DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ISTRUZIONI DEL PREVINDAI

 

Con comunicato del 30 maggio 2007, il PREVINDAI ha reso noto che, alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 10 maggio 2007, n. 62 e delle direttive emanate al riguardo dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha verificato che quest’ultimo è già in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di riforma della previdenza complementare, per essere destinatario del TFR (regime a contribuzione definita, soggettività giuridica e linea garantita).

Il PREVINDAI è pertanto idoneo a ricevere il versamento del TFR nelle modalità previste, esplicita o tacita.

Si segnala ora che, con circolare n. 31/IMPRESE del 28 giugno 2007, il cui testo è a disposizione presso i nostri uffici, il PREVINDAI ha illustrato gli adempimenti anagrafico-contributivi cui sono tenute le aziende iscritte ad esito della scadenza del semestre (30 giugno 2007) utile per l’esercizio della opzione relativa alla destinazione del TFR maturando.

Dopo aver posto in rilievo che il Fondo ha avviato le procedure di adeguamento dello Statuto e del Regolamento secondo quanto stabilito dal citato decreto ministeriale, la circolare di cui trattasi, in base alle scelte effettuate dagli aderenti, fornisce le istruzioni di seguito sintetizzate.

 

Conferimento del tfr con modalità di scelta esplicita e contribuzione

Relativamente al secondo trimestre 2007, scaduto il 20 luglio scorso, per i dirigenti già iscritti al PREVINDAI al 31 dicembre 2006, devono essere effettuati i seguenti adempimenti:

- per coloro che abbiano scelto, nel primo semestre 2007, di conferire il TFR residuo maturando al Fondo dovranno essere versati il TFR residuo maturato dalla scelta di conferimento al 30 giugno 2007, comprensivo della relativa rivalutazione (v. infra) e le competenze ordinarie del periodo aprile/giugno (contribuzione a carico dell’azienda e a carico del dirigente, eventuale contribuzione aggiuntiva a carico del dirigente e TFR nelle misure contrattualmente previste);

- per quelli che abbiano scelto, nel primo semestre 2007, di mantenere presso l’azienda il TFR residuo maturando dovranno essere versate le competenze ordinarie del periodo aprile/giugno (contribuzione a carico dell’azienda e a carico del dirigente, eventuale contribuzione aggiuntiva a carico del dirigente e TFR nelle misure contrattualmente previste).

Per i dirigenti non iscritti al PREVINDAI al 31 dicembre 2006, che abbiano aderito espressamente al Fondo nel primo semestre 2007, dovranno essere versati, entro la suddetta scadenza (20 luglio 2007): il TFR maturato dalla adesione al 30 giugno 2007, nelle misure previste dall’art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comprensivo della relativa rivalutazione (v. infra); l’eventuale contribuzione, a carico dell’azienda e a carico del dirigente, dalla adesione al 30 giugno 2007; l’eventuale contribuzione aggiuntiva a carico del dirigente, dalla scelta al 30 giugno 2007. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 252/2005, i lavoratori iscritti, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, destinatari di accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR, possono destinare il TFR alla previdenza complementare nella misura stabilita dai contratti o accordi collettivi di riferimento (con facoltà di incremento successivo), ovvero in misura integrale. Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 è previsto l’integrale versamento del TFR.

Per i dirigenti non iscritti al PREVINDAI al 31 dicembre 2006 che abbiano deciso di non aderire a quest’ultimo non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione al Fondo.

 

Rivalutazione del tfr

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto 30 gennaio 2007, adottato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1, comma 765, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sul TFR conferito esplicitamente ad una forma di previdenza complementare è dovuta una rivalutazione in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, pari al 2,74% annuo, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta ed il 30 giugno 2007.

La circolare n. 31/IMPRESE precisa che tale importo – da versare, come già accennato, in occasione del secondo trimestre 2007 – deve essere dichiarato, sul modulo 050 (dichiarazione contributiva trimestrale), unitamente alla quota di TFR.

Con nota del 3 luglio 2007, consultabile sul sito Internet www.previndai.it , il Fondo ha comunicato che detta rivalutazione deve essere calcolata secondo il seguente schema:

 

Periodo di
competenza

 

Conteggio rapportato al periodo

 

Quota di Gennaio

 

2,74% : 12 x 5

 

Quota di Febbraio

 

2,74% : 12 x 4

 

Quota di Marzo

 

2,74% : 12 x 3

 

Quota di Aprile

 

2,74% : 12 x 2

 

Quota di Maggio

 

2,74% : 12 x 1

 

Quota di Giugno

 

Nessuna rivalutazione

 

 

 

La rivalutazione deve essere calcolata a partire dal mese di scelta di conferimento e fino al 30 giugno (ad esempio, per un dirigente che ha aderito nel mese di marzo 2007, la rivalutazione riguarderà le quote di TFR maturate, destinate al PREVINDAI, dal mese di marzo stesso e nei successivi, con le rivalutazioni su ciascun mese sopra riportate).

La nota di cui trattasi ricorda che per i dirigenti già iscritti al 31 dicembre 2006 che abbiano, durante il semestre, optato per la destinazione del 100% del TFR al Fondo, la rivalutazione deve essere calcolata solo sul residuo destinato.

Il PREVINDAI fa riserva di chiedere alle imprese il dettaglio dell’importo versato a titolo di rivalutazione qualora, ad esito di eventuali chiarimenti del competente Dicastero, la fiscalità di tale voce dovesse risultare diversa da quella del TFR.

 

Conferimento del tfr con modalità di scelta tacita

Se il dirigente entro il 30 giugno 2007 non ha espresso alcuna scelta in merito alla destinazione del TFR, si realizza, con effetto dal 1° luglio 2007, il presupposto per il conferimento tacito, sia con riferimento al TFR residuo maturando per i già iscritti, sia all’intero TFR maturando per i non iscritti.

La circolare in esame segnala che, nei prossimi giorni, sarà disponibile sul sito Internet del PREVINDAI la modulistica utile per comunicare al Fondo il nominativo dei dirigenti cui ricorre la condizione del conferimento tacito del TFR.

Il versamento corrispondente al TFR conferito tacitamente dovrà avvenire a partire dal terzo trimestre 2007 (scadenza 22 ottobre 2007); la relativa dichiarazione dovrà essere effettuata in apposito campo che verrà predisposto nel modulo 050 in tempo utile per la scadenza di ottobre.

Secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 9, del Decreto Legislativo n. 252/2005 il TFR conferito tacitamente verrà investito nel Comparto Assicurativo, che risponde ai requisiti di garanzia richiesti dalle norme per l’allocazione del TFR conferito con modalità di scelta tacita.

La circolare n. 31/IMPRESE, infine, ricorda che, una volta effettuata la scelta di destinazione del TFR alla previdenza complementare, tale scelta è irreversibile, riguardando anche successivi rapporti di lavoro seppure regolati da contrattazione diversa da quella iniziale.

Pertanto, al momento dell’assunzione di un dirigente, l’azienda deve verificare eventuali scelte già effettuate a favore della previdenza complementare, a prescindere dal Fondo di destinazione, ed avviare la contribuzione al PREVINDAI o a diverso Fondo eventualmente prescelto dall’interessato