RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CON DAZIONE DEL TFR IN GARANZIA

 

Si segnala che il 17 luglio 2007, presso il Ministero del Lavoro, si è svolto un incontro avente ad oggetto le problematiche connesse alla cessione del quinto dello stipendio con dazione del TFR in garanzia, alla luce degli obblighi introdotti dalla legge di riforma della previdenza complementare.

A tale riunione, richiesta dalla Confindustria, hanno partecipato anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e dell’Inps.

La questione posta all’attenzione dalla Confindustria deriva, come è noto, dal mancato coordinamento normativo tra la disciplina della cessione del quinto dello stipendio e del TFR, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, come aggiornato dalle Leggi 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266, e la riforma della previdenza complementare attuata con il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che ha esteso la possibilità per i lavoratori dipendenti di finanziare con il proprio TFR le forme pensionistiche complementari.

Gli aspetti problematici riguardano, in particolare, i casi in cui i datori di lavoro, già destinatari della notifica di contratti di cessione del quinto dello stipendio, contenenti clausole che vincolano a garanzia l’intero TFR nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, abbiano ricevuto, nel corso del semestre utile per l’esercizio della scelta sul conferimento del TFR maturando, o ricevano per il futuro, la richiesta del lavoratore di voler trasferire il TFR, ceduto a garanzia dell’intero debito contratto, alla previdenza complementare.

Si tratta di un aspetto molto delicato per le aziende perché, pur essendo, ai sensi dell’art. 1260 del Codice civile, soggetti terzi rispetto al contratto di cessione, si trovano, in quanto debitori ceduti, a dover gestire, nel contempo, le richieste dei lavoratori, frutto di un diritto previdenziale costituzionalmente garantito, e degli istituti di credito, i quali invece temono, a seguito del conferimento del TFR ai fondi pensione, la riduzione o il pregiudizio della garanzia, con il rischio di contestazioni da parte di tutti i soggetti interessati.

Non a caso negli ultimi mesi del semestre previsto per la scelta relativa al conferimento del TFR, alcuni istituti finanziari, erogatori di prestiti garantiti dal TFR, hanno messo in atto azioni volte ad impedire alle aziende il versamento del TFR optato ai Fondi pensione, ingenerando notevoli difficoltà operative.

In attesa di indicazioni istituzionali, utili a dirimere il confronto con le società finanziarie, i lavoratori e i Fondi pensione, la Confindustria ha suggerito alle aziende destinatarie di atti di cessione di chiedere, in via cautelativa, il consenso delle società finanziarie prima di procedere al trasferimento del TFR maturando alla previdenza complementare, sia a seguito di scelta esplicita del lavoratore che di adesione tacita.

Resta inteso che, nelle ipotesi di notifica di atti di pignoramento e sequestro conservativo che abbiano per oggetto il TFR, le aziende sono comunque obbligate al rispetto dei limiti e dei vincoli fissati nell’ordine del Giudice.

Con Documento del 30 maggio 2007, la COVIP era intervenuta sulla questione, precisando che, in linea generale, la cessione in garanzia del TFR non preclude la possibilità di conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, in forma esplicita o tacita, in attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 252/2005.

Relativamente ai datori di lavoro nei cui confronti siano stati notificati atti di cessione in garanzia del TFR, la Commissione ha ritenuto sufficiente l’invio, da parte del datore di lavoro, di una adeguata informativa alla società finanziaria della scelta del lavoratore di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare.

La COVIP, peraltro, non ha affrontato in modo espresso il problema delle eventuali implicazioni per il datore di lavoro/debitore ceduto per quanto concerne il piano dei rapporti con la società finanziaria.

A conclusione della citata riunione del 17 luglio, il Ministero del Lavoro, preso atto della complessa situazione che si va delineando per le aziende, ha formato un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di tutti i soggetti presenti, fra i quali la Confindustria, con il compito di individuare, a breve, le principali criticità determinate dalle problematiche in discorso e di elaborare soluzioni operative, da condividere anche con le organizzazioni di rappresentanza degli istituti finanziari in un eventuale Protocollo di intesa, ovvero, di proporre indicazioni di coordinamento normativo, da inserire, se del caso, nel prossimo disegno di legge finanziaria.

Si fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo.