INAIL - D. LGS. N. 124/04 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIFFIDA OBBLIGATORIA - NOTA DELL’ISTITUTO

 

L’Inail, con la nota n. 6695 del 21 agosto 2007, ha diramato le prime novità operative successive all’entrata in vigore della Legge n. 123/07 (cfr. questo stesso notiziario).

In particolare l’Istituto ha rilevato che il potere di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/04 è stato esteso anche al personale amministrativo degli enti previdenziali che accerti d’ufficio violazioni amministrative sanabili, ex art. 13 della L. n. 689/81.

Dal 25 agosto 2007, pertanto, anche nel caso in cui la violazione sia rilevata dal personale amministrativo dell’Istituto, dovrà essere applicata la sanzione minima per il pagamento dovuto a seguito di diffida obbligatoria, analogamente a quanto previsto in precedenza dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/04 che individuava nei soli illeciti amministrativi accertati dagli ispettori la possibilità per il datore di lavoro di essere ammesso al pagamento della sanzione minore.