ALL’APPALTO INTEGRATO CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DELLA MERLONI

 

La disciplina dell`appalto integrato, la cui applicabilità era stata sospesa dal primo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 6/2007), é stata parzialmente modificata dal secondo decreto correttivo al Codice e sarà applicabile alle procedure relative ai bandi pubblicati successivamente all`entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice stesso.

Il secondo decreto (D. lgs. n. 113/2007), peraltro, non prevede alcuna norma transitoria che disciplini l`istituto dell`appalto integrato, nel periodo che precede l`entrata in vigore del Regolamento, e non contiene alcuna espressa disposizione che stabilisca che, nel frattempo, continui ad essere applicata la norma contenuta nell`articolo 19 della legge n. 109/1994.

Il problema è stato posto al’attenzione dell`Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture, sottolineando la situazione di incertezza e confusione determinatasi nelle stazioni appaltanti e nelle imprese appaltatrici, a causa del vuoto normativo, esprimendo alcune considerazioni, nel puro intento di fornire un contributo alla soluzione della delicata questione.

Una nota della Direzione generale per la regolazione del lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture ha reso noti i chiarimenti forniti a tutti gli operatori del settore dal citato Ufficio legislativo, chiarimenti condivisi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi.

L`Ufficio legislativo, con nota del 19/9/2007, prot. 12332, esprime l`avviso che:

da una lettura sistematica del quadro di riferimento normativo, si evince la volontà del legislatore di garantire la continuità, la certezza e la conseguente funzionalità dell`applicazione della normativa per gli appalti di progettazione ed esecuzione;”

“ in via interpretativa si possono considerare applicabili le previsioni della legge Merloni relative all`appalto di progettazione ed esecuzione (ex appalto integrato e appalto concorso) fino all`entrata in vigore del Regolamento attuativo del Codice;”

La Presidenza del Consiglio non solo condivide l`interpretazione resa dall`Ufficio legislativo, ma fornisce anche ulteriori argomentazioni e conclusioni a favore della stessa, osservando che:

“in generale la natura giuridica delle attività di interesse pubblico primario, coinvolte dalla modifica normativa, impone l`adozione di un criterio interpretativo teso a garantire la certezza delle regole applicabili alla singola fattispecie nonché la piena operatività della nuova disciplina allorquando la stessa sia dotata dei necessari caratteri di completezza ed esaustività;”

“per ciò che concerne la possibilità nelle more di procedere ai cc. dd. appalti integrati, l`assenza di espresse indicazioni contrarie si accompagna all`indicazione implicita, desumibile dalla vigenza delle regole attuative, ed all`esigenza funzionale di garantire la possibilità di utilizzare in linea di continuità uno strumento previsto dall`ordinamento nel sistema sia ante che post Codice.”

La Direzione per la regolazione dei lavori pubblici, alla luce ed a conclusione delle riportate argomentazioni fornite dall`Ufficio legislativo e dalla Presidenza del Consiglio, esprime l`avviso che “le disposizioni di cui all`articolo 256, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006, riferite alle fattispecie dell`appalto di progettazione ed esecuzione (ex appalto integrato e appalto concorso) continuano ad applicarsi fino alla data di entrare in vigore del Regolamento di cui all`articolo 5.”