IMMOBILI - RESI NOTI I CRITERI PER IL CALCOLO DEL VALORE NORMALE DEI FABBRICATI
(Provvedimento
Agenzia delle Entrate 27/7/07, G.U. n.182 del 7/8/07)
L’Agenzia
delle Entrate ha reso noti i criteri per la determinazione del valore normale
degli immobili oggetto di compravendita, ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, delle imposte sui redditi e dell’imposta di registro ai sensi
dell’art 1, comma 307, legge n. 296/2006; il provvedimento è in corso di
pubblicazione in G.U.
Il
valore normale dell’immobile è determinato dal prodotto fra la superficie in
metri quadri risultante dal certificato catastale (in mancanza calcolata ai
sensi dell’allegato C, D.P.R., n. 138/1998) ed il valore unitario determinato
sulla base delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato
Immobiliare e dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche
dell’immobile.
Le
quotazioni in oggetto sono riferite alla relativa zona omogenea ovvero, in
mancanza, a quella limitrofa o analoga censita, al periodo dell’atto di compravendita
o a quello antecedente in cui è stato pattuito il prezzo con atto avente data
certa, e allo stato conservativo “normale”.
I
coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell’immobile attengono in
particolare al taglio, al livello del piano e alla categoria catastale, secondo
le modalità indicate in allegato.
Per
gli immobili diversi dalle abitazioni il valore normale è determinato dalla
media fra il valore minimo e massimo espresso dall’Osservatorio riferite al
periodo dell’atto di compravendita e allo stato conservativo “normale” per la
specifica destinazione d’uso dell’immobile ivi censita, in particolare
“negozi”, “magazzini”, “uffici”, “capannoni industriali”, “capannoni tipici”,
“laboratori”, “autorimesse”, “posti auto scoperti”, “posti auto coperti”,
“box”.
Per
gli immobili ultimati o ristrutturati da non più di 4 anni, il valore normale
si determina sulla base dello stato conservativo “ottimo” ovvero, in mancanza,
applicando al valore determinato ai punti 1.2 e 1.3 un moltiplicatore pari a
1,3.
Il
provvedimento reca ulteriori criteri tra cui il valore del mutuo, per gli atti
soggetti a IVA, nel caso sia di importo superiore a quello della compravendita;
i prezzi praticati che emergono dalle compravendite, dagli accertamenti, da
ristrutturazioni desunte dai dati relativi ai permessi di costruire e alle
D.I.A. (denunce di inizio attività) trasmesse dai comuni e alle detrazioni
dichiarate per spese di recupero del patrimonio edilizio.