RINVIO DELLA NORMA DI VERIFICA CIRCA LA
NON MOROSITA’ PER CARTELLE ESATTORIALI
PER I PAGAMENTI SUPERIORI A 10.000 EURO
Il Decreto Legge n. 195 del 1/10/2007 ha stabilito che il blocco ei pagamenti
della pubblica amministrazione, per importi superiori ai 10.000 euro, potrà
avere effetto, cioè essere applicato, solo dopo che il Ministero dell’Economia
avrà emanato il relativo regolamento. Con tale atto si dovrà stabilire, oltre
alle modalità applicazione della norma, anche il limite, attualmente fissato a
10.000 euro, che potrà essere portato al doppio
Sul precedente Notiziario n. 8/9 si
era dato notizia della novità legislativa che impone alle stazione appaltanti,
prima di procedere a pagamenti superiori a 10.000 euro, l’obbligo di verifica
circa la non morosità in relazione a cartelle esattoriali.
Un successivo pronunciamento
ministeriale aveva stabilito che in caso di pagamenti per importi superiori a
10.000 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la verifica
dell`eventuale morosità del beneficiario rispetto all`obbligo di pagamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali devesse essere
effettuata, in via prioritaria, attraverso l`acquisizione della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa dall`interessato, nella forma già pubblicata
sul precedente Notiziario 8/9, a pagina 556.
Questi i principali chiarimenti
dapprima forniti con la Circolare n.29 del 4 settembre 2007 della Ragioneria
Generale dello Stato del Ministero dell`Economia e delle Finanze, in attesa
dell`emanazione del Regolamento attuativo della disciplina.
Sul tema, la Circolare n.28 del 6
agosto 2007, chiarendo l`ambito applicativo della norma in materia di
riscossione, di cui all`art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotta dall`art.2,
comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 novembre 2006 n. 286, aveva previsto l`alternatività della verifica
della posizione del contribuente tramite la richiesta di informazioni ad
Equitalia Spa, oppure l`acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa da questi.
La citata Circolare n.29/2007 aveva
ulteriormente specificato che:
- l`acquisizione della dichiarazione
sostitutiva deve essere privilegiata rispetto alla verifica dell`eventuale
morosità del beneficiario presso gli agenti della riscossione;
- nel caso in cui i beneficiari
abbiano manifestato, anche per fatti concludenti, di non voler rendere la
dichiarazione sostitutiva, l`Amministrazione interessata, prima di procedere al
pagamento, deve effettuare una specifica verifica della morosità presso
Equitalia Spa, la società incaricata a livello nazionale della riscossione di
crediti verso l`Erario;
- in caso di pagamenti periodici a
favore dello stesso beneficiario, (es. in presenza di contratti di locazione,
somministrazione oppure appalto di servizi), l`autodichiarazione presentata
dall`interessato deve contenere l`indicazione che questi “provvederà a
comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione della
situazione sopra presentata”;
- il controllo delle dichiarazioni
sostitutive, con modalità campionarie, dovrà essere effettuato successivamente
all`acquisizione delle stesse ed all`esecuzione del relativo pagamento ed, in
ogni caso, non prima dell`emanazione del prescritto Regolamento attuativo, che
individuerà le procedure di verifica.
Veniva altresì specificato che il
Regolamento ministeriale in corso di emanazione potrebbe contenere previsioni
parzialmente difformi da quelle fornite dalle Circolari n.28/2007 e n.29/2007,
che costituivano perciò le prime modalità operative della norma.
L’approvazione
del Decreto Legge n. 159/2007 rimanda tutta la partita della verifica sulla
morosità dell’appaltatore in merito a cartelle esattoriali e sulla richiesta di
dichiarazione sostitutiva circa la regolarità degli obblighi fiscali alla emanazione del relativo
Regolamento di attuazione.