INAIL - DENUNCIA TARDIVA ALL’INAIL DELLA MALATTIA
PROFESSIONALE - NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO
La mancata o tardiva
denuncia all’Inail di una malattia professionale è sempre sanzionabile, anche
qualora abbia dato luogo a inabilità permanente del lavoratore
Ciò è quanto precisa il
Ministero del lavoro nella risposta ad interpello n. 20/07. Il Dicastero
risponde ad un quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del
lavoro che ha chiesto un parere circa la applicabilità della sanzione
amministrativa prevista a carico dei datori di lavoro in caso di denuncia
tardiva all’Inail della malattia professionale insorta ad un dipendente e
avente come conseguenza, per l’appunto, l’inabilità permanente al lavoro.
Innanzitutto, il Ministero
ricorda la disciplina relativa all’adempimento in parola. A norma del D.p.r. n. 1124/65, la denuncia di malattia professionale va
trasmessa dal lavoratore al proprio datore di lavoro entro il termine di 15
giorni dalla manifestazione della stessa, pena la decadenza dal diritto
all’indennizzo per il periodo antecedente tale denuncia. La stessa, poi, deve
essere trasmessa - a cura del datore di lavoro - all’Inail, corredata del
certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il
lavoratore ha effettuato la denuncia di che trattasi.
Inoltre, il citato D.p.r. 1124 sancisce che le violazioni a tale obbligo
comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel
versamento di una somma di denaro di misura variabile da 1.290,00 a 7.745,00
euro, ciò a seguito della quintuplicazione di questi importi operata dalla
legge finanziaria 2007.
La normativa di
riferimento, precisa il Ministero, non contempla alcuna ipotesi di esclusione
dall’obbligo di denuncia nè da quello concernente il
rispetto del relativo termine. Pertanto, si può affermare,
prosegue il Dicastero, che entrambi gli adempimenti costituiscono obblighi di
carattere generale, aventi sempre e comunque una natura cogente quali che siano
le conseguenze scaturenti dalla tecnopatia contratta dal lavoratore, compresa anche
l’eventuale inabilità permanente al lavoro come sopra detto.
La tempestività della
denuncia rappresenta proprio la ratio dell’obbligo di comunicazione in esame,
precisa il Ministero. Infatti, consente all’Inail sia di verificare sulla base
della documentazione acquisita (amministrativa e medica) il diritto alla
indennizzabilità e sia di procedere, nel più breve tempo possibile, alla
liquidazione della prestazione all’assicurato, consistente nell’indennità per
inabilità temporanea assoluta, calcolata sulla base della retribuzione media
giornaliera degli ultimi 15 giorni precedenti quello della insorgenza della
malattia professionale.
La tempestività, inoltre,
consente di accertare anche eventuali postumi invalidanti di grado
indennizzabile.
Il Ministero del lavoro
chiarisce, altresì, che gli obblighi di cui sopra non sono venuti meno per
effetto delle pronunce della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 179/88,
tale Corte ha introdotto il principio della obbligatorietà della assicurazione
contro le malattie professionali, anche per le malattie diverse da quelle tabellate, purché di origine lavorativa. In seguito, la
Consulta, con la sentenza n. 206/88, ha escluso che l’eventuale denuncia
tardiva, da parte del lavoratore, possa privarlo automaticamente del diritto
all’indennizzo in parola.
Pertanto,
secondo il Dicastero, con tale ultima sentenza la Consulta nulla ha statuito in
ordine all’obbligo di denuncia della malattia professionale gravante, invece,
sul datore di lavoro.
In conclusione, il
Ministero ritiene che la predetta sanzione debba essere applicata anche in caso
di denuncia tardiva, da parte del datore di lavoro, della malattia
professionale che abbia dato luogo, come già detto, a inabilità permanente del
lavoratore.