CREDITO
DI IMPOSTA AI SENSI ART. 4 LEGGE 449/97-
PRECISAZIONI MINISTERO DELLE FINANZE
Come
noto, con l'art 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato introdotto un
credito di imposta per le imprese che, nel periodo compreso fra il 1 ottobre
1997 e il 31 dicembre 2000, assumono dipendenti ad incremento della propria
base occupazionale.
Successivamente,
con i decreti del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311 e 27 agosto
1998, sono state stabilite le modalità di applicazione di detto beneficio
nonché il modello da utilizzare per la relativa richiesta.
La
circolare del Ministero delle finanze 18 settembre 1998, n. 219/E ha, da
ultimo, fornito i chiarimenti necessari per l'applicazione dell'agevolazione.
Nel
riportare di seguito i principi generali di tali precisazioni, si fa presente
che alcune di esse, strettamente collegate alle specificità del comparto delle
costruzioni, sono state fornite in via ufficiosa e, pertanto, potrebbero
necessitare di un ulteriore approfondimento.
Principi
generali
Imprese
ammesse al credito di imposta. Possono fruire del credito di imposta le piccole
e medie imprese che hanno sede in qualsiasi regione italiana purché assumano
nuovi dipendenti presso loro uffici e stabilimenti o basi fisse ubicati nelle
aree comprese nei territori individuati dall'obiettivo 1 del Reg. n.
2052/88/CEE (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia) o nella regione Abruzzo e che presentano altresì uno dei seguenti
requisiti:
-
inserimento nei patti territoriali di cui all'art. 2, legge n. 662/96;
-appartenenza
ad aree urbane svantaggiate di comuni con popolazione superiore a 120.000
abitanti;
-
appartenenza a comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai
nuclei industriali istituiti dal DPR n. 218/78 e dalla legge n. 219/81;
-
appartenenza a comuni montani;
-
ubicazione in isole minori.
Definizione
di piccole e medie imprese. Sono le imprese individuali, le società di persone
o di capitali nonché gli enti commerciali aventi i seguenti requisiti previsti
dal D.M. 18 settembre 1997:
-
numero di dipendenti inferiore a 250;
-
fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o totale di bilancio annuo
non superiore a 27 milioni di ECU (1 ECU = 1950 lire circa);
-presenza
del requisito di indipendenza (il capitale o i diritti di voto sono detenuti in
quota inferiore al 25% da una o più imprese diverse da quelle piccole e medie).
Misura
del credito di imposta. Il credito di imposta è pari a lire 10 milioni per il
primo dipendente assunto e di lire 8 milioni per ogni dipendente assunto
successivamente. La misura base può aumentare per le imprese che aderiscono a
programmi ecologici o adempiono alle norme sulla sicurezza sul lavoro e ridursi
per le imprese che assumono a tempo determinato con durata non inferiore a 3
anni (50% del credito di imposta) o con contratto a tempo parziale (credito di
imposta rapportato alla riduzione di orario).
Limite
massimo del credito. L'agevolazione compete nel rispetto delle regole Ue
relative agli aiuti "de minimis" (comunicazione Commissione CEE
96/C68/06:100.000 ECU su un periodo di 3 anni) e non può eccedere l'importo di
lire 60 milioni per ciascuno dei periodi di imposta agevolati e di lire 180
milioni nel triennio.
Modalità
di utilizzo del credito. Il credito di imposta può essere utilizzato ai fini
dei versamenti, in saldo o in acconto, di IRPEF, IRPEG e IVA o in sede di
compensazione (Dlgs n. 241/97).
Requisiti
dei nuovi assunti e ulteriori con dizioni per l'applicazione del credito. Il be
neficio si applica a condizione che i nuovi
assunti siano iscritti nelle liste di colloca mento, di mobilità o siano
in cassa integrazione guadagni.
Per
le imprese già esistenti al 30 settem bre 1997 l'incremento della base occupa
zionale cui si applica l'agevolazione deve
essere calcolato facendo riferimento al numero di dipendenti che al 30
settembre 1997 risultino assunti a tempo pieno e indeterminato.
Le
imprese beneficiarie del credito di imposta devono mantenere, nel triennio
agevolato (anno di assunzione e i 2 successivi), il livello occupazionale
composto dall'incremento che ha diritto al credito di imposta e dal numero di
dipendenti a tempo pieno e indeterminato esistente al 30 settembre 1997.
Modalità
applicative. La domanda per ottenere il credito deve essere compilata
utilizzando il modulo approvato dal D.M. 27 agosto 1998 e spedita, entro 30
giorni dall'assunzione, utilizzando l'apposita busta approvata dallo stesso
Decreto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Servizio
delle Imposte Dirette e delle Imposte Indirette di Pescara, Via Rio Sparto 52/B
- 65100 Pescara.
Precisazioni
ministeriali
Base
occupazionale. Ai fini dell'incremento e del decremento della base
occupazionale, deve essere fatto riferimento non solo all'unità produttiva
agevolata ma al numero complessivo dei dipendenti dell'impresa; ciò comporta
che in edilizia devono essere presi in considerazione i lavoratori della sede e
di tutti i cantieri esistenti sul territorio nazionale, in riferimento non solo
all'incremento ma anche al mantenimento del nuovo livello occupazionale per il
triennio.
Licenziamenti.
Nel caso di licenziamento di uno o più lavoratori, il datore di lavoro non
perde il credito d'imposta qualora assuma ad integrazione un numero uguale di
dipendenti operanti nelle zone agevolate ed entro il periodo d'imposta in cui
si verifica il licenziamento od i licenziamenti.
Qualora
il numero non fosse reintegrato, anche se per una sola unità, il credito d'imposta
è revocato per tutte le assunzioni agevolate ab origine.
Mobilità.
Il riferimento al concetto di mobilità contenuto nella circolare del Ministero
delle finanze sulla materia, quale non causa in via generale di perdita del
credito d'imposta, riguarda senz'altro l'attuazione della procedura di mobilità
successiva all'intervento della cassa integrazione guadagni straordinari, ai
sensi dell'art. 4 della legge n. 223/91, mentre non è stato chiarito se tale
ipotesi ricorra anche nella procedura di licenziamento collettivo per riduzione
di personale, ai sensi dell'art. 24 della medesima legge n. 223/91.
Durata
temporale. Il requisito minimo temporale dei 3 anni per il mantenimento del
nuovo livello occupazionale riguarda ogni singola assunzione ad incremento,
ferma restando la possibilità di reintegrare la base occupazionale qualora il
singolo lavoratore per il quale è percepito il credito di imposta dovesse
essere licenziato nel corso del triennio, o comunque la base occupazionale
subisse una diminuizione per altre cause nel corso del predetto periodo.
Trasferimento.
Ai fini del mantenimento del credito d'imposta, il datore di lavoro non può
trasferire il lavoratore per il quale percepisce detta agevolazione se non in
unità produttive ubicate in zone che rientrano tra quelle agevolate.
Di
conseguenza l'impresa che, seppure temporaeamente, operasse in zone non
agevolate con detti lavoratori, perderebbe il credito d'imposta.
Ambito
territoriale. In riferimento alla lett. c) dell'art. 4 comma 2 della legge di cui
trattasi, hanno diritto alle agevolazioni tutte le imprese che operano nei
Comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale ed ai nuclei
industriali, con riferimento pertanto all'intero territorio comunale e non solo
alle aree interessate.
Passaggio
diretto. Ferma restando la condizione che per usufruire del credito d'imposta i
nuovi assunti debbono essere disoccupati, cassa integrati o in mobilità, è
comunque consentito, senza che ciò comporti la perdita del beneficio fiscale,
di effettuare il passaggio diretto di un lavoratore assunto in regime agevolato
da una impresa ad una altra, purché l'impresa che riceve il lavoratore lo
utilizzi nelle zone per le quali è previsto detto beneficio.