INPS - TUTELA LAVORATRICI MADRI - RETTIFICA DEL CRITERIO DI COMPUTO DEL PERIODO DI CONGEDO
DI MATERNITA’ ANTE PARTUM
A seguito della sentenza
della Corte di Cassazione n. 1401/01, l’Inps, con il messaggio n. 18311 del 12
luglio 2007, é tornato sulla materia relativa al criterio di computo del
periodo di congedo di maternità ante partum ex art. 16 del D.lgs. n. 151/01.
In particolare, l’Istituto
ha precisato che il periodo di due mesi di astensione ante partum deve essere
considerato senza includere il giorno presunto del parto. Pertanto, si legge
nella nota allegata, il periodo di astensione ante partum va determinato senza
includere la data presunta del parto che, pur rimanendo oggetto di tutela,
costituisce il giorno dal quale computare a ritroso il periodo in questione.
A titolo esemplificativo,
nell’ipotesi in cui la data presunta del parto fosse il 15 agosto, il congedo
ante partum sarà individuato nel periodo che va dal 15 giugno al 14 agosto.
Qualora poi la data presunta del parto e quella effettiva dovessero coincidere,
il periodo complessivo ordinario del congedo di maternità risulterà essere pari
a 5 mesi ed un giorno. Conseguentemente il periodo di maternità indennizzabile,
anche relativamente alle lavoratrici autonome e ai lavoratori iscritti alla
Gestione Separata, dovrà essere pari a 5 mesi ed un giorno.