ALTERNATIVITÀ DELLE DETRAZIONI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
(Risoluzione 5/7/07 n. 152/E)
Con Risoluzione n. 152/E del 5 luglio scorso recante
“Interpretazione della Legge n. 296 del 2006, commi da 344 a 349 - Agevolazione
fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti”
l’Agenzia delle Entrate interviene chiarendo che è possibile usufruire della
detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici solo
nell’ipotesi in cui non si sia beneficiato di altre agevolazioni fiscali e
sempre che le spese relative siano sostenute nel corso dell’anno 2007.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver premesso che i
commi dal 344 al 349 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007) introducono un’agevolazione consistente nella
detrazione dell’imposta sul reddito nella misura del 55% delle spese sostenute
nel 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
esistenti, precisa che tale agevolazione si sovrappone, in molti casi, alla
detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie di cui alla legge n. 449
del 27 dicembre 1997 e ne rappresenta, in sostanza, una specificazione in
quanto è concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie, che investono la
componente muraria dell’edificio e gli impianti di riscaldamento e di
produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell’immobile.
Ricorda, inoltre, l’Agenzia che il DM Economia e
Finanze 19 febbraio 2007 - recante “Disposizioni in materia di detrazioni per
le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” -
all’articolo 10, comma 1, stabilisce che “Le detrazioni di cui al presente
decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre
disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all’art. 1,
commi da 2 a 5”.
Considerata la presenza del divieto di cumulo,
l’Agenzia ritiene che il contribuente potrà usufruire dell’agevolazione
prevista dalla Legge finanziaria 2007 solo se, in relazione ad interventi
“energetici”, l’istante non abbia usufruito di altra agevolazione fiscale e
sempre che le spese relative agli stessi siano sostenute nel periodo d’imposta
2007.
È opportuno ricordare che la stessa Agenzia nella Circolare
n. 36 del 31 maggio 2007 aveva precisato che “in considerazione della possibile
sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il decreto
specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto
il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell’una o
dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in
relazione a ciascuna di esse”. L’Agenzia
delle Entrate ricorda, infine, che per fruire della detrazione del 55% è stato
eliminato l’obbligo di inviare comunicazione preventiva di inizio dei lavori al
Centro Operativo di Pescara, mentre il contribuente, dal canto suo, è tenuto a
rispettare gli adempienti previsti dall’articolo 4 del D. Min. Economia e
Finanze 19 febbraio 2007 e pertanto, dovrà:
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato
che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici
richiesti dal medesimo decreto;
- trasmettere (telematicamente o per raccomandata)
all’ENEA copia dell’attestato di certificazione energetica contenente i dati
relativi all’efficienza energetica dell’edificio e la scheda informativa
relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato
nell’allegato E del citato decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.
Non è necessario che il contribuente tenga, invece,
una contabilità separata in relazione ai lavori eseguiti per il conseguimento
del risparmio energetico; è sufficiente conservare ed eventualmente esibire
all’amministrazione finanziaria che lo richieda le fatture e le ricevute di
pagamento relative alle spese per le quali si usufruisce della detrazione del
55%.