DIRIGENTI DI AZIENDE
INDUSTRIALI - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ISTRUZIONI DEL PREVINDAI
Con comunicato del 30
maggio 2007, il PREVINDAI ha reso noto che, alla luce delle disposizioni
contenute nel Decreto Ministeriale 10 maggio 2007, n. 62 e delle direttive
emanate al riguardo dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP),
il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha verificato che quest’ultimo è già
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di
riforma della previdenza complementare, per essere destinatario del TFR (regime
a contribuzione definita, soggettività giuridica e linea garantita).
Il PREVINDAI è pertanto
idoneo a ricevere il versamento del TFR nelle modalità previste, esplicita o
tacita.
Si segnala ora che, con
circolare n. 31/IMPRESE del 28 giugno 2007, il cui testo è a disposizione
presso i nostri uffici, il PREVINDAI ha illustrato gli adempimenti
anagrafico-contributivi cui sono tenute le aziende iscritte ad esito della
scadenza del semestre (30 giugno 2007) utile per l’esercizio della opzione
relativa alla destinazione del TFR maturando.
Dopo aver posto in rilievo
che il Fondo ha avviato le procedure di adeguamento dello Statuto e del
Regolamento secondo quanto stabilito dal citato decreto ministeriale, la
circolare di cui trattasi, in base alle scelte effettuate dagli aderenti,
fornisce le istruzioni di seguito sintetizzate.
Conferimento del tfr con
modalità di scelta esplicita e contribuzione
Relativamente al secondo
trimestre 2007, scaduto il 20 luglio scorso, per i dirigenti già iscritti al
PREVINDAI al 31 dicembre 2006, devono essere effettuati i seguenti adempimenti:
- per coloro che abbiano
scelto, nel primo semestre 2007, di conferire il TFR residuo maturando al Fondo
dovranno essere versati il TFR residuo maturato dalla scelta di conferimento al
30 giugno 2007, comprensivo della relativa rivalutazione (v. infra) e le competenze ordinarie del periodo aprile/giugno
(contribuzione a carico dell’azienda e a carico del dirigente, eventuale
contribuzione aggiuntiva a carico del dirigente e TFR nelle misure
contrattualmente previste);
- per quelli che abbiano
scelto, nel primo semestre 2007, di mantenere presso l’azienda il TFR residuo
maturando dovranno essere versate le competenze ordinarie del periodo
aprile/giugno (contribuzione a carico dell’azienda e a carico del dirigente,
eventuale contribuzione aggiuntiva a carico del dirigente e TFR nelle misure
contrattualmente previste).
Per i dirigenti non
iscritti al PREVINDAI al 31 dicembre 2006, che abbiano aderito espressamente al
Fondo nel primo semestre 2007, dovranno essere versati, entro la suddetta
scadenza (20 luglio 2007): il TFR maturato dalla adesione al 30 giugno 2007,
nelle misure previste dall’art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, comprensivo della relativa rivalutazione (v. infra);
l’eventuale contribuzione, a carico dell’azienda e a carico del dirigente,
dalla adesione al 30 giugno 2007; l’eventuale contribuzione aggiuntiva a carico
del dirigente, dalla scelta al 30 giugno 2007. Ai sensi dell’art. 8, comma 7,
del Decreto Legislativo n. 252/2005, i lavoratori iscritti, per la prima volta,
alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, destinatari
di accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il
TFR, possono destinare il TFR alla previdenza complementare nella misura
stabilita dai contratti o accordi collettivi di riferimento (con facoltà di
incremento successivo), ovvero in misura integrale. Per i lavoratori di prima
iscrizione alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 è
previsto l’integrale versamento del TFR.
Per i dirigenti non
iscritti al PREVINDAI al 31 dicembre 2006 che abbiano deciso di non aderire a quest’ultimo
non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione al Fondo.
Rivalutazione del tfr
Ai sensi dell’art. 1, comma
2, lett. a), del Decreto 30 gennaio 2007, adottato dal Ministro del Lavoro di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1,
comma 765, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sul TFR conferito
esplicitamente ad una forma di previdenza complementare è dovuta una
rivalutazione in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31
dicembre 2006, pari al 2,74% annuo, rapportato al periodo intercorrente tra la
data di scelta ed il 30 giugno 2007.
La circolare n. 31/IMPRESE
precisa che tale importo – da versare, come già accennato, in occasione del
secondo trimestre 2007 – deve essere dichiarato, sul modulo 050 (dichiarazione
contributiva trimestrale), unitamente alla quota di TFR.
Con nota del 3 luglio 2007,
consultabile sul sito Internet www.previndai.it , il Fondo ha comunicato che
detta rivalutazione deve essere calcolata secondo il seguente schema:
Periodo di |
Conteggio rapportato al
periodo |
Quota di Gennaio |
2,74% : 12 x 5 |
Quota di Febbraio |
2,74% : 12 x 4 |
Quota di Marzo |
2,74% : 12 x 3 |
Quota di Aprile |
2,74% : 12 x 2 |
Quota di Maggio |
2,74% : 12 x 1 |
Quota di Giugno |
Nessuna
rivalutazione |
La rivalutazione deve
essere calcolata a partire dal mese di scelta di conferimento e fino al 30
giugno (ad esempio, per un dirigente che ha aderito nel mese di marzo 2007, la
rivalutazione riguarderà le quote di TFR maturate, destinate al PREVINDAI, dal
mese di marzo stesso e nei successivi, con le rivalutazioni su ciascun mese
sopra riportate).
La nota di cui trattasi
ricorda che per i dirigenti già iscritti al 31 dicembre 2006 che abbiano,
durante il semestre, optato per la destinazione del 100% del TFR al Fondo, la
rivalutazione deve essere calcolata solo sul residuo destinato.
Il PREVINDAI fa riserva di
chiedere alle imprese il dettaglio dell’importo versato a titolo di
rivalutazione qualora, ad esito di eventuali chiarimenti del competente Dicastero,
la fiscalità di tale voce dovesse risultare diversa da quella del TFR.
Conferimento del tfr con
modalità di scelta tacita
Se il dirigente entro il 30
giugno 2007 non ha espresso alcuna scelta in merito alla destinazione del TFR,
si realizza, con effetto dal 1° luglio 2007, il presupposto per il conferimento
tacito, sia con riferimento al TFR residuo maturando per i già iscritti, sia
all’intero TFR maturando per i non iscritti.
La circolare in esame
segnala che, nei prossimi giorni, sarà disponibile sul sito Internet del
PREVINDAI la modulistica utile per comunicare al Fondo il nominativo dei
dirigenti cui ricorre la condizione del conferimento tacito del TFR.
Il versamento
corrispondente al TFR conferito tacitamente dovrà avvenire a partire dal terzo
trimestre 2007 (scadenza 22 ottobre 2007); la relativa dichiarazione dovrà
essere effettuata in apposito campo che verrà predisposto nel modulo 050 in
tempo utile per la scadenza di ottobre.
Secondo quanto stabilito
dall’art. 8, comma 9, del Decreto Legislativo n. 252/2005 il TFR conferito
tacitamente verrà investito nel Comparto Assicurativo, che risponde ai
requisiti di garanzia richiesti dalle norme per l’allocazione del TFR conferito
con modalità di scelta tacita.
La circolare n. 31/IMPRESE,
infine, ricorda che, una volta effettuata la scelta di destinazione del TFR
alla previdenza complementare, tale scelta è irreversibile, riguardando anche
successivi rapporti di lavoro seppure regolati da contrattazione diversa da
quella iniziale.
Pertanto, al momento
dell’assunzione di un dirigente, l’azienda deve verificare eventuali scelte già
effettuate a favore della previdenza complementare, a prescindere dal Fondo di
destinazione, ed avviare la contribuzione al PREVINDAI o a diverso Fondo
eventualmente prescelto dall’interessato