CESSIONI DI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE - PROVA CONTRARIA FORNITA DAL CONTRIBUENTE
(Risoluzione 13/7/07, n. 170/E)
La determinazione del «valore normale» rappresenta una
presunzione relativa che consente all’Amministrazione finanziaria - insieme ad
altri elementi disponibili o acquisibili mediante un corretto utilizzo dei
poteri di controllo - di considerare il corrispettivo indicato nell’atto come
non corrispondente al prezzo effettivamente pagato; il contribuente può,
comunque, sempre confutare tale presunzione fornendo prova contraria.
La concordata determinazione del valore normale
implica una doverosa e diligente ricognizione dei fatti che tuttavia non
rientra nella competenza esercitabile dall’Amministrazione in sede di
interpello.
In questo senso l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito
posto da una società consortile che - terminata la realizzazione di un
complesso immobiliare strutturato in forma modulare - deve porre in essere i
contratti di trasferimento ai soci dei moduli immobiliari, mediante atto
pubblico notarile, cedendo gli immobili a prezzi differenziati in relazione al
periodo in cui i singoli soci consorziati si sono resi promissori acquirenti
delle superfici immobiliari.
In particolare, la società ha chiesto di conoscere se
- alla luce dei nuovi poteri di accertamento riconosciuti all’Amministrazione
finanziaria - i singoli verbali del Consiglio di amministrazione, i contratti
preliminari di compravendita, i mezzi di pagamento e i contratti di mutuo
costituiscano strumenti idonei a limitare il potere di rettifica del valore
venale dei beni da parte della stessa Amministrazione.
In relazione al potere di accertamento ai fini IVA,
l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è stata ampliata la possibilità per gli
uffici finanziari di rettificare i corrispettivi derivanti dalla cessione di
immobili da parte delle imprese, quando questi sono inferiori al «valore
normale» di mercato del bene.
La determinazione del «valore normale» rappresenta
peraltro una presunzione relativa che il contribuente può sempre confutare
fornendo prova contraria.