INPS - DIRITTO AL CONGEDO PER I FAMILIARI ED I GENITORI DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - D. LGS. 151/2001 - LEGGE
104/1992 - CIRCOLARE N. 112/2007
L’Inps, con la circolare n.
112 del 3 agosto 2007 ha recepito in via operativa quanto contenuto nella
pronuncia della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007, la quale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.
151/2001, nella parte in cui non prevede anche per il coniuge convivente con
soggetto con handicap in situazione di
gravità, il diritto a fruire del congedo indicato.
Secondo il dispositivo
della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi deve essere riconosciuto in via prioritaria al
coniuge convivente con il soggetto gravemente disabile.
Alla luce di quanto
esposto, l’Inps con la circolare in commento ha chiarito che hanno titolo a
fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine
di priorità:
a) coniuge
della persona gravemente
disabile qualora convivente con la stessa,
b) genitori, naturali o
adottivi e affidatari,
del portatore di handicap
grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- il figlio non sia
coniugato o non conviva con il coniuge,
- il coniuge del figlio non
presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge del figlio
abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi
periodi del congedo in esame.
In caso di figli minorenni
la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza.
In caso di figli
maggiorenni il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza, ma a
condizione che l’assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.
Il congedo in questione
spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari in
caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia); non può
quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.
c) fratelli o sorelle -
alternativamente - conviventi
con il soggetto portatore
di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
1. entrambi i genitori
siano deceduti o totalmente inabili,
2. il fratello portatore di
handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia
coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti
attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia
espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi
del congedo in esame.
Nella circolare n. 112/2007
l’Istituto evidenzia che anche per il diritto alla fruizione del congedo
straordinario, conformemente a quanto precisato per i permessi ex lege 104/92 con
circolare n. 90/2007, non è più necessario dimostrare l’impossibilità di
prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l’esclusiva
riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi,
all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli
assistenza.
Per assistenza continuativa
ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura
giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e
dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap,
secondo quanto indicato con la circolare suddetta.
L’Inps, infine, sottolinea
che sono in corso di aggiornamento e verranno a breve inseriti su “modulistica
on line” del sito internet dell’Istituto i nuovi modelli di domanda che
terranno conto delle innovazioni introdotte. In particolare, i modelli hand 4 e
hand 5 verranno rivisitati tenendo conto del diritto prioritario del coniuge
alla fruizione del congedo, dei criteri di sistematicità e adeguatezza
nell’assistenza al portatore di handicap e di autonomia privata e familiare
nella scelta del soggetto che la presta. E’, inoltre, in corso di
predisposizione un nuovo modello, denominato hand 6, per la richiesta del
congedo straordinario da parte del coniuge.