LIMITAZIONI AL TRAFFICO DAL
15 OTTOBRE 2007 AL 15 APRILE 2008 - PIANO D`AZIONE 2007/2008 CONTRO
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
La
Giunta Regionale lombarda ha emanato il "Piano d`Azione per il periodo 15
ottobre 2007-15 aprile 2008 ai fini del contenimento e della prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico".
Si
tratta di una serie articolata di misure per la riduzione delle emissioni in
atmosfera delle polveri sottili (PM10)
provocate principalmente dalla circolazione veicolare.
Il
10 ottobre 2007 sono stati approvati i "Criteri e modalità di attuazione
del Piano di azione", in base ai quali vengono definite le misure
relativamente alle Zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia
compresi all`interno della Zona A1 (D.G.R. n° 5290 del 2 agosto 2007).
Nella
Zona A1 (area a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di
trasporto pubblico locale organizzato) rientrano i seguenti comuni bresciani:
-
Borgosatollo
-
Botticino
-
Bovezzo
-
Brescia
-
Castelmella
-
Castenedolo
-
Cellatica
-
Collebeato
-
Concesio
-
Flero
-
Gardone
Valtrompia
-
Gussago
-
Lumezzane
-
Marcheno
-
Nave
-
Rezzato
-
Roncadelle
-
San
Zeno Naviglio
-
Sarezzo
-
Villa
Carcina
Fermo del traffico
dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate
festive infrasettimanali, dalle ore
7.30 alle 19.30, per i seguenti mezzi:
·
autoveicoli
ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva
91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti
"pre-Euro 1" a benzina);
·
autoveicoli
ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva
91/542/CEE, punto 6.2.1.B, oppure non omologati ai sensi della direttiva
94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti
"pre-Euro 1" e "Euro 1" diesel);
·
motoveicoli
e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE,
capitolo 5 e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti
"pre Euro 1 a 2 tempi").
Sono esclusi dal
fermo:
·
gli
autoveicoli elettrici;
·
gli
autoveicoli ibridi e multimodali;
·
gli
autoveicoli con motore ad accensione comandata (benzina), alimentati a
carburanti gassosi (metano, gpl);
·
gli
autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e
omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive,
immatricolati a partire dal 1° gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi
alla citata direttiva 91/441/CEE;
·
gli
autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima
superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE,
punto 6.2.1.A e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5
tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive
direttive;
·
gli
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della
direttiva 94/12/CEE e successive direttive;
·
gli
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle
3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto
6.2.1.B e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5
tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CEE e successive
direttive;
·
i
motoveicoli ed i ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE,
capitolo 5 e successive direttive;
·
i
motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi.
Strade escluse dalla
limitazione della circolazione:
·
tratti
autostradali, strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni
interessati dal provvedimento;
·
tratti
di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in
corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
DEROGHE AL FERMO DELLA
CIRCOLAZIONE
·
veicoli,
motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei
Vigili dei Fuoco e dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale,
della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
·
veicoli
di pronto soccorso;
·
mezzi
di trasporto pubblico locale (TPL) e scuolabus - ad esclusione dei mezzi non
omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive (detti
"pre-Euro 1");
·
veicoli
utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo
contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
·
autovetture
targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
·
veicoli
appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico
servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato
contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come gli operatori dei
servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce,
gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso
stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti,
distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
·
veicoli
dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al
percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio
domicilio e viceversa;
·
veicoli
degli operatori dei mercati all`ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e
delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere
il proprio domicilio al termine dell`attività lavorativa;
·
veicoli
classificati come macchine agricole di cui all`articolo 57 del Decreto
legislativo 285/1992;
·
veicoli
per trasporti specifici e per uso speciale di cui all`articolo 54, comma 1,
lettere f) e g), del Decreto legislativo 285/1992, elencati all`articolo 203
del D.P.R 495/1992;
·
veicoli
adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
·
veicoli
di medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno
dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con
certificazione del datore di lavoro;
·
veicoli
utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed
indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in
grado di esibire relativa certificazione medica;
·
veicoli
utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei
mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
·
veicoli
dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni
del proprio ministero;
·
veicoli
degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione
del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
·
autoveicoli
con a bordo almeno tre persone (car pooling);
·
veicoli
delle autoscuole utilizzati per esercitazioni di guida e per lo svolgimento
degli esami;
·
veicoli
dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
·
veicoli
con targa estera.
I
Sindaci dei Comuni della Regione Lombardia, per particolari e motivate
necessità, possono concedere i residenti sul proprio territorio deroghe al
divieto di circolazione per persone e veicoli, valide per tutta la Zona A1
della Regione Lombardia.
Inoltre,
i Sindaci dei Comuni della Zona A1, limitatamente al proprio territorio,
possono, in casi eccezionali, urgenti e temporanei, consentire la circolazione
su assi viari su cui è applicato il divieto.