MINISTERO DEL LAVORO - DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE
- ISTRUZIONI DEL MINISTERO
Con circolare 4 giugno 2007
il Ministero del lavoro fornisce precisazioni in merito alla corretta procedura
da seguire per convalidare le dimissioni della lavoratrice madre presentate in
gravidanza o entro un anno di vita del bambino ( o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento).
Durante tale periodo, ai
sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 151/01, la lavoratrice ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro e l’eventuale richiesta di dimissioni deve
essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente
per territorio.
Tale disposizione,
attuativa del dettato costituzionale, fondandosi su una presunzione di non
spontaneità delle dimissioni (atto per definizione volontaria), ha lo scopo di
assicurare, proprio mediante l’istituto della convalida, che queste siano
frutto di una libera scelta della lavoratrice stessa.
In mancanza di convalida,
infatti, le dimissioni in parola devono considerarsi affette da nullità
assoluta e, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, inidonee alla
estinzione del rapporto lavorativo, con conseguente diritto dell’interessata
alla conservazione del posto e al risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c..
Per le ragioni di cui
sopra, il Dicastero precisa, che le Direzioni provinciali devono accertare
l’effettiva volontà della lavoratrice all’atto di presentazione delle
dimissioni e che questa operazione può essere effettuata unicamente mediante un
colloquio diretto con l’interessata.
Solo in questo modo,
secondo il Ministero, potrà escludersi che la decisione di risolvere il
rapporto di lavoro sia stata frutto di una coartazione datoriale.
Del resto, deve
considerarsi che il diritto alla conservazione del posto di lavoro opera in
connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, a nulla rilevando
la conoscenza o meno della situazione protetta da parte del datore di lavoro al
momento del licenziamento o delle dimissioni.
Pertanto, il Ministero
invita le competenti strutture territoriali ad adoperarsi affinché la suddetta
verifica sia sempre compiuta tramite una tempestiva convocazione
dell’interessata, al fine di verificare l’effettiva e consapevole volontà di rassegnare
le dimissioni.
Diverse modalità di
verifica, che, senza l’osservanza della descritta procedura, si limitino al
semplice esame del documento in sè - a parere del
Dicastero - non possono ritenersi sufficienti all’accertamento dell’autentica
volontà della lavoratrice o del lavoratore.
Alla luce di tutto quanto
sopra, si invitano le imprese ad una gestione estremamente attenta e
prudenziale nei confronti di fattispecie analoghe a quelle oggetto della
lettera circolare in commento.