ALBO GESTORI
AMBIENTALI - CHIARIMENTI PER LE IMPRESE ISCRITTE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
(Nota Comitato Nazionale dell’Albo
gestori ambientali n. 1555/ALBO/Pres del 27/7/07)
Le imprese iscritte alle categorie 2
e 3 dell’Albo gestori ambientali debbono conferire i relativi rifiuti solo agli
impianti che effettuano operazioni di recupero autorizzati secondo le procedure
semplificate di cui agli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006.
Lo ha affermato il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato nazionale
dell’Albo gestori ambientali - con la nota n. 1555/ALBO/Pres del 27 luglio
2007, a seguito di numerosi quesiti ricevuti.
Non vale infatti per le imprese
iscritte secondo le procedure semplificate - ossia mediante la comunicazione di
inizio attività di cui all’art. 212 comma 18 del Codice dell’ambiente - la
stessa facoltà prevista invece in caso di iscrizione secondo la procedura
ordinaria (art. 212 comma 20), vale a dire la possibilità di conferire i
rifiuti agli impianti autorizzati sia in procedura ordinaria che semplificata.
Al contrario poichè la norma nulla
dice per le imprese che hanno usufruito della particolare procedura
semplificata ai fini dell’iscrizione all’Albo - di cui all’art. 212 comma 18
del Codice dell’ambiente - esse sono obbligate a conferire i rifiuti
trasportati solo agli a impianti che svolgono le operazioni di recupero di cui
agli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006.
Al riguardo, si ricorda che debbono
iscriversi alle categorie 2 e 3 dell’Albo le imprese che effettuano:
-
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi del
DM 5 febbraio 1998 ed avviati alle operazioni di recupero in base all’art. 216
del D.Lgs. 152/2006 (categoria 2);
- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del DM 12 giugno 2002, n.161 ed avviati alle operazioni di
recupero in base all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 (categoria 3).