APPALTI PUBBLICI - NELLA DICHIARAZIONE DI
ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA E’SUFFICIENTE IL RICHIAMO COMPLESSIVO
ALLA NORMA DI LEGGE
(Consiglio di Stato, Sezione
IV del 5/9/2007 n. 4658)
La dichiarazione
sull’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione a gare
pubbliche di appalto, di cui all’art. 75, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h)
del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,(e ora di cui all’art. 38, lettere da a) ad
m-bis, del D.Lgs. 163/2006) non deve contenere analiticamente il richiamo alle
precedenti da a) ad h), ma deve considerarsi sufficiente, ai fini della sua
regolarità, il richiamo complessivo alla norma di cui all’art. 75 citato.
Le cause di esclusione dalle
gare pubbliche costituiscono limiti a legittimi interessi procedimentali delle
imprese candidate. Esse, pertanto, non possono essere soggette ad
interpretazioni formalistiche che rifuggano dal testo letterale e dalla ratio
che le ispira. Ne deriva che la
dichiarazione è pienamente in grado di assolvere le finalità perseguite dalla
stazione appaltante, vale a dire di escludere - salvo verifica - la presenza
delle circostanze ostative alla partecipazione alle gare, di cui all’art. 75
del D.P.R. n. 554/1999.
Questa conclusione muove da
un’interpretazione non formalistica del dato positivo ed è perfettamente
coerente con il principio pacifico in tema di contratti ad evidenza pubblica,
secondo cui le disposizioni del bando devono essere interpretate in modo da
consentire la più ampia partecipazione dei concorrenti.
F A T T O
La SIMA S.r.l., con ricorso al TAR
del Lazio, sede di Roma, esponeva di essere stata invitata a tre gare di
licitazione privata indetta con bando n. 33966 del 1.9.2003 dalla Direzione
regionale per la Sicilia dell’ANAS S.p.A., per l’affidamento di lavori per il
ripristino della segnaletica con adeguamento alle norme del nuovo codice della
strada sulle tratte autostradali Palermo-Mazara del Vallo e Alcamo-Trapani.
Aggiungeva di essere stata esclusa
in fase di prequalificazione, perché la dichiarazione prevista dall’art. 75,
comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 non riportava analiticamente tutte
le ipotesi ivi indicate.
Rappresentava ancora la SIMA che le
gare sono state aggiudicate al raggruppamento temporaneo tra la RO.MA service
S.a.s. e l’ITALIANA SEGNALI S.r.l..
Ciò premesso, la società predetta
impugnava la procedura di gara dal momento della sua esclusione fino
all’aggiudicazione definitiva, deducendo censure di violazione di legge,
eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di motivazione e difetto
di istruttoria e chiedendo, altresì, il risarcimento del danno subito.
Al ricorso resistevano sia l’ANAS
che la RO.MA service, quale capogruppo dell’associazione temporanea con
l’ITALIANA SEGNALI, eccependo l’irricevibilità dell’impugnativa e la mancata
dimostrazione del danno subito dalla ricorrente con riferimento alla richiesta
di risarcimento.
La RO.MA Service eccepiva, inoltre,
l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, giacché la SIMA non ha
presentato offerte nelle gare.
Il TAR adito, disattese le eccezioni
preliminari, accoglieva il ricorso con la sentenza in epigrafe specificata,
contro la quale l’ANAS ha proposto il presente appello, reiterando l’eccezione
di tardività del ricorso introduttivo e la sua infondatezza.
All’appello resiste l’originaria
ricorrente, la quale replica alle argomentazioni poste a base dell’impugnazione
e ripropone, in via meramente condizionata, le censure dichiarate assorbite dal
primo giudice.
Le parti hanno ulteriormente
illustrato le rispettive tesi difensive con apposite memorie e l’appello è
stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2007.
D I R I T T
O
1. Il primo motivo di appello
ripropone l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado e contesta la
tesi del primo giudice che detta eccezione ha disatteso sul presupposto che,
nella specie, non risultava provato che l’originaria ricorrente avesse avuto
piena conoscenza del provvedimento di esclusione dalla gara.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal TAR,
la lettera del 9 febbraio 2004, con la quale la SIMA chiedeva di essere
riammessa alla gara e sollecitava una pronuncia dell’Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici in merito alla correttezza della sua esclusione -
determinata, secondo quanto venuto a conoscenza per sentito, dal fatto che la
società ricorrente aveva reso una dichiarazione ai sensi dell’art. 75, comma 1,
del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, senza la trascrizione integrale del contenuto
della citata norma – non può considerarsi documento idoneo a dimostrare
l’effettiva conoscenza del provvedimento lesivo.
Si tratta, invero, di un atto
diretto all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (soggetto diverso
dalla stazione appaltante), nel quale le ragioni dell’esclusione vengono
prospettate in termini dubitativi, al solo fine di chiedere un suo parere in
proposito; la nota in parola non appare, pertanto, idonea a far decorrere il
termine per la notificazione del ricorso.
Né a conclusioni diverse può
pervenirsi con riguardo alla nota 20 febbraio 2004, con la quale l’ANAS assume
di avere comunicato alla SIMA le ragioni della sua esclusione.
L’originaria ricorrente contesta di
avere mai ricevuto detta nota e l’ANAS non ha fornito alcuna prova, come era
suo preciso obbligo, sull’effettiva ricezione della medesima nota da parte
della SIMA.
L’unica nota rilevante ai fini della
decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione degli atti contestati è
quella del 11 maggio 2004, diretta anche alla SIMA, con la quale l’ANAS
comunicava all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici di avere dato le
opportune disposizioni per l’adeguamento dei bandi di gara all’interpretazione
sostenuta dall’Autorità medesima.
Rispetto a tale ultima data, il
ricorso di primo grado, notificato in data 19 maggio 2004, è tempestivo e,
pertanto, correttamente l’eccezione di tardività è stata respinta dal TAR.
2. Passando all’esame del merito, la
questione da risolvere è se la dichiarazione sull’insussistenza delle
condizioni ostative alla partecipazione a gare pubbliche di appalto, di cui
all’art. 75, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) del D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, debba contenere analiticamente il richiamo alle precedenti da a) ad h),
come sostiene la stazione appaltante, ovvero debba considerarsi sufficiente, ai
fini della sua regolarità, il richiamo complessivo alla norma di cui all’art.
75 citato, come sostenuto dal giudice di primo grado.
Il Collegio ritiene che le
conclusioni del TAR vadano condivise.
Il primo giudice ha osservato che le
cause di esclusione dalle gare pubbliche costituiscono limiti a legittimi
interessi procedimentali delle imprese candidate. Esse, pertanto, non possono
essere soggette ad interpretazioni formalistiche che rifuggano dal testo
letterale e dalla ratio che le ispira.
Ne deriva, ad avviso del TAR, che la
dichiarazione della SIMA è pienamente in grado di assolvere le finalità
perseguite dalla stazione appaltante, vale a dire di escludere – salvo
verifica, che non ha avuto corso – la presenza delle circostanze ostative alla
partecipazione alle gare, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999.
Questa conclusione va condivisa,
perché muove da un’interpretazione non formalistica del dato positivo ed è
perfettamente coerente con il principio pacifico in tema di contratti ad
evidenza pubblica, secondo cui le disposizioni del bando devono essere
interpretate in modo da consentire la più ampia partecipazione dei concorrenti.
Del resto, come giustamente
osservato dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, interpellata
dalla SIMA, la tesi sostenuta dall’originaria ricorrente, non trova ostacolo
nella previsione del bando d gara, posto che “il dettato del bando tipo si
riferisce alla necessità che nella dichiarazione siano riportate tutte le
ipotesi del comma 1 dell’art. 75, non rilevando se si riporta la sola lettera
individuante l’ipotesi normata ovvero il disposto normativo completo”.
Il motivo deve, pertanto, esse
respinto.
3. Il TAR ha condannato la stazione
appaltante anche al risarcimento del danno in favore della SIMA, ma su questo
punto l’appello dell’ANAS non ha dedotto alcuna censura. La statuizione del TAR
deve, pertanto, ritenersi coperta dal giudicato interno.
Sempre con riferimento al
risarcimento del danno, non vi è ragione per esaminare l’appello incidentale
della SIMA, atteso che il medesimo è stato espressamente proposto in via
condizionata all’accoglimento dell’appello principale.
In conclusione, l’appello va
respinto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi
per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe specificato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 26 giugno
2007