZIONI MINISTERO DELLE FINANZE

 

Come noto, con l'art 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato introdotto un credito di imposta per le imprese che, nel periodo compreso fra il 1 ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000, assumono dipendenti ad incremento della propria base occupazionale.

Successivamente, con i decreti del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311 e 27 agosto 1998, sono state stabilite le modalità di applicazione di detto beneficio nonché il modello da utilizzare per la relativa richiesta.

La circolare del Ministero delle finanze 18 settembre 1998, n. 219/E ha, da ultimo, fornito i chiarimenti necessari per l'applicazione dell'agevolazione.

Nel riportare di seguito i principi generali di tali precisazioni, si fa presente che alcune di esse, strettamente collegate alle specificità del comparto delle costruzioni, sono state fornite in via ufficiosa e, pertanto, potrebbero necessitare di un ulteriore approfondimento.

 

Principi generali

Imprese ammesse al credito di imposta. Possono fruire del credito di imposta le piccole e medie imprese che hanno sede in qualsiasi regione italiana purché assumano nuovi dipendenti presso loro uffici e stabilimenti o basi fisse ubicati nelle aree comprese nei territori individuati dall'obiettivo 1 del Reg. n. 2052/88/CEE (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) o nella regione Abruzzo e che presentano altresì uno dei seguenti requisiti:

- inserimento nei patti territoriali di cui all'art. 2, legge n. 662/96;

-appartenenza ad aree urbane svantaggiate di comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti;

- appartenenza a comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti dal DPR n. 218/78 e dalla legge n. 219/81;

- appartenenza a comuni montani;

- ubicazione in isole minori.

 

Definizione di piccole e medie imprese. Sono le imprese individuali, le società di persone o di capitali nonché gli enti commerciali aventi i seguenti requisiti previsti dal D.M. 18 settembre 1997:

- numero di dipendenti inferiore a 250;

- fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU (1 ECU = 1950 lire circa);

-presenza del requisito di indipendenza (il capitale o i diritti di voto sono detenuti in quota inferiore al 25% da una o più imprese diverse da quelle piccole e medie).

 

Misura del credito di imposta. Il credito di imposta è pari a lire 10 milioni per il primo dipendente assunto e di lire 8 milioni per ogni dipendente assunto successivamente. La misura base può aumentare per le imprese che aderiscono a programmi ecologici o adempiono alle norme sulla sicurezza sul lavoro e ridursi per le imprese che assumono a tempo determinato con durata non inferiore a 3 anni (50% del credito di imposta) o con contratto a tempo parziale (credito di imposta rapportato alla riduzione di orario).

 

Limite massimo del credito. L'agevolazione compete nel rispetto delle regole Ue relative agli aiuti "de minimis" (comunicazione Commissione CEE 96/C68/06:100.000 ECU su un periodo di 3 anni) e non può eccedere l'importo di lire 60 milioni per ciascuno dei periodi di imposta agevolati e di lire 180 milioni nel triennio.

 

Modalità di utilizzo del credito. Il credito di imposta può essere utilizzato ai fini dei versamenti, in saldo o in acconto, di IRPEF, IRPEG e IVA o in sede di compensazione (Dlgs n. 241/97).

Requisiti dei nuovi assunti e ulteriori con dizioni per l'applicazione del credito. Il be neficio si applica a condizione che i nuovi  assunti siano iscritti nelle liste di colloca mento, di mobilità o siano in cassa integrazione guadagni.

Per le imprese già esistenti al 30 settem bre 1997 l'incremento della base occupa zionale cui si applica l'agevolazione deve  essere calcolato facendo riferimento al numero di dipendenti che al 30 settembre 1997 risultino assunti a tempo pieno e indeterminato.

Le imprese beneficiarie del credito di imposta devono mantenere, nel triennio agevolato (anno di assunzione e i 2 successivi), il livello occupazionale composto dall'incremento che ha diritto al credito di imposta e dal numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato esistente al 30 settembre 1997.

 

Modalità applicative. La domanda per ottenere il credito deve essere compilata utilizzando il modulo approvato dal D.M. 27 agosto 1998 e spedita, entro 30 giorni dall'assunzione, utilizzando l'apposita busta approvata dallo stesso Decreto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Servizio delle Imposte Dirette e delle Imposte Indirette di Pescara, Via Rio Sparto 52/B - 65100 Pescara.

 

Precisazioni ministeriali

Base occupazionale. Ai fini dell'incremento e del decremento della base occupazionale, deve essere fatto riferimento non solo all'unità produttiva agevolata ma al numero complessivo dei dipendenti dell'impresa; ciò comporta che in edilizia devono essere presi in considerazione i lavoratori della sede e di tutti i cantieri esistenti sul territorio nazionale, in riferimento non solo all'incremento ma anche al mantenimento del nuovo livello occupazionale per il triennio.

 

Licenziamenti. Nel caso di licenziamento di uno o più lavoratori, il datore di lavoro non perde il credito d'imposta qualora assuma ad integrazione un numero uguale di dipendenti operanti nelle zone agevolate ed entro il periodo d'imposta in cui si verifica il licenziamento od i licenziamenti.

Qualora il numero non fosse reintegrato, anche se per una sola unità, il credito d'imposta è revocato per tutte le assunzioni agevolate ab origine.

 

Mobilità. Il riferimento al concetto di mobilità contenuto nella circolare del Ministero delle finanze sulla materia, quale non causa in via generale di perdita del credito d'imposta, riguarda senz'altro l'attuazione della procedura di mobilità successiva all'intervento della cassa integrazione guadagni straordinari, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223/91, mentre non è stato chiarito se tale ipotesi ricorra anche nella procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 24 della medesima legge n. 223/91.

 

Durata temporale. Il requisito minimo temporale dei 3 anni per il mantenimento del nuovo livello occupazionale riguarda ogni singola assunzione ad incremento, ferma restando la possibilità di reintegrare la base occupazionale qualora il singolo lavoratore per il quale è percepito il credito di imposta dovesse essere licenziato nel corso del triennio, o comunque la base occupazionale subisse una diminuizione per altre cause nel corso del predetto periodo.

 

Trasferimento. Ai fini del mantenimento del credito d'imposta, il datore di lavoro non può trasferire il lavoratore per il quale percepisce detta agevolazione se non in unità produttive ubicate in zone che rientrano tra quelle agevolate.

Di conseguenza l'impresa che, seppure temporaeamente, operasse in zone non agevolate con detti lavoratori, perderebbe il credito d'imposta.

 

Ambito territoriale. In riferimento alla lett. c) dell'art. 4 comma 2 della legge di cui trattasi, hanno diritto alle agevolazioni tutte le imprese che operano nei Comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale ed ai nuclei industriali, con riferimento pertanto all'intero territorio comunale e non solo alle aree interessate.

 

Passaggio diretto. Ferma restando la condizione che per usufruire del credito d'imposta i nuovi assunti debbono essere disoccupati, cassa integrati o in mobilità, è comunque consentito, senza che ciò comporti la perdita del beneficio fiscale, di effettuare il passaggio diretto di un lavoratore assunto in regime agevolato da una impresa ad una altra, purché l'impresa che riceve il lavoratore lo utilizzi nelle zone per le quali è previsto detto beneficio.