INPS - CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETA’ DEL 10% SULLE SOMME A CARICO DEL DATORE DI
LAVORO DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con circolare n. 98 del 2
luglio 2007 l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla contribuzione dovuta
sulle somme a carico del datore di lavoro, diverse dalla quota di trattamento
di fine rapporto, destinate alla previdenza complementare, precisando che tali
somme sono soggette al contributo di solidarietà del 10%. Sono invece soggette
alla contribuzione ordinaria, nel regime obbligatorio di appartenenza, le quote
e gli elementi retributivi, anche se destinate a previdenza complementare, a
carico del lavoratore.
L’Inps, inoltre, ha
precisato che al fine di applicare la contribuzione di solidarietà sugli
accantonamenti/contributi/versamenti, a carico del datore di lavoro, alla
previdenza complementare in luogo della ordinaria contribuzione, devono
sussistere unicamente i seguenti requisiti:
- la
somma/contributo/accantonamento deve in senso ampio avere la destinazione
finale predetta;
- la forma di previdenza
complementare deve essere una di quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005 e
approvate dalla COVIP.
Ne consegue che i
versamenti datoriali a tutte le forme pensionistiche complementari predette,
anche qualora il conferimento del datore di lavoro sia previsto da un semplice
accordo individuale tra le parti, devono intendersi esclusi dalla ordinaria
contribuzione previdenziale ed assoggettati a contribuzione di solidarietà, che
diviene pertanto applicabile anche in caso di contributo del datore di lavoro a
fondi aperti o a forme previdenziali complementari individuali, purché sussistano
per esse tutti i requisiti prescritti dal decreto 252/2005.
Modalità operative
Per il versamento del
contributo di solidarietà del 10%, dovuto sulle somme e contributi a carico del
datore di lavoro, versate o accantonate per finalità di previdenza
complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005, le aziende continueranno ad
utilizzare i codici già esistenti dei quadri B-C del modello DM10:
M900, che assume il nuovo
significato di “contr. solidarietà 10% ex art.16 Dlgs
n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri
Fondi gestiti dall’INPS;
M940, che assume il nuovo
significato di “contr. solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs
n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti
iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.
In corrispondenza dei
suddetti codici andranno esposti il numero dei dipendenti, le retribuzioni
imponibili e il contributo dovuto. Nessun dato dovrà essere indicato nella
casella “giornate”.
I datori di lavoro si
atterranno alle indicazioni di cui sopra concernenti la nuova esposizione dei
contributi, con la prima denuncia utile e, comunque non oltre il terzo mese
successivo a quello di emanazione della
circolare n. 98/2007.