INPS - DIRITTO AL CONGEDO PER I FAMILIARI ED I GENITORI DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - D. LGS. 151/2001 - LEGGE 104/1992 - CIRCOLARE N. 112/2007

 

L’Inps, con la circolare n. 112 del 3 agosto 2007 ha recepito in via operativa quanto contenuto nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non prevede anche per il coniuge convivente con soggetto  con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato.

Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi deve  essere riconosciuto in via prioritaria al coniuge convivente con il soggetto gravemente disabile.

Alla luce di quanto esposto, l’Inps con la circolare in commento ha chiarito che hanno titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

a) coniuge

della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa,

b) genitori, naturali o adottivi e affidatari,

del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge,

- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,

- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

In caso di figli minorenni la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza.

In caso di figli maggiorenni il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l’assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.

Il congedo in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia); non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.

c) fratelli o sorelle - alternativamente - conviventi

con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

1. entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili,

2. il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,

- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

 

Nella circolare n. 112/2007 l’Istituto evidenzia che anche per il diritto alla fruizione del congedo straordinario, conformemente a quanto precisato per i permessi ex lege 104/92 con circolare n. 90/2007, non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.

Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta.

L’Inps, infine, sottolinea che sono in corso di aggiornamento e verranno a breve inseriti su “modulistica on line” del sito internet dell’Istituto i nuovi modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte. In particolare, i modelli hand 4 e hand 5 verranno rivisitati tenendo conto del diritto prioritario del coniuge alla fruizione del congedo, dei criteri di sistematicità e adeguatezza nell’assistenza al portatore di handicap e di autonomia privata e familiare nella scelta del soggetto che la presta. E’, inoltre, in corso di predisposizione un nuovo modello, denominato hand 6, per la richiesta del congedo straordinario da parte del coniuge.