CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DICHIARAZIONI RESE DA TERZI – VALORE PROBATORIO
(Cass. civile - Sent. 19/6/07, n.14228)
In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni di
terzi raccolte dai verificatori ed inserite nel processo verbale di
constatazione non hanno natura di prove testimoniali, bensì di mere
informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative: hanno, pertanto,
il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere
valutate dal giudice.
Pertanto, non possono costituire da sole il fondamento
della decisione, potendo essere utilizzate quando trovino ulteriore riscontro
nel contesto probatorio emergente dagli atti.
Deve essere pertanto cassata la sentenza della
Commissione tributaria regionale che - in ordine all’eccepita violazione
dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui vieta le prove testimoniali
nel processo tributario - sostiene che tale divieto «afferisce esclusivamente
alla fase processuale del contenzioso tributario, dovendosi, per contro,
ammettere l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi nella fase accertativa», ferma restando la facoltà, per il
contribuente, di fornire al giudice «ogni elemento documentale, comprese
eventuali dichiarazioni di terzi, atto a smentire l’indizio raccolto
dall’Ufficio».