INAIL - D. LGS. N. 124/04 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E
DIFFIDA OBBLIGATORIA - NOTA DELL’ISTITUTO
L’Inail, con la nota n.
6695 del 21 agosto 2007, ha diramato le prime novità operative successive
all’entrata in vigore della Legge n. 123/07 (cfr. questo stesso notiziario).
In particolare l’Istituto
ha rilevato che il potere di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/04 è
stato esteso anche al personale amministrativo degli enti previdenziali che
accerti d’ufficio violazioni amministrative sanabili, ex art. 13 della L. n.
689/81.
Dal 25 agosto 2007,
pertanto, anche nel caso in cui la violazione sia rilevata dal personale
amministrativo dell’Istituto, dovrà essere applicata la sanzione minima per il
pagamento dovuto a seguito di diffida obbligatoria, analogamente a quanto
previsto in precedenza dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/04 che individuava nei
soli illeciti amministrativi accertati dagli ispettori la possibilità per il
datore di lavoro di essere ammesso al pagamento della sanzione minore.