IVA - TRATTENUTE OPERATE A GARANZIA - CHIARIMENTI
(Risoluzione 28/6/07 n.146/E)
Nell’ambito dei lavori pubblici, l’importo trattenuto
dalla Stazione appaltante sugli acconti spettanti all’appaltatore, a garanzia
dell’assolvimento, da parte di quest’ultimo, degli obblighi previdenziali ed
assistenziali previsti dal CCNL, è comunque parte integrante del corrispettivo
e, come tale, deve essere assoggettato ad IVA.
Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella
Risoluzione n.146/E del 28 giugno 2007, che, rispondendo ad una specifica
istanza del Ministero della Difesa, precisa il trattamento fiscale, ai fini
IVA, della trattenuta del 20% operata dalla Stazione appaltante in occasione
del pagamento di acconti alle imprese appaltatrici, a garanzia
dell’ottemperanza degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Al riguardo, per stabilire se la suddetta trattenuta
rilevi o meno ai fini della determinazione della base imponibile IVA, occorre
individuare a che titolo la stessa viene effettuata.
In particolare, la detrazione del 20% sugli acconti è
effettuata, se i lavori sono in corso di esecuzione, in caso di inottemperanza,
da parte delle imprese appaltatrici, degli obblighi assistenziali e
previdenziali previsti dal CCNL[1].
Detta somma verrà accantonata a garanzia
dell’adempimento di tali obblighi e la stessa verrà integralmente versata solo
qualora venga accertato l’assolvimento dei medesimi adempimenti.
In merito, l’Agenzia precisa che la somma trattenuta
dalla Stazione appaltante, a titolo di garanzia sull’adempimento degli obblighi
assistenziali e previdenziali, rappresenta comunque parte integrante della
controprestazione dovuta all’appaltatore e, pertanto, la stessa non può essere
scomputata dal corrispettivo della prestazione da assoggettare ad IVA.
La base imponibile su cui calcolare l’IVA è
costituita, quindi, dall’intero importo corrisposto dalla Stazione appaltante,
ivi compresa la trattenuta del 20% operata sull’ammontare degli acconti, ai
sensi dell’art.13 del D.P.R. 633/1972.
-----------------
[1] Nel caso in cui l’inosservanza di tali obblighi
sia rilevata a lavori già ultimati, la Stazione appaltante provvede alla
sospensione del pagamento del saldo