REVERSE CHARGE - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE di IMPIANTI DI ALLARME
(Risoluzione 11/7/07, n. 164/E)
Relativamente all’attività di installazione e
manutenzione ordinaria di impianti di allarme, l’Agenzia delle Entrate delinea
l’ambito di applicazione del meccanismo del reverse-charge - di cui alla
lettera a) comma 6, art. 17, D.P.R. n. 633/1972 così come sostituito dall’art.
1, comma 44, legge Finanziaria 2007 - distinguendo l’ipotesi in cui le
prestazioni rientrino in un contratto di appalto o di cessione con posa in
opera.
Il meccanismo dell’inversione contabile:
- è applicabile all’attività di installazione eseguita
per conto di una società che svolge attività di installazione e che a sua volta
ha ottenuto l’incarico dal cliente finale (tramite appalto);
- non è applicabile all’attività di installazione
eseguita per conto di una società produttrice di impianti di allarme ove la
stessa li ceda, con posa in opera, al cliente finale.
Nel caso da ultimo prospettato, infatti, la causa
principale del contratto è la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera è
esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza
modificarne la natura; il contratto pertanto è qualificabile quale cessione con
posa in opera, ed in tale ipotesi resta escluso che la prestazione di montaggio
resa al fornitore sia soggetto al regime del reverse-charge, essendo tale
meccanismo riservato esclusivamente ai contratti di appalto.
Codice attività
Il sistema dell’inversione contabile è applicabile nel
caso in cui il rapporto contrattuale intercorra tra un soggetto appaltatore e
un soggetto subappaltatore che operino entrambi nel quadro di un’attività
riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN (Entrate, circolare 16 febbraio 2007, n. 11).
L’attività di installazione degli impianti di allarme
su edifici può essere ricondotto al codice ATECOFIN “45.31.0”, sezione F,
incluse le riparazioni e la manutenzione rese sugli impianti e le opere
rientranti nella medesima sezione F.
Il codice ATECOFIN “31.62.2” è riferito invece all’attività
consistente nel montaggio e nella riparazione degli impianti di allarme che non
siano riconducibili alla sezione F.