MINISTERO DEL LAVORO - DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE - ISTRUZIONI DEL MINISTERO

 

Con circolare 4 giugno 2007 il Ministero del lavoro fornisce precisazioni in merito alla corretta procedura da seguire per convalidare le dimissioni della lavoratrice madre presentate in gravidanza o entro un anno di vita del bambino ( o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento).

Durante tale periodo, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 151/01, la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e l’eventuale richiesta di dimissioni deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

Tale disposizione, attuativa del dettato costituzionale, fondandosi su una presunzione di non spontaneità delle dimissioni (atto per definizione volontaria), ha lo scopo di assicurare, proprio mediante l’istituto della convalida, che queste siano frutto di una libera scelta della lavoratrice stessa.

In mancanza di convalida, infatti, le dimissioni in parola devono considerarsi affette da nullità assoluta e, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, inidonee alla estinzione del rapporto lavorativo, con conseguente diritto dell’interessata alla conservazione del posto e al risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c..

Per le ragioni di cui sopra, il Dicastero precisa, che le Direzioni provinciali devono accertare l’effettiva volontà della lavoratrice all’atto di presentazione delle dimissioni e che questa operazione può essere effettuata unicamente mediante un colloquio diretto con l’interessata.

Solo in questo modo, secondo il Ministero, potrà escludersi che la decisione di risolvere il rapporto di lavoro sia stata frutto di una coartazione datoriale.

Del resto, deve considerarsi che il diritto alla conservazione del posto di lavoro opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, a nulla rilevando la conoscenza o meno della situazione protetta da parte del datore di lavoro al momento del licenziamento o delle dimissioni.

Pertanto, il Ministero invita le competenti strutture territoriali ad adoperarsi affinché la suddetta verifica sia sempre compiuta tramite una tempestiva convocazione dell’interessata, al fine di verificare l’effettiva e consapevole volontà di rassegnare le dimissioni.

Diverse modalità di verifica, che, senza l’osservanza della descritta procedura, si limitino al semplice esame del documento in - a parere del Dicastero - non possono ritenersi sufficienti all’accertamento dell’autentica volontà della lavoratrice o del lavoratore.

Alla luce di tutto quanto sopra, si invitano le imprese ad una gestione estremamente attenta e prudenziale nei confronti di fattispecie analoghe a quelle oggetto della lettera circolare in commento.