APPRENDISTATO - EFFETTI DELLA MALATTIA DI BREVE DURATA SUL TERMINE DEL CONTRATTO - PRECISAZIONI
MINISTERO DEL LAVORO
Si segnala che il Ministero
del Lavoro, in risposta ad uno specifico interpello (n. 17/2007 dell’11 luglio
2007), ha fornito alcune precisazioni circa l’eventualità che la malattia di
breve durata, come evento singolo o come sommatoria di una pluralità di brevi
periodi, determini la sospensione e la proroga della durata del rapporto di
apprendistato.
In proposito, nella
risposta in esame si osserva preliminarmente che la disciplina legislativa non
contempla espressamente il caso prospettato, ma può comunque farsi riferimento
alla prassi amministrativa ed in particolare alla nota del predetto Dicastero
del 24 dicembre 1981, secondo la quale – in base al principio di effettività,
già espresso nella precedente Circolare n. 196 del 4 marzo 1959 – sarebbero da
considerarsi cause giustificative della proroga del contratto i casi di
malattia, infortunio, chiamata alle armi e sospensione dal lavoro, purché non
si tratti di assenze la cui durata non porti pregiudizio all’addestramento. Si
ricorda altresì che secondo l’art. 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, “i periodi di astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del periodo di
apprendistato”.
Stante quanto sopra, il
Ministero del Lavoro conclude affermando che anche quando la contrattazione
collettiva non lo preveda espressamente, è possibile fare riferimento alla
prassi amministrativa considerando “breve”, quindi ininfluente sul termine del
contratto, la malattia dell’apprendista la cui durata, come evento singolo o
sommatoria di più periodi, sia inferiore al mese.