CESSIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI SOGGETTE AD IVA PER OPZIONE APPLICAZIONE DEL “REVERSE CHARGE”
(DM 25/5/07 )
Dal 1° ottobre 2007, il “reverse charge” si applicherà
anche alle cessioni di immobili strumentali per natura, per le quali il cedente
abbia optato per l’IVA.
Così stabilisce il Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze 25 maggio 2007, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.152 del
3 luglio 2007) che, in virtù di quanto previsto dall’art.17, comma 7, del
D.P.R. 633/1972 e dalla Direttiva n. 2006/69/CE, ha esteso ad una nuova ed
ulteriore fattispecie l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile,
di cui all’art.17, comma 5, del D.P.R. 633/1972.
Come è evidente, anche se l’estensione del “reverse
charge” ad altre operazioni era stata già prevista dalla recente Manovra
fiscale per il 2007, l’applicazione del meccanismo a tali fattispecie finisce
con il rendere ancora più difficoltosa la gestione degli adempimenti
amministrativi e fiscali, aggravando l’esposizione finanziaria delle imprese
(aumento del credito IVA da chiedere a rimborso).
In particolare, viene previsto che, con decorrenza dal
1° ottobre 2007, il “reverse charge” troverà applicazione anche per le
compravendite di immobili strumentali per natura, nell’ipotesi in cui il
cedente opti per l’assoggettamento ad IVA del trasferimento (ai sensi
dell’art.10, comma 1, n.8-ter, lett.d, del D.P.R.
633/1972).
Restano, invece, comunque escluse dal meccanismo le
altre cessioni di immobili strumentali assoggettate ad IVA “per obbligo” (ai
sensi dell’art.10, comma 1, lett a, b, c, del D.P.R.
633/1972) e non per opzione del cedente, ossia quelle:
- poste in essere dall’impresa costruttrice, o da
quella che ha eseguito sul medesimo immobile interventi di incisivo recupero,
entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;
- effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA con
“pro-rata” pari o inferiore al 25%;
- effettuate nei confronti di soggetti non esercenti
attività d’impresa, arti o professioni (ipotesi che sarebbe in ogni caso
esclusa dal “reverse charge”, in quanto l’acquirente non è soggetto passivo
IVA).
Si ricorda che, operando il meccanismo del “reverse
charge”, il versamento dell’IVA non è più eseguito dal cedente, ma direttamente
dall’acquirente, il quale quindi è tenuto non solo al pagamento, ma anche al
versamento dell’imposta.
In pratica:
- il cedente fattura all’acquirente il corrispettivo
di vendita dell’immobile senza addebito dell’IVA e con l’indicazione della
norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, comma 5, del D.P.R.
633/1972);
- l’acquirente integra la fattura ricevuta, con
l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta, con i connessi
obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro
dei corrispettivi (di cui all’art.24 del DPR 633/1972), sia in quello degli
acquisti (di cui all’art.25 del citato DPR 633/1972).