ALL’APPALTO INTEGRATO CONTINUANO AD
APPLICARSI LE NORME DELLA MERLONI
La disciplina dell`appalto
integrato, la cui applicabilità era stata sospesa dal primo decreto correttivo
al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 6/2007), é stata parzialmente
modificata dal secondo decreto correttivo al Codice e sarà applicabile alle
procedure relative ai bandi pubblicati successivamente all`entrata in vigore
del Regolamento di attuazione del Codice stesso.
Il secondo decreto (D. lgs. n.
113/2007), peraltro, non prevede alcuna norma transitoria che disciplini
l`istituto dell`appalto integrato, nel periodo che precede l`entrata in vigore
del Regolamento, e non contiene alcuna espressa disposizione che stabilisca
che, nel frattempo, continui ad essere applicata la norma contenuta
nell`articolo 19 della legge n. 109/1994.
Il problema è stato posto
al’attenzione dell`Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture,
sottolineando la situazione di incertezza e confusione determinatasi nelle
stazioni appaltanti e nelle imprese appaltatrici, a causa del vuoto normativo,
esprimendo alcune considerazioni, nel puro intento di fornire un contributo
alla soluzione della delicata questione.
Una nota della Direzione generale
per la regolazione del lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture ha
reso noti i chiarimenti forniti a tutti gli operatori del settore dal citato
Ufficio legislativo, chiarimenti condivisi dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi.
L`Ufficio legislativo, con nota
del 19/9/2007, prot. 12332, esprime l`avviso che:
“da una lettura sistematica del
quadro di riferimento normativo, si evince la volontà del legislatore di
garantire la continuità, la certezza e la conseguente funzionalità
dell`applicazione della normativa per gli appalti di progettazione ed
esecuzione;”
“ in via interpretativa si
possono considerare applicabili le previsioni della legge Merloni relative
all`appalto di progettazione ed esecuzione (ex appalto integrato e appalto
concorso) fino all`entrata in vigore del Regolamento attuativo del Codice;”
La Presidenza del Consiglio non solo
condivide l`interpretazione resa dall`Ufficio legislativo, ma fornisce anche
ulteriori argomentazioni e conclusioni a favore della stessa, osservando che:
“in generale la natura
giuridica delle attività di interesse pubblico primario, coinvolte dalla
modifica normativa, impone l`adozione di un criterio interpretativo teso a
garantire la certezza delle regole applicabili alla singola fattispecie nonché
la piena operatività della nuova disciplina allorquando la stessa sia dotata
dei necessari caratteri di completezza ed esaustività;”
“per ciò che concerne la
possibilità nelle more di procedere ai cc. dd. appalti integrati, l`assenza di
espresse indicazioni contrarie si accompagna all`indicazione implicita,
desumibile dalla vigenza delle regole attuative, ed all`esigenza funzionale di
garantire la possibilità di utilizzare in linea di continuità uno strumento
previsto dall`ordinamento nel sistema sia ante che post Codice.”
La
Direzione per la regolazione dei lavori pubblici, alla luce ed a conclusione delle
riportate argomentazioni fornite dall`Ufficio legislativo e dalla Presidenza
del Consiglio, esprime l`avviso che “le disposizioni di cui all`articolo
256, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006, riferite alle fattispecie dell`appalto
di progettazione ed esecuzione (ex appalto integrato e appalto concorso)
continuano ad applicarsi fino alla data di entrare in vigore del Regolamento di
cui all`articolo 5.”