ALBO GESTORI
AMBIENTALI - INDICAZIONI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
(Nota Comitato nazionale dell’Albo
gestori ambientali n. 1592/ALBO/Pres del 6/8/07)
Con la nota 1592/Albo/Pres del 6
agosto 2007 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Comitato
nazionale Albo gestori ambientali - è intervenuto nuovamente in materia di
impianti di recupero che operano secondo le procedure semplificate di cui gli
articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), specificando
alcuni aspetti problematici relativi all’obbligo, previsto anche per questi
impianti dal DPCM 7 marzo 2007, del provvedimento positivo di VIA, ovvero della
verifica ad assoggettabilità a VIA.
In particolare, l’Albo, integrando
la sua precedente circolare del 17 maggio 2007, ha chiarito che tali obblighi
si applicano non solo alle comunicazioni di inizio attività effettuate dopo
l’entrata in vigore del DPCM 7 marzo 2007 (ossia il 18 maggio 2007), ma anche a
quelle inoltrate all’Albo prima di tale data, qualora non sia ancora decorso il
termine di 90 giorni necessario per l’avvio delle operazioni di recupero.
Viene inoltre specificato che nel
caso ricorrano tutti i presupposti richiesti dall’art. 216 del D.Lgs. 152/2006
per operare in procedura semplificata, ma l’impresa non adempia all’obbligo di
VIA le Sezioni regionali dell’Albo sono tenute a comunicare alla Provincia
territorialmente competente la presenza dei requisiti richiesti dalla legge,
nonchè la mancanza della documentazione relativa alla VIA.
Per quanto non espressamente
precisato nella nota dell’Albo, si ritiene che in questa ultima ipotesi
l’impianto non possa essere attivato sino a quando non sia stata espletata la
procedura di VIA.
L’Albo infine chiarisce che tali
disposizioni si applicano anche in caso di rinnovo dell’autorizzazione ad
operare in procedura semplificata, decorsi i cinque anni dal suo rilascio ai
sensi del comma 5 dell’art. 216 del Codice dell’ambiente.
Pertanto, le imprese dovranno
avviare per tempo la procedura di rinnovo dell’autorizzazione, così da poter
effettuare la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la
verifica dell’assoggettabilità a VIA (screening).