DECRETO BERSANI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’UTILIZZO DI LAVORATORI IRREGOLARI - ULTERIORI CHIARIMENTI - NOTA
MINISTERO DEL LAVORO N. 8906/2007
Il Ministero del Lavoro,
con nota n. 8906 del 4 luglio 2007, ha fornito ulteriori precisazioni circa
l’applicazione della maxisanzione prevista dall’art. 36 bis della L. n.
248/2006 per l’impiego di lavoratori non regolari, in particolare per
l’applicazione della sanzione da euro 1.500 a 12.000 per ciascun lavoratore in
nero, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (cfr.
Not. n. 7/2007).
A tal proposito si precisa
quanto segue.
Impiego lavoratori
extracomunitari clandestini
Preliminarmente è stata
ribadita l’applicabilità della sanzione in parola anche cumulativamente con le
sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 286/1998 in caso di datori di lavoro che
occupino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dall’articolo in parola, ovvero con il permesso di soggiorno
scaduto, essendo le due disposizioni volte a garantire la tutela di beni
giuridici differenti.
Si rammenta che l’art. 22
del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che “il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il
cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto,
nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto
da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato”.
Impiego di lavoratori
minori non regolari
Analogo ragionamento è
stato seguito dal Ministero del Lavoro per ciò che concerne i lavoratori
minorenni impiegati irregolarmente.
La previsione di sanzioni
penali irrogabili nei casi di specie, non esime dalla possibilità di applicare
la maxisanzione prevista dalla L. n. 248/2006.
Impiego di lavoratori
domestici
Il Ministero dal Lavoro ha
sottolineato anche la possibilità di applicare la maxisanzione nel caso di utilizzo di lavoratori domestici
non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, essendo
tale mancanza la condizione propria per l’applicazione della maxisanzione.
Viene inoltre precisato a
tal proposito che la regolarità rispetto al lavoro domestico non esclude
comunque l’applicazione della maxisanzione laddove il lavoratore venga
impiegato in altra attività imprenditoriale o professionale dal datore di
lavoro e per la quale non si ottemperi alla regolare instaurazione del singolo
rapporto lavorativo.
Impiego lavoratori
autonomi
È stato ribadito dal
dicastero l’applicabilità della maxisanzione anche nel caso di utilizzo di
lavoratori autonomi solo nei casi in cui tale utilizzazione sia subordinata
dall’ordinamento a precisi obblighi di formalizzazione documentale del rapporto
di lavoro che non siano stati ottemperati (vd. casi
di mini collaborazioni, collaborazioni coordinate e a progetto, associazione in
partecipazione).
Impiego di collaboratori
familiari, coadiuvanti ed imprenditori e soci di imprese artigiane
La maxisanzione sarà
applicata ogniqualvolta non vengano ottemperati gli obblighi relativi alla
corretta instaurazione del rapporto lavorativo, con riferimento ai
collaboratori familiari e ai soci
dell’impresa artigiana che partecipino
con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale. Il dicastero ha pertanto
sottolineato che la sussistenza
simultanea della abitualità e della prevalenza sono requisiti indispensabili affinché
possano insorgere gli obblighi la cui violazione implica l’applicazione della
sanzione prevista dall’art. 36 bis.
Impiego del prestatore
d’opera qualificato artigiano o non
Ogni qualvolta l’impiego
del lavoratore autonomo richieda espresse modalità di formalizzazione del
rapporto di lavoro a carico del
committente o datore di lavoro, sarà possibile l’applicazione della
maxisanzione prevista dall’art. 36 bis in caso di inottemperanza a tali
disposizioni.
Ricorribilità
provvedimento sanzionatorio
La circolare del Ministero
precisa che avverso il verbale ispettivo che abbia elevato la maxisanzione di
cui all’art. 36 bis, è possibile ricorrere ai sensi e per gli effetti dell’art.
17 del D. Lgs. n. 124/2004, purché il ricorso abbia esclusivamente ad oggetto
la contestazione della sussistenza del rapporto di lavoro e non anche e non già
una diversa qualificazione del rapporto di lavoro.
Il Ministero ha, pertanto,
invitato il proprio personale ispettivo affinché proceda alla compilazione dei
verbali di ispezione nella maniera più dettagliata possibile al fine di evitare
possibili contestazioni in ordine alla genericità della descrizione delle
attività contestate.
Al termine della circolare,
il Ministero ribadisce alcuni concetti già contenuti nella circolare n. 29 del
28 settembre 2006, relativi all’applicazione pratica della maxisanzione, con
riferimento alla pluralità di soggetti trasgressori, alla cessazione della
violazione (che configura un illecito permanente) in data successiva
all’entrata in vigore dell’art. 36 bis, all’accertamento temporale della
condotta illecita cui applicare la maxisanzione.