APPRENDISTATO - EFFETTI DELLA MALATTIA DI BREVE DURATA SUL TERMINE DEL CONTRATTO - PRECISAZIONI MINISTERO DEL LAVORO

 

Si segnala che il Ministero del Lavoro, in risposta ad uno specifico interpello (n. 17/2007 dell’11 luglio 2007), ha fornito alcune precisazioni circa l’eventualità che la malattia di breve durata, come evento singolo o come sommatoria di una pluralità di brevi periodi, determini la sospensione e la proroga della durata del rapporto di apprendistato.

In proposito, nella risposta in esame si osserva preliminarmente che la disciplina legislativa non contempla espressamente il caso prospettato, ma può comunque farsi riferimento alla prassi amministrativa ed in particolare alla nota del predetto Dicastero del 24 dicembre 1981, secondo la quale – in base al principio di effettività, già espresso nella precedente Circolare n. 196 del 4 marzo 1959 – sarebbero da considerarsi cause giustificative della proroga del contratto i casi di malattia, infortunio, chiamata alle armi e sospensione dal lavoro, purché non si tratti di assenze la cui durata non porti pregiudizio all’addestramento. Si ricorda altresì che secondo l’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, “i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato”.

Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro conclude affermando che anche quando la contrattazione collettiva non lo preveda espressamente, è possibile fare riferimento alla prassi amministrativa considerando “breve”, quindi ininfluente sul termine del contratto, la malattia dell’apprendista la cui durata, come evento singolo o sommatoria di più periodi, sia inferiore al mese.