D. LGS. N. 30/2007 - LIBERA CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI
CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI - INDICAZIONI OPERATIVE DEL MINISTERO
DELL’INTERNO
Con il Decreto Legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della direttiva comunitaria 2004/38/CE,
sono state disciplinate le modalità di esercizio del diritto di libera
circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei
cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari.
In relazione a tale
provvedimento, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni
operative con nota del 18 luglio 2007. Nel precisare che il testo è a
disposizione presso i nostri uffici, se ne riassumono, di seguito, i punti di
principale interesse.
Ambito di applicazione
del Decreto Legislativo n. 30/2007
Secondo quanto risulta
dalla nota ministeriale, i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein,
Stati non comunitari ma appartenenti allo “Spazio Economico Europeo”, sono
equiparati ai cittadini dell’Unione Europea a tutti gli effetti del decreto
legislativo in esame. Altrettanto lo sono i cittadini svizzeri e della
Repubblica di San Marino.
Diritto di soggiorno per
un periodo superiore a tre mesi
Ai sensi dell’art. 7, comma
1, del Decreto Legislativo n. 30/2007, hanno diritto di soggiornare nel
territorio nazionale, per un periodo superiore a tre mesi, i cittadini
dell’Unione Europea rientranti nelle seguenti categorie: lavoratori subordinati
o autonomi, studenti, soggetti in possesso di risorse economiche sufficienti.
Il medesimo diritto è
riconosciuto ai familiari, comunitari o meno, che accompagnino o raggiungano in
Italia un cittadino dell’Unione Europea appartenente ad una delle predette
categorie.
In proposito, il Ministero
dell’Interno ha precisato che per “familiari” devono intendersi – fatte salve
le altre fattispecie previste dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo in
esame – il coniuge, i discendenti (propri o del coniuge) di età inferiore a 21
anni o a carico nonché gli ascendenti diretti a carico, propri o del coniuge, a
prescindere dal grado di parentela.
Si ricorda che le formalità
amministrative da espletare per l’esercizio del diritto di soggiorno per un
periodo superiore a tre mesi sono indicate dall’art. 9 del Decreto Legislativo
n. 30/2007. In particolare, in luogo della “carta di soggiorno per cittadini
UE” prevista dalla disciplina previgente, viene ora richiesta la sola
iscrizione anagrafica dei soggetti interessati (per i familiari non comunitari,
invece, l’art. 10 dello stesso provvedimento richiede il possesso della “carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, titolo valido per
cinque anni).
Ai fini dell’iscrizione
anagrafica, i cittadini comunitari in possesso di un titolo di soggiorno
scaduto devono documentare ai competenti uffici comunali la presenza dei
requisiti previsti per i soggiorni superiori a tre mesi (v. infra).
Se, invece, il permesso (o la carta) di soggiorno è ancora in corso di
validità, si procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il
possesso dei predetti requisiti è già documentato dal titolo di soggiorno
ancora valido.
In entrambi i casi, il
Comune di residenza provvederà al ritiro del titolo ed alla sua consegna alla
Questura di riferimento.
Diritto di soggiorno per
motivi di lavoro
Ai fini dell’iscrizione
anagrafica, il cittadino dell’Unione Europea che intenda soggiornare in Italia
per motivi di lavoro per un periodo superiore a tre mesi, deve produrre, ai
sensi dell’art. 9, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo n. 30/2007, la
documentazione attestante l’esercizio di una attività lavorativa subordinata od
autonoma.
Secondo quanto precisato
dal Ministero dell’Interno, tale documentazione deve essere idonea a consentire
la successiva verifica del mantenimento del diritto di soggiorno. Infatti, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 3, e dell’art. 21 del predetto
decreto, il venir meno della condizione di lavoratore subordinato o autonomo, e
la contestuale assenza di altre situazioni che legittimino il diritto di
soggiorno in Italia per periodi superiori a tre mesi, consentono
l’allontanamento del cittadino dell’Unione Europea dal territorio nazionale,
venendo a mancare il presupposto per la permanenza nel nostro Paese oltre tale
limite temporale.
Copertura sanitaria
La copertura sanitaria nei
confronti dei lavoratori comunitari e dei loro familiari è garantita dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Invece, i cittadini
comunitari soggiornanti in Italia per motivi di studio o di formazione
professionale, o per altri motivi, nonché i familiari a loro carico, oltre a
dover dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti, con le
modalità precisate dal Ministero dell’Interno nella stessa nota in esame,
devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i
rischi sul territorio nazionale. Ai fini dell’iscrizione anagrafica, la durata
della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso
di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno.
I formulari E106, E120,
E121 (o E 33 ), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell’Unione Europea,
soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell’iscrizione
anagrafica.
Al contrario, la tessera
sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la
polizza sanitaria.
Diritto di soggiorno
permanente
I cittadini dell’Unione
Europea (compresi i “neocomunitari”) presenti in Italia regolarmente e
continuativamente da almeno 5 anni – considerando anche il periodo il soggiorno
precedente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30/2007 –
acquistano il diritto al soggiorno permanente nel nostro Paese.
Ai fini del calcolo dei
cinque anni, si considera come data di decorrenza quella d’inizio di validità
del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto
dall’interessato.