INPS - LEGGE N. 104/92 - FRAZIONABILITÀ DEI PERMESSI
GIORNALIERI - MODIFICA CRITERI - ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’INPS
Secondo quanto disposto
dall’art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il compimento
del terzo anno di età del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore handicappato in stato di gravità,
nonché coloro che assistono una persona handicappata in situazione di gravità,
parente o affine entro il terzo grado e convivente, hanno diritto a fruire,
anche in maniera continuativa, di tre giorni di permesso mensile, coperti da
contribuzione figurativa, a condizione che la persona con handicap non sia
ricoverata a tempo pieno. Si ritiene opportuno ricordare che, con circolare n.
90 del 23 maggio 2007 e messaggio n. 15021 del 7 giugno 2007,l’Inps ha
illustrato i nuovi criteri cui devono attenersi le strutture territoriali
dell’Istituto nel procedimento di concessione dei permessi giornalieri in
parola (cfr. Not. n. 7/2007).
Al punto 4. della circolare
n. 211 del 31 ottobre 1996, l’Istituto ha espresso l’avviso che i giorni di permesso
previsti dalla norma sopra richiamata possono essere fruiti (sempre nel limite
massimo di tre giorni al mese) anche frazionati in mezze giornate lavorative,
prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l’orario
complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.
Inoltre, con messaggio n.
15995 del 18 giugno 2007, il cui testo è a disposizione presso i nostri uffici,
l’Inps ha reso noto che il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la possibilità
di fruire dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’art. 33, comma 3,
della Legge n. 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari, precisando nel
contempo che “tale frazionamento, comunque, non può portare al superamento
delle 18 ore mensili”.
L’Istituto è nuovamente
intervenuto sulla questione con messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007.
Quest’ultimo messaggio, in via preliminare, fa presente che il limite orario
mensile opera nelle sole ipotesi in cui i permessi giornalieri vengano
utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano
tutti fruiti per giornate lavorative intere.
In secondo luogo, l’Inps
chiarisce che il massimale di diciotto ore mensili, indicato nel precedente
messaggio n. 15995/2007, trova applicazione nei confronti dei lavoratori con
orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni
lavorativi.
Infatti – evidenzia
l’Istituto – ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di
permessi, per la generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato
su base settimanale deve essere applicato il seguente metodo di calcolo:
(orario normale di lavoro
settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili
fruibili.
In base a tale criterio, ad
esempio, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a quaranta ore,
articolato su cinque giorni, potrà beneficiare mensilmente di ventiquattro ore
di permesso.
Nella fattispecie
ipotizzata, a titolo esemplificativo, dall’Inps il procedimento di calcolo è
infatti il seguente: (40/5) x 3 = 24.
Nel messaggio in parola
viene altresì specificato come segue il procedimento di calcolo da applicare
alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro stabilito dai
contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale:
(orario normale di lavoro
medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore
mensili fruibili