RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CESSIONE DEL
QUINTO DELLO STIPENDIO CON DAZIONE DEL TFR IN GARANZIA
Si segnala che il 17 luglio
2007, presso il Ministero del Lavoro, si è svolto un incontro avente ad oggetto
le problematiche connesse alla cessione del quinto dello stipendio con dazione
del TFR in garanzia, alla luce degli obblighi introdotti dalla legge di riforma
della previdenza complementare.
A tale riunione, richiesta
dalla Confindustria, hanno partecipato anche rappresentanti delle
organizzazioni sindacali, della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(COVIP) e dell’Inps.
La questione posta
all’attenzione dalla Confindustria deriva, come è noto, dal mancato
coordinamento normativo tra la disciplina della cessione del quinto dello
stipendio e del TFR, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180, come aggiornato dalle Leggi 30 dicembre 2004, n. 311 e 23
dicembre 2005, n. 266, e la riforma della previdenza complementare attuata con
il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che ha esteso la possibilità
per i lavoratori dipendenti di finanziare con il proprio TFR le forme
pensionistiche complementari.
Gli aspetti problematici
riguardano, in particolare, i casi in cui i datori di lavoro, già destinatari
della notifica di contratti di cessione del quinto dello stipendio, contenenti
clausole che vincolano a garanzia l’intero TFR nell’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro, abbiano ricevuto, nel corso del semestre utile per
l’esercizio della scelta sul conferimento del TFR maturando, o ricevano per il
futuro, la richiesta del lavoratore di voler trasferire il TFR, ceduto a
garanzia dell’intero debito contratto, alla previdenza complementare.
Si tratta di un aspetto
molto delicato per le aziende perché, pur essendo, ai sensi dell’art. 1260 del
Codice civile, soggetti terzi rispetto al contratto di cessione, si trovano, in
quanto debitori ceduti, a dover gestire, nel contempo, le richieste dei
lavoratori, frutto di un diritto previdenziale costituzionalmente garantito, e
degli istituti di credito, i quali invece temono, a seguito del conferimento
del TFR ai fondi pensione, la riduzione o il pregiudizio della garanzia, con il
rischio di contestazioni da parte di tutti i soggetti interessati.
Non a caso negli ultimi
mesi del semestre previsto per la scelta relativa al conferimento del TFR,
alcuni istituti finanziari, erogatori di prestiti garantiti dal TFR, hanno
messo in atto azioni volte ad impedire alle aziende il versamento del TFR
optato ai Fondi pensione, ingenerando notevoli difficoltà operative.
In attesa di indicazioni
istituzionali, utili a dirimere il confronto con le società finanziarie, i
lavoratori e i Fondi pensione, la Confindustria ha suggerito alle aziende
destinatarie di atti di cessione di chiedere, in via cautelativa, il consenso
delle società finanziarie prima di procedere al trasferimento del TFR maturando
alla previdenza complementare, sia a seguito di scelta esplicita del lavoratore
che di adesione tacita.
Resta inteso che, nelle
ipotesi di notifica di atti di pignoramento e sequestro conservativo che
abbiano per oggetto il TFR, le aziende sono comunque obbligate al rispetto dei
limiti e dei vincoli fissati nell’ordine del Giudice.
Con Documento del 30 maggio
2007, la COVIP era intervenuta sulla questione, precisando che, in linea generale,
la cessione in garanzia del TFR non preclude la possibilità di conferire il TFR
maturando alle forme pensionistiche complementari, in forma esplicita o tacita,
in attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 8, comma 7, del Decreto
Legislativo n. 252/2005.
Relativamente ai datori di
lavoro nei cui confronti siano stati notificati atti di cessione in garanzia
del TFR, la Commissione ha ritenuto sufficiente l’invio, da parte del datore di
lavoro, di una adeguata informativa alla società finanziaria della scelta del
lavoratore di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare.
La COVIP, peraltro, non ha
affrontato in modo espresso il problema delle eventuali implicazioni per il
datore di lavoro/debitore ceduto per quanto concerne il piano dei rapporti con
la società finanziaria.
A conclusione della citata
riunione del 17 luglio, il Ministero del Lavoro, preso atto della complessa
situazione che si va delineando per le aziende, ha formato un Gruppo di lavoro,
composto da rappresentanti di tutti i soggetti presenti, fra i quali la
Confindustria, con il compito di individuare, a breve, le principali criticità
determinate dalle problematiche in discorso e di elaborare soluzioni operative,
da condividere anche con le organizzazioni di rappresentanza degli istituti
finanziari in un eventuale Protocollo di intesa, ovvero, di proporre
indicazioni di coordinamento normativo, da inserire, se del caso, nel prossimo
disegno di legge finanziaria.
Si fa, pertanto, riserva di
ulteriori comunicazioni al riguardo.