INPS - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - MODALITÀ DI RECUPERO DI SOMME GIA’ VERSATE
FONDO DI TESORERIA - ISTRUZIONI DELL’INPS
Con circolare n. 70 del 3
aprile 2007 e messaggio n. 10577 del 26 aprile 2007 (cfr. Not.
n. 4/2007) ), la Direzione Generale dell’Inps ha fornito le istruzioni cui
devono attenersi i datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze almeno
cinquanta addetti, ai fini del versamento del contributo al Fondo per
l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, istituito presso la Tesoreria
dello Stato dall’art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare, al punto 2.
del citato messaggio, l’Inps ha precisato che, per i lavoratori assunti dopo il
31 dicembre 2006, il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a
partire dal mese successivo (e cioè dal periodo di paga successivo) alla
consegna, da parte del lavoratore, del modulo TFR2. L’importo da versare
corrisponde alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere
dalla data di assunzione, maggiorata del tasso di incremento del TFR al 31
dicembre 2006, pari al 2,74%, relativamente alle mensilità antecedenti quella
di effettivo versamento.
Considerato tuttavia che,
per i predetti lavoratori, il contributo in questione, per i periodi pregressi,
è comunque dovuto a prescindere dalla scelta operata, l’Inps ha reso noto che i
datori di lavoro obbligati possono eseguire il versamento mensilmente, dalla
data di assunzione del lavoratore, anche prima della ricezione del modulo TFR2.
In tale ipotesi, e con riferimento alla contribuzione relativa al periodo di
paga corrente (da esporre nel quadro “B-C” del Mod. DM10 con il codice “CF01”),
non deve essere versato l’importo a titolo di maggiorazione.
Si informa ora che la
Direzione Generale dell’Inps è nuovamente intervenuta sull’argomento con
messaggio n. 17959 del 9 luglio 2007.
Quest’ultimo messaggio
prende atto della circostanza che, nella fattispecie sopra richiamata, può
determinarsi per l’azienda la necessità di recuperare somme già versate al
Fondo di Tesoreria, da destinare invece, in tutto o in parte, alla previdenza
complementare a seguito della scelta - in questo senso effettuata dal
lavoratore nel modulo TFR2 – intervenuta in un momento successivo rispetto a
quello di chiusura delle paghe.
Ai fini del recupero, detta
somma deve essere indicata nel quadro “D” del Mod. DM10 con il codice di nuova
istituzione “RF01”, avente il significato di “rec.
contr. Fondo Tesoreria”.
Lo stesso codice deve
essere utilizzato anche per eventuali recuperi di quote di TFR erroneamente
versate al Fondo di Tesoreria.
L’Istituto pone, altresì,
in evidenza che i datori di lavoro i quali, in sede di versamento del
contributo di cui trattasi, avessero fruito della misura compensativa esposta
nel quadro “D” del Mod. DM 10 con il codice “TF02”, devono provvedere alla
sistemazione dei relativi importi, attenendosi alle modalità illustrate nel
messaggio in parola. Fra le misure di compensazione per le imprese a fronte dei
maggiori costi derivanti dalla perdita della disponibilità del TFR in
maturazione dal 1° gennaio 2007, l’art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, comma 764, della Legge n.
296/2006, ha previsto l’esonero dal versamento del contributo dello 0,20%
(0,40% per i dirigenti di aziende industriali), dovuto al “Fondo di garanzia
del trattamento di fine rapporto” di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982,
n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme
pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria. Nel richiamare le
indicazioni fornite dalla circolare n. 23 del 24 gennaio 2007 per l’operatività di tale disposizione in
favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano
già percentuali di TFR alla previdenza complementare, la Direzione Generale
dell’INPS, al punto 6., della Parte seconda della circolare n. 70/2007, ha
impartito le istruzioni necessarie per il calcolo e il recupero, in sede di
conguaglio dei contributi mensilmente dovuti, della misura compensativa di cui
trattasi, connessa a conferimenti alla previdenza complementare (punto 6.1)
ovvero a versamenti al Fondo di Tesoreria (punto 6.2), effettuati in seguito
alle scelte espresse dai lavoratori con i moduli TFR1 e TFR2.
Infine, l’Istituto fa
presente che eventuali denunce EMens già trasmesse con l’indicazione del
contributo al Fondo di Tesoreria devono essere rettificate. Si ricorda che, la
Direzione Generale dell’Inps, al punto 6. del messaggio n. 10577/2007, ha reso
noto di aver integrato la struttura del flusso EMens con una nuova sezione
<Gestione TFR>, dove sono state inserite le informazioni individuali
concernenti il Fondo di Tesoreria.