IVA - CESSIONE DI IMMOBILI CON CAMBIO DESTINAZIONE D’USO - RETTIFICA DETRAZIONE
(Risoluzione 31/7/07, n.196/E)
In caso di cessione di immobili assoggettata ad IVA,
la determinazione della corretta aliquota applicabile ed il diritto alla detrazione
dell’imposta dovuta dall’acquirente dipendono dalla classificazione catastale
del fabbricato al momento del rogito definitivo.
Questo, in sostanza, il principio espresso
dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.196/E del 31 luglio 2007,
emanata in risposta ad uno specifico quesito posto da una società che ha
stipulato, in qualità di acquirente, un preliminare di compravendita per
l’acquisto di alcuni immobili ad uso abitativo, garage e cantine.
In particolare, dal preliminare risulta che:
- il venditore si è impegnato a presentare al Comune
la richiesta di mutamento di destinazione degli immobili, da abitazioni a
residence (strutture turistiche);
- l’acquirente ha corrisposto interamente, prima del
rogito e sotto forma di acconti, il corrispettivo di acquisto, assoggettando
tale importo all’aliquota del 10% (applicabile alla cessione di abitazioni non
di lusso, ai sensi del n.127-undecies, Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972) e
non portando in detrazione l’IVA relativa agli acconti (ai sensi dell’art.19bis1,
comma 1, lett.i, del D.P.R. 633/1972[1]).
Prima della stipula del rogito, l’Ente locale ha
concesso il cambio di destinazione d’uso degli immobili, con la relativa
variazione catastale dalla categoria A/2 - Abitazioni di tipo civile alla categoria
D/2 - Alberghi e pensioni.
Pertanto, tenuto conto che, al momento della stipula
dell’atto definitivo di compravendita, gli immobili acquistati risulteranno
classificati nella categoria D/2 ed utilizzati in un’attività turistica
assoggettata ad IVA (con aliquota del 10%, ai sensi del n.120, Tabella A, Parte
III, D.P.R. 633/1972), l’acquirente ha chiesto di sapere se può effettuare la
rettifica della detrazione dell’IVA inerente l’acquisto dei suddetti
fabbricati.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha
precisato che:
- il cedente, a seguito della diversa classificazione
catastale dell’immobile, deve integrare le fatture emesse (in ragione degli
acconti corrisposti), assoggettando la vendita ad aliquota IVA ordinaria del
20%;
- l’acquirente, posto che gli immobili saranno
utilizzati nell’ambito dell’attività ricettiva imponibile ad IVA, può detrarre
l’IVA assolta sull’acquisto dei fabbricati, ai sensi dell’art.19, del D.P.R.
633/1972.
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[1] Ai sensi dell’art.19bis1, comma 1, lett.i, del
D.P.R. 633/1972 “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di
fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa nè quella relativa alla locazione o alla manutenzione,
recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per
oggetto esclusivo o principale dell’attivita”
esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette
porzioni...”.